CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 32313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 23/11/1980 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Modena del 27 maggio 2025, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 — per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio, a bordo dell'autovettura da lui condotta, complessivi grammi 129,454 di cocaina, pari a grammi 79,352 di principio attivo, da cui erano ricavabili n. 529 dosi medie singole, nonché materiale per il confezionamento — con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, oltre alla confisca della somma di euro 2.250,00. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di professionalità della condotta sui soli dati ponderale e qualitativo (circa 130 grammi di cocaina, con purezza media superiore al 60%), trascurando i «mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione» — pure valorizzati dalla lettera della norma e dal principio affermato da Sez. 6, n. 45061/2022 — dai quali emergerebbe invece l'assoluta rudimentalità dell'attività, custodita all'interno di pacchetti di sigarette in autovettura, senza sede operativa o particolari accorgimenti di occultamento; il discreto grado di purezza dovrebbe anzi ricondursi all'assenza di un luogo idoneo al taglio della sostanza. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, e non risulta scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.3.2 La censura relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è manifestamente infondata. È stato affermato dalle Sezioni Unite che la fattispecie di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile tanto dal dato qualitativo e quantitativo, quanto dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 3.3 A tale compito il giudice distrettuale si è puntualmente attenuto, fornendo un logico apparato argomentativo che non si esaurisce affatto — come assume il ricorrente — nel solo dato ponderale. La Corte territoriale ha invero valorizzato, in una valutazione complessiva dell'intera fattispecie: il quantitativo (circa 130 grammi di cocaina, per 79,352 grammi di principio attivo, corrispondenti a 529 dosi medie singole); il grado di purezza, superiore al 60%; la ripartizione della sostanza in 65 involucri già confezionati, distribuiti in gruppi di peso omogeneo all'interno di distinti pacchetti di sigarette, pronti per cessioni mirate e dirette a soddisfare specifiche esigenze degli acquirenti; la disponibilità di materiale per il confezionamento; nonché l'attitudine del [OSCURATO:PERSONA] a rifornirsi di un simile quantitativo, di consistente valore economico, pur versando — per sua stessa ammissione — in serie difficoltà economiche, circostanza indicativa di uno stretto rapporto fiduciario con i fornitori e di un inserimento non occasionale nei circuiti del traffico. Ne è stata tratta la conclusione — congruamente motivata e insindacabile in questa sede — della collocazione dell'imputato ai livelli più elevati, o comunque intermedi, della catena di spaccio, e della professionalità della condotta: indice negativamente assorbente, alla stregua del richiamato principio, rispetto ad ogni ulteriore considerazione. A fronte di ciò, le deduzioni difensive sulla asserita rudimentalità dell'attività e sulla riconducibilità della purezza all'assenza di un luogo idoneo al taglio si risolvono in una alternativa e non consentita rilettura del merito, non attingendo la tenuta logico-giuridica del percorso argomentativo censurato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] [13 1)3intik_AL