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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 15610/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Genova emessa in data 22 gennaio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina in due panetti del peso di gr. 448,520 e 553,830 in Genova il 25 luglio

2. Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

F. , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 8 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Genova emessa in data 22 gennaio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina in due panetti del peso di gr. 448,520 e 553,830 in Genova il 25 luglio 2. Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F. , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 8 apr
Sentenza Cassazione n. 15610/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris