CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 38315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 9 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese processuali, e ha confermato l'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 9 febbraio 2023. In tale ordinanza è contestato al Kolaj di essere gravemente indiziato della commissione di delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, 80 d.P.R. n. 309 del 1990), capo a), di cessione di cocaina in quantità ingenti (artt.110 cod. pen., 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), capo d), e di porto illegale in pubblico di una pistola comune cal. 7,65, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], capo f), fatti commessi in Asti, quanto meno dall'aprile del 2022 all'attualità. In particolare, quanto al capo a), è contestato al Kolaj di essere stato partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta dal Feimi, dando esecuzione alle direttive del medesimo in ordine all'attività di importazione, detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe custodito e occultato la sostanza stupefacente, partecipando alle operazioni di carico di 23,5 kg. di cocaina all'interno di forme di parmigiano, e si sarebbe occupato del trasporto insieme a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe detenuto, nell'interesse del gruppo criminale, anche le armi da fuoco. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Kolaj, ricorre avvero tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con particolare riferimento all'associazione a delinquere contestata al capo a). Il difensore contesta «l'insufficienza qualitativa degli indizi» ravvisati a carico del Kolaj, in quanto gli elementi probatori raccolti nei suoi confronti sarebbero di dubbia consistenza. Secondo l'ordinanza impugnata, l'unico contributo arrecato dal Kolaj all'associazione sarebbe costituito dal carico delle forme di formaggio sul furgone condotto dal Feimi in data 24 giugno 2022. Questo quadro indiziario, tuttavia, sarebbe privo di riscontro probatorio e, anzi, sarebbe smentito dalle intercettazioni ambientali; la consegna della sostanza stupefacente sarebbe stata organizzata sin dal 20 gennaio 2020, ma il Kolaj non avrebbe partecipato a queste fasi, non essendo stato intercettato o osservato dalla polizia giudiziaria. Rileva, inoltre, il difensore che il Kolaj compare solo e unicamente nelle date del 16 e del 18 giugno 2002 sempre a bordo dell'autovettura Toyota del Feimi, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], e il 24 giugno 2022, quando è stato intercettato all'interno del veicolo con il Feimi. In tali occasioni, tuttavia, il ricorrente si sarebbe limitato a disquisire di armi da sparo.La presenza del Kolaj all'atto del confezionamento della sostanza stupefacente, dunque, sarebbe una mera ipotesi investigativa, che non troverebbe conforto in alcun dato concreto. Le condotte contestate, inoltre, si limiterebbero all'arco temporale di un giorno. Privo di conferme probatorie sarebbe, inoltre, l'assunto che il Kolaj abbia custodito armi da sparo nell'interesse del gruppo, in quanto l'arma di cui aveva la disponibilità il ricorrente era personale. Rileva il difensore che il Tribunale del riesame ha ravvisato solo tre episodi di frequentazione del Kolaj con i sodali (nelle date del 16, del 18 e del 24 giugno), che, tuttavia, sono del tutto insufficienti a integrare il giudizio di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. La partecipazione ad un'associazione a delinquere, infatti, postula che l'indagato abbia inteso aderire ad un programma criminoso; nel caso di specie, la commissione da parte dell'indagato di delitti scopo dell'associazione e la detenzione di un'arma non consentono di ritenere, di per sé, dimostrata la partecipazione al sodalizio criminoso. L'unico delitto contestato all'indagato sarebbe quello di cui al capo d) e negli episodi del 1-2 aprile e del 20-21 giugno 2022 il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo all'associazione. Non sarebbe, infatti, provato che il Kolaj, anche qualora abbia saputo dell'esistenza del sodalizio diretto dal Feimi, abbia apportato il proprio contributo all'operatività della stessa, essendo stato tratto in arresto alla prima occasione di una sua partecipazione ad un trasporto di sostanza stupefacente. Ad avviso del difensore, il fatto di aver concorso a realizzare un solo delitto scopo non potrebbe integrare elementi di gravità indiziaria in ordine al reato associativo, ove le condotte accertate si collochino in un limitato ambito temporale. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 6 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con particolare riferimento all'associazione a delinquere contestata al capo a). 3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a contestare gli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, sollecitando un nuovo esame di merito degli stessi nel giudizio di legittimità. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. La censura di manifesta illogicità dell'apprezzamento del Tribunale del riesame in ordine al giudizio di gravità indiziaria è, peraltro, manifestamente infondata. 4.1. Il Tribunale del riesame, peraltro, ha non incongruamente rilevato, a pag. 30 e ss. dell'ordinanza impugnata, che, sebbene «a carico del Kolaj emergano solo tre episodi storici», che comprovano la stretta frequentazione con i sodali nelle date del 16, 18 e 24 giugno 2022, «si tratta di vicende dense di elementi indicativi di piena adesione e, soprattutto, di espressione di incondizionata fedeltà» al sodalizio criminoso. [OSCURATO:PERSONA] era inserito «nel contesto relazionale» del sodalizio e non agiva come «una meteora isolata», detenendo armi, anche nell'interesse del gruppo, per intimidire gli acquirenti nel recupero del corrispettivo delle cessioni di sostanza stupefacente.Il ricorrente, inoltre, era consapevole dell'acquisto della partita di 30 kg. di cocaina in data 24 giugno 2022, come rivelato ad un marocchino nel colloquio intercettato, e ha partecipato alla pianificazione del carico delle cinque forme di parmigiano sul veicolo nel deposito di Odalengo e alla protezione della fase finale del viaggio. 4.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile' adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (ex plurimis: Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 - 01). Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è, tuttavia, richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662-01). In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06). Il Tribunale del riesame di Bologna, con valutazione non manifestamente incongrua, ha, dunque, ritenuta dimostrata la partecipazione dello Halili al sodalizio criminale accertato, in ragione del contatto diretto del medesimo con i vertici dell'organizzazione, del rapporto fiduciario posto a fondamento dei compiti dal medesimo svolti e dello svolgimento continuo delle mansioni di corriere e di custode dalla sostanza stupefacente, che comprovavano l'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi accertati. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla