CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11283/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 37623/23 Barbetta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, dal momento che il primo motivo di ricorso lamenta l'omessa considerazione della memoria difensiva, che viceversa è stata presa in esame dal Giudice di appello, trattandosi di un motivo meramente reiterativo del primo motivo di appello, con cui si sosteneva che i farmaci assunti avevano impedito al ricorrente di udire il citofono; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il