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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16651/2023

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso21004/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola in liquidazione elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono -controricorrente - RG 21004/22Carzedda-[OSCURATO:PERSONA] ZIR Est.

Cons.

Marulli avverso l’ordinanza n. 16841/2022 della CORTE di CASSAZIONEdepositatail 25/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. gli impugnanti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza 16841/2022 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale questa Corte ha giudicato inammissibile il ricorso dei medesimi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari n. 213 /201 5 de l 24.4.2015 per difetto di notifica, posto che, essendo stato il ricorso notificato a mezzo posta e perfezionandosi il relativo procedimento con la consegna del plico al destinatario attestata dall’avviso di ricevimento, nella specie non era stata prodotta agli atti la relativa cartolina né i ricorrenti avevano allegato circostanze di fatto impeditive della richiesta del duplicato.

Il ricorso proposto per la revocazione della detta ordinanza si vale di un solo mezzo, illustrato pure con memoria, al quale re siste l’intimato con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il collegio, delibata la controversia, reputa di rinviarne l a trattazione alla pubblica udienza della I Sezione civile.

PQM Rinvia la causa alla pubblica udienza della I Sezione civile.

Cosi deciso in Roma nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso21004/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola in liquidazione elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono -controricorrente - RG 21004/22Carzedda-[OSCURATO:PERSONA] ZIR Est. Cons. Marulli avverso l’ordinanza n. 16841/2022 della CORTE di CASSAZIONEdepositatail 25/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. gli impugnanti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza 16841/2022 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale questa Corte ha giudicato inammissibile il ricorso dei medesimi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari n. 213 /201 5 de l 24.4.2015 per difetto di notifica, posto che, essendo stato il ricorso notificato a mezzo posta e perfezionandosi il relativo procedimento con la consegna del plico al destinatario attestata dall’avviso di ricevimento, nella specie non era stata prodotta agli atti la relativa cartolina né i ricorrenti avevano allegato circostanze di fatto impeditive della richiesta del duplicato. Il ricorso proposto per la revocazione della detta ordinanza si vale di un solo mezzo, illustrato pure con memoria, al quale re siste l’intimato con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il collegio, delibata la controversia, reputa di rinviarne l a trattazione alla pubblica udienza della I Sezione civile. PQM Rinvia la causa alla pubblica udienza della I Sezione civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consig
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