CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avezzano, emessa a seguito di giudizio ab- breviato, esclusa la contestata recidiva, ha ridotto ad anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, pro- ponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'impu- tato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa riquali- ficazione dei reati contestati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico del Fikri, evidenziando che la sostanza stupefacente era stata effettivamente rinvenuta in un luogo aperto, raggiungibile da chiunque, cioè sotto un ponte stradale, e che, in ogni caso, l'imputato dimorava nelle vicinanze e che, all'atto della perquisizione degli organi di P.G., era stato trovato un calzino da uomo, contenente all'interno della sostanza bianca successivamente rivelatasi essere cocaina. Il ricorrente si limita a reiterare la doglianza in ordine alla facilità di accesso alla zona ove era riposta tale sostanza e all'inesistenza di un indissolubile collegamento con la propria persona. Tali profili di censura, tuttavia, erano già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono stati scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. a-0 4. In ordine alf7 D motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di que- sta Corte (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attri- buito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata in- capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la ca- rica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il considerevole dato ponderale di stupefacenti; b) l'elevato grado di purezza della droga e il numero di dosi ricavabili (336 di cocaina e 212 di hashish); c) le modalità del fatto, indicative di un'attività di spaccio non eseguita in modo rudimentale e disorganizzato. Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione sono stati logica- mente considerati quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo ru- dimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. Il ricorrente si limita a richiamare genericamente i parametri normativi di riferi- mento, senza tuttavia indicare elementi concreti ai fini della riqualificazione del reato. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di