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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23526/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -/u [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Perugia che ha annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Terni che, all'esito della convalida del suo arresto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.RR. n. 309 del 1990, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1.Con il primo motivo motivo deduce la violazione degli artt. 191 e 357 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità degli esiti del cd.

"drop-test" in base ai quali, in assenza di analisi qualitative e quantitative, è stata accertata la natura della sostanza detenuta (metanfetamina).

La polizia giudiziaria, afferma, in violazione dell'art. 357, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., non ha redatto alcun verbale dei rilievi svolti e delle operazioni compiute nell'ambito dei testi speditivi, riportandone semplicemente il presunto esito nel verbale di sequestro. 1.2.Con il secondo motivo deduce il travisamento dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida, non avendo egli mai ammesso che tutte le sostanze detenute (compresa la cd. metanfetamina) erano destinate allo spaccio. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in conseguenza del malgoverno dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti sussistenti in assenza di un esame qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta, in base al travisamento delle proprie dichiarazioni ed in affermata mancanza di elementi univoci della finalità di spaccio, affermazione, quest'ultima, logicamente incompatibile con le premesse di fatto del ragionamento quali: a) la mancanza di elementi sintomatici della finalità di spaccio, diversi dal mero dato ponderale; b) la mancanza di analisi qualitative e quantitative delle sostanze; c) il travisamento del proprio interrogatorio; d) la disponibilità di redditi legittimi che esclude il movente economico. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto sussistente in assenza di una consulenza tossicologica che accertasse l'inserimento delle sostanze nelle tabelle ministeriali, la qualità e quantità di principio attivo. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 3.0sserva il Collegio: 3.1.nei confronti del ricorrente era stata applicata la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria siccome gravemente indiziato del reato di detenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 69,2 di metanfetamina, di gr. 13,97 di marijuana, di gr. 25,56 di hashish; 3.2.il Tribunale del riesame ha revocato (rectius, annullato) la misura osservando che: a) la modesta quantità di droghe leggere non costituisce indizio grave della finalità di spaccio della detenzione; b) la natura stupefacente della "metanfetamina" è stata accertata solo con metodo speditivo (ciò che secondo il Tribunale non è circostanza priva di rilievo); c) la finalità della sua detenzione si ricava dal dato ponderale (tutt'altro che modesto) e dalle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di convalida; d) la mancanza di prova sulla quantità di principio attivo, in uno con la disponibilità di redditi lecitamente posseduti e della sostanziale "modestia" dei fatti, esclude la sussistenza di esigenze cautelai special-preventive; 3.3.in buona sintesi il Tribunale ha annullato l'ordinanza cautelare sul duplice rilievo: a) della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla mancanza di prova della finalità illecita della detenzione delle droghe leggere; b) della assenza di esigenze cautelari in relazione alla residua detenzione, a fine di spaccio, della metanfetamina. 4.Tanto premesso, l'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

Come ampiamente illustrato da Sez.

U, Guerra, cit..

«l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata.

La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez.

Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018).

In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093).

La concretezza dell'interesse peraltro è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez.

VI, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953) (...) Insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez.

Un., 13 dicembre 1995, Timpani, cit.)» (per la riaffermazione di tali principi, si veda la più recente Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02). 4.1.E' stato più volte precisato, e deve essere ribadito, che l'interesse ad impugnare «va individuato in relazione alla manifestazione concreta della potestà decisoria condensata nel dispositivo del provvedimento giudiziale, non già alla sua motivazione, perché solo dalla determinazione definitoria del procedimento discendono effetti primari e diretti per la sfera giuridica della parte e soltanto in riferimento ad essa è concepibile una diversa statuizione costitutiva di un effetto pratico più vantaggioso per l'impugnante rispetto a quello già conseguito nel grado precedente.

La sollecitazione ad adottare una differente linea argomentativa a fondamento della stessa decisione potrebbe operare soltanto sul piano della giustificazione senza condurre ad alcuna modifica degli effetti della provvedimento (Cass. sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, rv. 267172; sez. 6, n. 20116 del 16/04/2013, PG in proc.

Ceriani, rv. 255672; sez. 3 5, n. 10366 del 08/10/2014, Pc in proc.

Pascali, rv. 262581; sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, rv. 244207)» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli). 4.2.Non è perciò ammissibile, per difetto dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta avverso la sola motivazione di un provvedimento del cui dispositivo, invece, si chiede la conferma (Sez. 6, n. 20116 del 16/04/2013, Ceriani, Rv. 255672 - 01; Sez. 5, n. 10366 del 08/10/2014, dep. 2015, Pescali, Rv. 262581 - 01; si veda altresì Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282534 - 01, secondo cui non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, gli arresti domiciliari) per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente; nello stesso senso, Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331 - 01). 4.3.In applicazione di tali principi è stata autorevolmente affermata l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l'imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 - 01).

4.4. Di conseguenza, è totalmente infondata la deduzione difensiva secondo cui «l'interesse ad impugnare l'ordinanza risiede in quello di evitare che si formino preclusioni derivanti anche dall'applicazione del principio di economia processuale e res sic stanti bus [così, nel ricorso] circa questioni di inutilizzabilità del materiale probatorio, esaminato originariamente dal Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e trasmesso al Tribunale della Libertà (...) in ordine al quale si è ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza - rebus sic stantibus - del delitto di detenzione ai fini di spaccio di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, in relazione a quanto dedotto, considerato e deciso in sede di Riesame». 4.5.Fermo quanto già detto in ordine alla valutazione dell'interesse ad impugnare in relazione al dispositivo del provvedimento, va aggiunto che in alcun modo le valutazioni incidentali del giudice del riesame precludono o limitano il pieno, indipendente e autonomo esercizio della giurisdizione del giudice della "piena cognitio", libero dalle valutazioni che sulla medesima regiudicanda possano essere state effettuate nella sede cautelare.

Sicché, non avendo il ricorrente alcun interesse concreto ed attuale a impugnare il provvedimento a lui favorevole, alcuna preclusione può derivargli dall'impossibilità di sindacarne il contenuto, potendo riproporre le questioni oggi devolute in qualsiasi sede, cautelare e/o di piena cognizione (sul principio di impermeabilità del processo principale rispetto a quello incidentale de libertate, si veda Corte cost., sent. n. 121 del 2009).

Né, trattandosi di misura non inframuraria, sussiste l'interesse a coltivare il ricorso ai limitati fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez.

U, n. 22 del 12/10/1993, Corso, Rv. 195357 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -/u [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Perugia che ha annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Terni che, all'esito della convalida del suo arresto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.RR. n. 309 del 1990, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1.Con il primo motivo motivo deduce la violazione degli artt. 191 e 357 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità degli esiti del cd. "drop-test" in base ai quali, in assenza di analisi qualitative e quantitative, è stata accertata la natura della sostanza detenuta (metanfetamina). La polizia giudiziaria, afferma, in violazione dell'art. 357, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., non ha redatto alcun verbale dei rilievi svolti e delle operazioni compiute nell'ambito dei testi speditivi, riportandone semplicemente il presunto esito nel verbale di sequestro. 1.2.Con il secondo motivo deduce il travisamento dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida, non avendo egli mai ammesso che tutte le sostanze detenute (compresa la cd. metanfetamina) erano destinate allo spaccio. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in conseguenza del malgoverno dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti sussistenti in assenza di un esame qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta, in base al travisamento delle proprie dichiarazioni ed in affermata mancanza di elementi univoci della finalità di spaccio, affermazione, quest'ultima, logicamente incompatibile con le premesse di fatto del ragionamento quali: a) la mancanza di elementi sintomatici della finalità di spaccio, diversi dal mero dato ponderale; b) la mancanza di analisi qualitative e quantitative delle sostanze; c) il travisamento del proprio interrogatorio; d) la disponibilità di redditi legittimi che esclude il movente economico. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto sussistente in assenza di una consulenza tossicologica che accertasse l'inserimento delle sostanze nelle tabelle ministeriali, la qualità e quantità di principio attivo. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 3.0sserva il Collegio: 3.1.nei confronti del ricorrente era stata applicata la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria siccome gravemente indiziato del reato di detenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 69,2 di metanfetamina, di gr. 13,97 di marijuana, di gr. 25,56 di hashish; 3.2.il Tribunale del riesame ha revocato (rectius, annullato) la misura osservando che: a) la modesta quantità di droghe leggere non costituisce indizio grave della finalità di spaccio della detenzione; b) la natura stupefacente della "metanfetamina" è stata accertata solo con metodo speditivo (ciò che secondo il Tribunale non è circostanza priva di rilievo); c) la finalità della sua detenzione si ricava dal dato ponderale (tutt'altro che modesto) e dalle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di convalida; d) la mancanza di prova sulla quantità di principio attivo, in uno con la disponibilità di redditi lecitamente posseduti e della sostanziale "modestia" dei fatti, esclude la sussistenza di esigenze cautelai special-preventive; 3.3.in buona sintesi il Tribunale ha annullato l'ordinanza cautelare sul duplice rilievo: a) della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla mancanza di prova della finalità illecita della detenzione delle droghe leggere; b) della assenza di esigenze cautelari in relazione alla residua detenzione, a fine di spaccio, della metanfetamina. 4.Tanto premesso, l'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). Come ampiamente illustrato da Sez. U, Guerra, cit.. «l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018). In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093). La concretezza dell'interesse peraltro è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. VI, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953) (...) Insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez. Un., 13 dicembre 1995, Timpani, cit.)» (per la riaffermazione di tali principi, si veda la più recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02). 4.1.E' stato più volte precisato, e deve essere ribadito, che l'interesse ad impugnare «va individuato in relazione alla manifestazione concreta della potestà decisoria condensata nel dispositivo del provvedimento giudiziale, non già alla sua motivazione, perché solo dalla determinazione definitoria del procedimento discendono effetti primari e diretti per la sfera giuridica della parte e soltanto in riferimento ad essa è concepibile una diversa statuizione costitutiva di un effetto pratico più vantaggioso per l'impugnante rispetto a quello già conseguito nel grado precedente. La sollecitazione ad adottare una differente linea argomentativa a fondamento della stessa decisione potrebbe operare soltanto sul piano della giustificazione senza condurre ad alcuna modifica degli effetti della provvedimento (Cass. sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, rv. 267172; sez. 6, n. 20116 del 16/04/2013, PG in proc. Ceriani, rv. 255672; sez. 3 5, n. 10366 del 08/10/2014, Pc in proc. Pascali, rv. 262581; sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, rv. 244207)» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli). 4.2.Non è perciò ammissibile, per difetto dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta avverso la sola motivazione di un provvedimento del cui dispositivo, invece, si chiede la conferma (Sez. 6, n. 20116 del 16/04/2013, Ceriani, Rv. 255672 - 01; Sez. 5, n. 10366 del 08/10/2014, dep. 2015, Pescali, Rv. 262581 - 01; si veda altresì Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282534 - 01, secondo cui non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, gli arresti domiciliari) per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente; nello stesso senso, Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331 - 01). 4.3.In applicazione di tali principi è stata autorevolmente affermata l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l'imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 - 01). 4.4. Di conseguenza, è totalmente infondata la deduzione difensiva secondo cui «l'interesse ad impugnare l'ordinanza risiede in quello di evitare che si formino preclusioni derivanti anche dall'applicazione del principio di economia processuale e res sic stanti bus [così, nel ricorso] circa questioni di inutilizzabilità del materiale probatorio, esaminato originariamente dal Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e trasmesso al Tribunale della Libertà (...) in ordine al quale si è ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza - rebus sic stantibus - del delitto di detenzione ai fini di spaccio di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, in relazione a quanto dedotto, considerato e deciso in sede di Riesame». 4.5.Fermo quanto già detto in ordine alla valutazione dell'interesse ad impugnare in relazione al dispositivo del provvedimento, va aggiunto che in alcun modo le valutazioni incidentali del giudice del riesame precludono o limitano il pieno, indipendente e autonomo esercizio della giurisdizione del giudice della "piena cognitio", libero dalle valutazioni che sulla medesima regiudicanda possano essere state effettuate nella sede cautelare. Sicché, non avendo il ricorrente alcun interesse concreto ed attuale a impugnare il provvedimento a lui favorevole, alcuna preclusione può derivargli dall'impossibilità di sindacarne il contenuto, potendo riproporre le questioni oggi devolute in qualsiasi sede, cautelare e/o di piena cognizione (sul principio di impermeabilità del processo principale rispetto a quello incidentale de libertate, si veda Corte cost., sent. n. 121 del 2009). Né, trattandosi di misura non inframuraria, sussiste l'interesse a coltivare il ricorso ai limitati fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. U, n. 22 del 12/10/1993, Corso, Rv. 195357 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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