CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 29533/2023
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ato, che la deteneva all'evidente fine di venderla e al di à del fatto che, al momento dell'intervento, non si era evidenziata alcuna transazione specifica. Le diverse argomentazioni difensive attengono al merito del giudizio e non sono idonee ad inficiare la rilevanza altamente significativa e non messa in evidenza nel ricorso delle analoghe modalità dei fatti e dei comportamenti dell'imputato riscontrate dai finanzieri in entrambe le occasioni. 2. Dal possesso della merce contraffatta - e dunque proveniente dal reato di cui all'art. 473 cod.pen. - la Corte ha tratto la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione, anche tenuto conto che egli non era un rivenditore autorizzato e non aveva prodotto alcuna fattura di acquisto, né giustificato in altro modo il possesso dei beni. La sentenza ha fatto buon governo del principio di diritto per cui il possesso non giustificato di beni di provenienza illecita è valorizzato come prova del reato di cui all'art. 648 cod.pen. (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285). 3. Quanto alla sussistenza del reato presupposto e di quello di cui all'art. 474 cod.pen., tenuto conto che l'imputato non aveva mai affermato di essere l'autore della contraffazione dei capi di abbigliamento detenuti, deve rilevarsi che anche qui la sentenza impugnata è immune da censure. Per un verso, infatti, la prova della contraffazione, in casi come quello in esame, può essere raggiunta anche attraverso il solo ausilio dei testi di polizia giudiziaria che avevano proceduto alle operazioni, senza le necessità di un accertamento tecnico ulteriore. Infatti, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e fri,\ specifica attività) (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180). Per altro verso, la Corte aderisce all'orientamento, di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep.2014, Faje;Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse). Nel caso in esame, l'accertamento era stato effettuato da un appartenente alla Guardia di Finanza competente in relazione a tale tipo di indagine. Ne consegue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ricorso. 4. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la recidiva è stata ritenuta dai giudici di merito subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen., non comportando nessun effetto penale negativo per il ricorrente, anche tenuto conto del tempo di commissione dei reati quanto alla valutazione della prescrizione, dovendosi specificare, in proposito, che il ricorrente non ha dato alcuna indicazione di aver acquisito i beni contraffatti in epoca di gran lunga pregressa rispetto al loro ritrovamento nella sua disponibilità per la vendita, come correttamente indicato nelle imputazioni. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.06.2023. Il Consigliere estensore