CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 11014/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] F.il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimentodell'appello formulato dal Pubblico Ministero, che aveva avanzato istanza di aggravamentoai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura dellacustodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cuiall'art. 648 bis cod. pen., sostituendola alla misura degli arresti domiciliari.2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’aggravamento dellamisura cautelare, non motivato dall'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di reiterazionedel reato, ravvisata nel 2023 al momento di applicazione della misura originaria, maapplicato in ragione della trasgressione delle prescrizioni connesse all'applicazione dellamisura, ovvero sulla base di presupposti diversi da quelli richiesti dall'art. 299, comma 4,cod. proc. pen. Specificache l'ordinanza impugnata si limita a elencare in modo acritico esenza alcuna valutazione le infrazioni contestate, peraltro evidenziando che esse noncostituiscono reati contro il patrimonio, senza indicare gli elementi sintomatici del pericolo direiterazione del reato.Il ricorrente evidenzia inoltre la lieve entità delle infrazioni ai divieti imposti e pertantoinvoca l’applicazione dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen. Trattasi infatti soltanto diquattro infrazioni rispetto alle quali, con memoria depositata in data 01/10/2025, sono statiforniti precisi dettagli e chiarimenti e evidenzia, oltretutto, che tra la data delle asseriteviolazioni e la data della richiesta di aggravamento è decorso un anno e che comunque dal19 dicembre 2024 non vi è stata alcuna condotta trasgressiva. Quanto al riferimento allacontestata truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata consegna di un’autoper la quale era stata corrisposto il pagamento, è stato precisato che, a causadell’applicazione della misura cautelare, il ricorrente non aveva potuto adempierecorrettamente agli obblighi inerenti alla propria attività di venditore di auto e che comunqueaveva restituito i soldi alla [OSCURATO:PERSONA], tanto che questa aveva rimesso la querela. Anche ilsinistro stradale del 19/08/2025 merita di essere valutato alla stregua dell’art. 276 comma 1ter cod. proc. pen., in relazione allo stato confusionale in cui si trovava il ricorrente,considerata la minima distanza tra l’abitazione del ricorrente e il punto del sinistro.Alla luce di quanto dedotto non sussiste quindi alcuna congrua argomentazione inordine alla sussistenza del requisito dell’aggravamento in relazione alla fattispecie penaleprovvisoriamente contestata.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal novero delle censure deducibili insede di legittimità, poiché la valutazione del quadro cautelare, ove venga dedotta unatrasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura applicata, integra un giudizio di meritoche, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile incassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, le determinazioni del giudicea quosfuggono dunqueal sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilodirivalutazione nel merito delle relative statuizioni, dovendosi precisare, specificamente perquanto attiene alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arrestidomiciliari, che rilevano ogni violazione degli obblighi tipizzati dall'art. 284 cod. proc. pen.Si specifica inoltre che, in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieveentità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modestorilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione diidoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez.4, n. 44410del 15/10/2019 Cc. (dep. 31/10/2019 ) Rv. 277696 – 01)Nel caso in disamina,dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che in data15/10/2024 il [OSCURATO:PERSONA] si allontanava dal suo domicilio, ove risultava sottoposto alla misuradegli arresti domiciliari, per recarsi dal suo medico curante per ottenere un certificatonecessario al rinnovo della patente di guida. In data 09/12/2024 l’imputato si allontanavaarbitrariamente dalla propria abitazione, evadendo.In data 18/12/2024 il [OSCURATO:PERSONA] nonfaceva rientro al domicilio dopo essere statoautorizzato dal Tribunale di Locri a partecipareall’udienza a suo carico tenutasi il giorno antecedente. In data 19/08/2025 il [OSCURATO:PERSONA],autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per recarsipresso un supermercato, non faceva rientro alla propria abitazione all’orario prestabilito ocomunque si allontanava da essa successivamente in orario non consentito, essendo statovisto da una teste alle ore 16,30 a bordo di un’autovettura, nonostante gli fosse stata ancheritirata la patente di guida. Alle successive ore 17,07 il ricorrente, in stato di alterazionealcolica, si rendeva responsabiledi un sinistro stradale investendo tre pedoni. Di qui laconclusione cui è pervenuto il giudice a quo in merito all’entità per nulla lieve delle violazionicontestate e alla sussistenza di ragioni per ritenereincrementate le esigenze di cautelarispetto a quanto era stato ravvisato nei precedenti provvedimenti de libertate.Trattasidi apparato argomentativo del tutto adeguato, in quanto esauriente e focalizzatosu ben precise circostanze di fatto dalle quali del tutto correttamente il giudice a quo hainferito la sussistenza dei presupposti per l’aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen.2.Il ricorso va pertantodichiarato inammissibile, con conseguente condanna alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si stima equo quantificare in euro tremila. Vanno espletati gli adempimenti di cui all’art.28 Reg. esec. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11014/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daALDO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 195/2026CINZIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36243/2025GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] F.il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimentodell'appello formulato dal Pubblico Ministero, che aveva avanzato istanza di aggravamentoai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura dellacustodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cuiall'art. 648 bis cod. pen., sostituendola alla misura degli arresti domiciliari.2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’aggravamento dellamisura cautelare, non motivato dall'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di reiterazionedel reato, ravvisata nel 2023 al momento di applicazione della misura originaria, maapplicato in ragione della trasgressione delle prescrizioni connesse all'applicazione dellamisura, ovvero sulla base di presupposti diversi da quelli richiesti dall'art. 299, comma 4,cod. proc. pen. Specificache l'ordinanza impugnata si limita a elencare in modo acritico esenza alcuna valutazione le infrazioni contestate, peraltro evidenziando che esse noncostituiscono reati contro il patrimonio, senza indicare gli elementi sintomatici del pericolo direiterazione del reato.Il ricorrente evidenzia inoltre la lieve entità delle infrazioni ai divieti imposti e pertantoinvoca l’applicazione dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen. Trattasi infatti soltanto diquattro infrazioni rispetto alle quali, con memoria depositata in data 01/10/2025, sono statiforniti precisi dettagli e chiarimenti e evidenzia, oltretutto, che tra la data delle asseriteviolazioni e la data della richiesta di aggravamento è decorso un anno e che comunque dal19 dicembre 2024 non vi è stata alcuna condotta trasgressiva. Quanto al riferimento allacontestata truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata consegna di un’autoper la quale era stata corrisposto il pagamento, è stato precisato che, a causadell’applicazione della misura cautelare, il ricorrente non aveva potuto adempierecorrettamente agli obblighi inerenti alla propria attività di venditore di auto e che comunqueaveva restituito i soldi alla [OSCURATO:PERSONA], tanto che questa aveva rimesso la querela. Anche ilsinistro stradale del 19/08/2025 merita di essere valutato alla stregua dell’art. 276 comma 1ter cod. proc. pen., in relazione allo stato confusionale in cui si trovava il ricorrente,considerata la minima distanza tra l’abitazione del ricorrente e il punto del sinistro.Alla luce di quanto dedotto non sussiste quindi alcuna congrua argomentazione inordine alla sussistenza del requisito dell’aggravamento in relazione alla fattispecie penaleprovvisoriamente contestata.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal novero delle censure deducibili insede di legittimità, poiché la valutazione del quadro cautelare, ove venga dedotta unatrasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura applicata, integra un giudizio di meritoche, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile incassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, le determinazioni del giudicea quosfuggono dunqueal sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilodirivalutazione nel merito delle relative statuizioni, dovendosi precisare, specificamente perquanto attiene alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arrestidomiciliari, che rilevano ogni violazione degli obblighi tipizzati dall'art. 284 cod. proc. pen.Si specifica inoltre che, in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieveentità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modestorilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione diidoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez.4, n. 44410del 15/10/2019 Cc. (dep. 31/10/2019 ) Rv. 277696 – 01)Nel caso in disamina,dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che in data15/10/2024 il [OSCURATO:PERSONA] si allontanava dal suo domicilio, ove risultava sottoposto alla misuradegli arresti domiciliari, per recarsi dal suo medico curante per ottenere un certificatonecessario al rinnovo della patente di guida. In data 09/12/2024 l’imputato si allontanavaarbitrariamente dalla propria abitazione, evadendo.In data 18/12/2024 il [OSCURATO:PERSONA] nonfaceva rientro al domicilio dopo essere statoautorizzato dal Tribunale di Locri a partecipareall’udienza a suo carico tenutasi il giorno antecedente. In data 19/08/2025 il [OSCURATO:PERSONA],autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per recarsipresso un supermercato, non faceva rientro alla propria abitazione all’orario prestabilito ocomunque si allontanava da essa successivamente in orario non consentito, essendo statovisto da una teste alle ore 16,30 a bordo di un’autovettura, nonostante gli fosse stata ancheritirata la patente di guida. Alle successive ore 17,07 il ricorrente, in stato di alterazionealcolica, si rendeva responsabiledi un sinistro stradale investendo tre pedoni. Di qui laconclusione cui è pervenuto il giudice a quo in merito all’entità per nulla lieve delle violazionicontestate e alla sussistenza di ragioni per ritenereincrementate le esigenze di cautelarispetto a quanto era stato ravvisato nei precedenti provvedimenti de libertate.Trattasidi apparato argomentativo del tutto adeguato, in quanto esauriente e focalizzatosu ben precise circostanze di fatto dalle quali del tutto correttamente il giudice a quo hainferito la sussistenza dei presupposti per l’aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen.2.Il ricorso va pertantodichiarato inammissibile, con conseguente condanna alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si stima equo quantificare in euro tremila. Vanno espletati gli adempimenti di cui all’art.28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]