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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 20404/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ER L’ITALIA PALERMOnel procedimento a carico di:D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GELOSO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCCHESE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE di CASSAZIONE;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetta l’istanza con la quale il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] delCommercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo, parte civile costituita nel proc. n. 37351/2025 nei confronti diD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri ha chiesto procedersi alla correzionedell’errore materiale di cui al dispositivo della sentenza emessa in data 13/2/2026 laddove, dopo ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dai predetti D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli stessi sonostati condannati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite nei loro confronti,omettendosi, però, di indicare analoga statuizione anche nei confronti della predetta associazione;rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni edelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo risulta essersicostituita anch’essa parte civile nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelpredetto procedimento, aver presentato memoria ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. in data 29/1/2026, epartecipato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, quale sostituto processuale deldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], depositando ritualmente nota spese, spese di cui chiedeva laliquidazione;ritenuto che l’istanza di liquidazione delle spese è, pertanto, meritevole di accoglimento, nellamedesima misura oggetto di liquidazione a favore delle altre parti civili, atteso che, per consolidatagiurisprudenza di questa Corte di cassazione, l’omissione della statuizione di condanna dell'imputato allarifusione delle spese sostenute dalla parte civile, quale statuizione obbligatoria di natura accessoria e acontenuto predeterminato non determina nullità e non attiene ad una componente essenziale dell’atto,sicché può essere emendata con il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che nonemergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale oparziale, delle stesse (Sez.

U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01).

P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del13.02.2026 nel procedimento originariamente rubricato al N. RG. 37351/2025, attraverso l’aggiunta dopo leparole “Solidaria S.C.S.-Onlus e S.O.S.

Impresa-Rete per la legalità/[OSCURATO:PERSONA] di PromozioneSociale, Confesercenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei Servizi-[OSCURATO:PERSONA] diPalermo”, e prima delle parole “in persona dei legali rappresentanti” delle seguenti parole “FederazioneProvinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diPalermo-[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo”.Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ER L’ITALIA PALERMOnel procedimento a carico di:D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GELOSO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCCHESE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE di CASSAZIONE;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetta l’istanza con la quale il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] delCommercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo, parte civile costituita nel proc. n. 37351/2025 nei confronti diD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri ha chiesto procedersi alla correzionedell’errore materiale di cui al dispositivo della sentenza emessa in data 13/2/2026 laddove, dopo ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dai predetti D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli stessi sonostati condannati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite nei loro confronti,omettendosi, però, di indicare analoga statuizione anche nei confronti della predetta associazione;rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni edelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo risulta essersicostituita anch’essa parte civile nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelpredetto procedimento, aver presentato memoria ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. in data 29/1/2026, epartecipato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, quale sostituto processuale deldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], depositando ritualmente nota spese, spese di cui chiedeva laliquidazione;ritenuto che l’istanza di liquidazione delle spese è, pertanto, meritevole di accoglimento, nellamedesima misura oggetto di liquidazione a favore delle altre parti civili, atteso che, per consolidatagiurisprudenza di questa Corte di cassazione, l’omissione della statuizione di condanna dell'imputato allarifusione delle spese sostenute dalla parte civile, quale statuizione obbligatoria di natura accessoria e acontenuto predeterminato non determina nullità e non attiene ad una componente essenziale dell’atto,sicché può essere emendata con il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che nonemergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale oparziale, delle stesse (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01). P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del13.02.2026 nel procedimento originariamente rubricato al N. RG. 37351/2025, attraverso l’aggiunta dopo leparole “Solidaria S.C.S.-Onlus e S.O.S. Impresa-Rete per la legalità/[OSCURATO:PERSONA] di PromozioneSociale, Confesercenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei Servizi-[OSCURATO:PERSONA] diPalermo”, e prima delle parole “in persona dei legali rappresentanti” delle seguenti parole “FederazioneProvinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diPalermo-[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia Palermo”.Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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