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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31455/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato sub b) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente» (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base del decisum; osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena irrogata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato sub b) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente» (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base del decisum; osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena irrogata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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