CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29957/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S . [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1082/2018 , pubblicatail 19/07/2018 , R.G.N. 3365/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.1.99 al 31.3.04 ed ha condannato la società al pagamento in favore della lavoratrice della somma di euro 48.527,55 a titolo di spettanze retributive; in accoglimento, poi, della domanda di garanzia proposta dalla società convenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quest’ultimo “tenuto a manlevare e tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza patrimoniale derivante dalla presente sentenza”; 2.la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con lettera datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], si fosse “accollato ogni pendenza e/o obbligazione comunque derivante da azioni giudiziarie promosse dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 13.2.95 all’1.6.04”; ha considerato, poi, che “non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna prova dell’avveramento del fatto dedotto in condizione (cioè l’adozione della delibera societaria di aumento del capitale sociale dopo la sua riduzione sottosoglia) la scrittura privata integrativa del 19.9.2005 deve considerarsi priva di efficacia e quindi deve riconoscersi piena valenza alla manleva di cui alla lettera del 18.10.2004”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società; non ha svolto attività difensiva la Segreto; la controricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso, per un verso, si denuncia la violazione delle norme in materia di allegazione e di prove (art. 2697 c.c., 436, 115 e 116 c.p.c.) e di giusto processo (art. 111 Cost.), sostenendo che la ricostituzione del capitale sociale al minimo legale sarebbe da ritenere fatto non contestato, che si doveva ritenere provato; per altro verso “si denuncia la mancanza, l’assenza, nella motivazione, di un ragionamento presuntivo che il giudice avrebbe dovuto fare per ritenere provata la riconduzione al minimo legale del capitale sociale, e ciò in relazione al paradigma di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.”; la censura è inammissibile perché, nella sostanza, riguarda una quaestio facti concernente l’avveramento o meno della condizione apposta all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che non può essere suscettibile di revisione in questa sede di legittimità; le Sezioni unite hanno più volte ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dalmodello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); in particolare, poi, circa l’asserita non contestazione della ricostituzione del capitale sociale al minimo legale è appena il caso di rammentare che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 3126 del 2019); quanto alle doglianze sul ragionamento presuntivo, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, ma nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta infatti al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v. Cass. n. 29781 del 2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato (art. 2727 c.c.) che presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria e l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'íd quod plerumque accidit esso è sottratto al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso (come nella specie) non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; 2. con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe “malamente interpretato la scrittura privata del 19.9.2005” nel ritenere vincolata la clausola di rinuncia alla garanzia alla condizione sospensiva della ricostituzione del capitale sociale; anche tale doglianza risulta inammissibile; l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) ed al controllo della sussistenza di una motivazione non apparente e plausibile; inoltre, si esige una specifica indicazione -ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass.n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della società, mentre non occorre provvedere sulle spese per l’intimata [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della controricorrente in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti