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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24041/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28631/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 238 , presso lo Studio degli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta no e difendono, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato unito al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 2113/2020 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 19 agosto 2020 e notificata l’8 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano , in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la risoluzione del contratto d’opera professionale stipulato tra le parti e condannò il Bovenzi a restituire al Portaro i compensi che quello gli aveva versato(pari ad Euro 2.500,00), nonché a risarcirgli il danno (liquidato in Euro 17.690,22, oltre accessori); rigettò la domanda di garanzia proposta dal professionista nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]..

Tale statuizione fu fondata: a) sull’accertamento dell’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale dell’avvocato, il quale, ricevuto dal cliente il mandato per impugnare un licenziamento, aveva proposto, dinanzi al giudice del lavoro, un ricorso che era stato dichiarato inammissibile per omessa comunicazione al datore di lavoro della richiesta d el tentativo di conciliazione presentata alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e per violazione del termine decadenziale di 270 giorni dalla impugnativa stragiudiziale del licenziamento, previsto dall’art.6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come modificato dalla legge n. 183 del 2010, prima dell’ulteriore modifica di cui alla legge n. 92del 2012; b) sull’accertamento del nesso causale tra tale inesatto adempimento e il mancato probabile ottenimento di una pronuncia favorevole, stante l’applicabilità, alla fattispecie (licenziame nto per giustificato motivo oggettivo, viziato da omessa motivazione ), dell a disposizione di cui all’art. 18, sesto comma, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, diretta a prevedere una tutela indennitaria tra le sei e le dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto nel caso di licenziamento viziato da difetto di motivazione ex art. 2 legge n. 604/1966 o per violazione della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) o all’art.7 della legge n. 604 del 1966 (nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo); c) sull’esclusione della obbligazione di garanzia della società [OSCURATO:SOCIETA]., per avere questa concluso con il proprio assicurato un accordo transattivo, consegnandogli, a definizione di ogni pretesa derivante dal sinistro professionale in esame, la somma complessiva di Euro 4.000,00. 2.La Corte territoriale di Milano – adìta con appello principale d a l Portaro e con appello incidentale dal Bovenzi – nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. , ha respinto il primo e accolto il secondo, rigettando la domanda risarcitoria e confermando unicamente la statuizione dichiarativa di risoluzione del contratto e quella di condanna alla restituzionedei compensi pagati.

La Corte d’appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-era incontroversa tra le parti e neppure aveva formato oggetto di impugnazione la circostanza che il licenziamento (irrogato con lettera del 14 febbraio 2012) fosse regolato dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), che aveva modificato gli artt. 2, 6e 7 della legge n. 604 d el 1966, nonchél’art. 18 della legge n. 300 del 1970; II- del pari, non avevano costituito oggetto di impugnazione le argomentazioni del Tribunale sul criterio di accertamento del nesso causale della condotta inadempiente del professionista, basat o sul giudizio prognostico “controfattuale” di probabile esito favorevole del risultato della sua attività (l’impugnativa giudiziale del licenziamento con ricorso al giudice del lavoro ex art. 414 cod. proc. civ.), se diligentemente espletata; III-ciò posto, la sentenza di primo grado era, però, contraddittoria (come dedotto dall’appellante incidentale) nella parte in cui, dopo avere affermato che la fattispecie ( licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mancante dell’indicazione dei motivi) era regolata dalla disciplina ante legge Fornero, aveva svolto con esito positivo l’accertamento del nesso causale tra la condotta inadempiente del professionista e il danno subìto dal cliente, sul l’assunto che avrebbe trovato applicazione la sanzione dell’inefficacia del recesso e la conseguente “tutela indennitaria” prevista dall’art.18, comma 6, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge Fornero, ovverosia proprio la disciplina di cui si era affermata la non applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie considerata; IV- d’altra parte, pur dovendosi convenire con l’appellante principale sul rilievo che la disciplina applicabile era quella contenuta nell’art.2 della legge n. 604 del 1966 e nell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ante legge Fornero, doveva invece escludersi la correttezza dell’implicazione tratta da tale rilievo, secondo cui il professionista sarebbe stato condannato ad un risarcimento ancora maggiore, avuto riguardo alla circostanza che, in base alla disciplina previgente , alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento per difetto di motivazione sarebbe seguita l’applicazione,in favore del lavoratore, non già di una tutela meramente indennitaria, bensì della tutela “reale”,antagonista della tutela obbligatoria di cui all’art. 8 della stessa legge n. 604 del 1966;ciò, in quanto, la mancanza di motivazione del recesso datoriale, secondo il diritto vivente ante legge Fornero, non determinava ex se l’inefficacia del licenziamento, essendo questa subordinata all’iniziativa del lavoratore che, entro otto giorni, poteva richiederne i motivi, obbligando il datore di lavoro a comunicarli per iscritto , a pena di inefficacia del recesso, nei cinquegiorni successivi;V- pertanto, nella formulazione del giudizio prognostico controfattuale sul probabile esito favorevole della impugnativa del licenziamento, il Tribunale sarebbe dovuto giungere a conclusioni opposte a quelle formulate, sul rilievo che, nella fattispecie, non essendovi stata quell’iniziativa del lavoratore volta a richiedere i motivi, il licenziamento non era divenuto inefficace e non sarebbe stata accordata la tutela ex art.18 legge n. 300 del 1970, applicabile ratione temporis; VI-inoltre, neppure era fondato il motivo di gravame principale subordinato,diretto ad evidenziare la mancata prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo di licenziamento, atteso, da un lato, che non era stata ben censurata la statuizione del primo giudice circa l’accertamento della circostanza che il datore di lavoro aveva,invece, debitamente assolto l’onere di dare la predetta prova; e considerato, dall’altro lato, che il Tribunale aveva accertato la sussistenza di un “quadro di grave difficoltà oggettiva” della società datrice di lavoro , idoneo ad integrare il giustificato motivo obiettivo e non contrastabile con i documenti prodotti dall’appellante per dimostrare l’avvenuta assunzione di nuovo personale in sostituzione del lavoratore licenziato. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denuncia ta « violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112, 324, 329, 333, 342, 343, 346 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché art. 1176, 1218 e 2697 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. ».Il motivo si articola in due censure. 1.a.

Con la prima , il ricorrente deduce che il primo e principale motivo dell’appello da lui proposto sarebbe stato circoscritto « alla statuizione relativa alla determinazione e quantificazione del risarcimento del danno conseguente alla ritenuta inefficacia dell’intimato licenziamento nel giudizio presupposto»; pertanto, esso gravame sarebbe stato limitato al quantum debeatur,sicché il giudice del merito non avrebbe potuto estendere la sua cognizione all’an debeatur, ovverosia all’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno.

D’altra parte –soggiunge il ricorrente – , il giudizio prognostico di inefficacia del licenziamento nel giudizio presupposto non sarebbe stato devoluto all’esame della Corte d’appello neppure con l’impugnazione incidentale proposta dal professionista.

1. b.

Con la seconda censura, il ricorrente deduce che la Corte d’appello – nel ritenere che nel caso di specie non risultava che il lavoratore avesse assolto l’onere di richiedere, nel termine di otto giorni, la motivazione del licenziamento (l’ottemperanza al quale avrebbe obbligato il datore a comunicarla per iscritto entro i successivi cinquegiorni, pena l’inefficacia del recesso stesso) – avrebbe invertito l’onere della prova, ponendo in capo al cliente l’onere di provare l’inadempimento del professionista, in violazione del principio generale secondo cui incombe invece sul debitore l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligazione; inoltre, la Corte territoriale avrebbe tralasciato di considerare che sarebbe spettato al professionista –a cui il cliente si era rivolto nell’immediatezza del licenziamento –, nel diligente adempimento del mandato ricevuto, provvedere all’assolvimento di quell’onere, richiedendo la comunicazione della motivazione del recesso.1.1.

La prima censura è infondata , mentre la seconda è inammissibile. 1.1.a.

Con riguardo alla prima censura, è sufficiente evidenziare che, alla stregua del contenuto dell’appello incidentale, per come riportato non solo nella sentenza impugnata (p. 7) ma anche nello stesso ricorso per cassazione, in sede di illustrazione del motivo in esame (p.14), con le doglianze formulate all’indirizzo della sentenza di primo grado, il professionista aveva censurato l’accertamento della sussistenza del danno asseritamente subìto dal suo cliente, nonché quello della sussistenza del nesso causale tra questo danno e l’inadempimento a lui imputato.

Pertanto, la doglianza del professionista, appellante incidentale, non era limitata al quantum ma si estendeva alla verifica di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale , investendo anche il giudizio controfattuale sul nesso causale tra inadempimento dell’obbligazione professionale e danno. 1.1.b.

Con riguardo alla seconda censura, va osservato che la Corte di merito, nel rilevare che non risultava provato che il lavoratore avesse chiesto i motivi del recesso al datore di lavoro (in conformità all’originario disposto dell’art.2 legge n. 604 del 1966), non ha affatto invertito i criteri di riparto dell’onere della prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale professionale, in quanto non ha posto a carico del creditore l’onere di provare l’inadempimento del debitore,ma ha rilevato la sussistenza di un fatto comunque emerso in giudizio ed attinente, non già all’adempimento , bensì al nesso causale e al danno , ovverosia ad elementi della fattispecie di responsabilità che rientravano nella sfera dell’onere probatorio del creditore: benvero, infatti, se il lavoratore non avesse chiesto i motivi del recesso, obbligando il datore di lavoro a comunicarli per iscritto (art. 2 legge n. 604 del 1966,nella formulazione originaria), il licenziamento non sarebbe stato inefficace e l’inadempimento dell’avvocato (consistito nella mancata comunicazione al datore di lavoro della richiesta inoltrata alla Direzione P rovinciale del Lavoro investita del tentativo preventivo di conciliazione, nonché nella intempestiva impugnativa ex art.6, comma secondo, legge n. 604 del 1966) non sarebbe stato idoneo a provocare il danno,in quanto, anche se l’impugnativa fosse stata tempestiva e la comunicazione della richiesta deltentativo di conciliazione fosse stata debitamente fornita , il giudice avrebbe rigettato la domanda sul rilievo dell’efficacia formale del licenziamento e della sua legittimità sostanziale.

Il ricorrente aggiunge che egli si era rivolto al professionista nell’immediatezza del licenziamento, sicché l’onere di cui all’art.2 della legge n. 604 del 1966 avrebbe dovuto essere assolto dal suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA], questa deduzione, per sfuggire al giudizio di novità in questa sede(e di conseguente inammissibilità), avrebbe dovuto essere accompagnata dalla indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale d’udienza (e del relativo contenuto) in cui il giudice del merito era stato investito del rilievo in ordine a tale specifico profilo di inadempimento del professionista; profilo ulteriore rispetto a quello che costituiva la causa petendi dell’originaria domanda risarcitoria, per come interpetrata dal medesimo giudice del merito, costituita dalla mancata comunicazione al datore di lavoro della richiesta fatta all’Ufficio del lavoro e dal mancato rispetto del termine di 270 giorni per l’impugnativa del licenziamento ; pertanto, sotto tale profilo, la censura è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso, dunque, vacomplessivamente rigettato.

2. Con il secondo motivo viene denunciato «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma, n., 5 cod. proc. civ.».

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle deduzioni svolte con il motivo d ’appello principale subordinato (riscontrate da produzioni documentali) , al fine di evidenziare l’erroneità del giudizio effettuato dal giudice di primo grado in ordine alla probabile sussistenza del giustificato motivo obiettivo di licenziamento.

Evidenzia, in particolare, il Portaro che egli non solo aveva debitamente argomentatoin ordine all’inidoneità della documentazione prodottadal datore di lavoro nel giudizio presupposto, in funzione della prova delle effettive esigenze aziendali che avevano imposto la soppressione del suo posto di lavoro e dell’ impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti, ma aveva altresì depositato ulteriore documentazione, da cui avrebbe potuto trarsi il contrario giudizio di insussistenza dellepredette esigenze.

Di tali deduzioni e della relativa produzione documentale,la Corte di merito non aveva tenuto conto (tra l’altro osservando , contrariamenteal vero che, i documenti non erano stati depositati in via telematica), così omettendo «il compiuto esame di fatti documentali acquisitial processo».

2.1. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. 2.1.a.

Anzitutto, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello principale, proposto dal Portaro in via subordinata , sulla base di due rationes decidendi: in primo luogo, perché non era st a to adeguatamente censurato l’accertamento del giustificato motivo oggettivo effettuato dal Tribunale; in secondo luogo, per la ritenuta inadeguatezza dei documenti depositati dall’appellante a contestare quell’accertamento.

Pertanto, da un lato, non corrisponde al vero che il giudice d’appello non abbia tenuto conto delle deduzioni e produzioni dell’appellante; dall’altro lato, quest’ultimo, nel censurare per cassazione la statuizione resa dalla Corte territoriale sul punto, non si confronta con le rationes decidendisopra evidenziate, che ne costituiscono il fondamento. 2.1.b.

Sotto un diverso profilo, il motivo è inammissibile, in quanto, ad onta della formale intestazione, non denuncia l’omesso esame, da parte della Corte d’ appello , di fatt i storici veri e propri, principali o secondari, decisivie controversi ( gli unici rispe tto a l cui omesso esame è concesso il sindacato previsto dall’art.360 n. 5, nuovo testo, cod. proc. civ.: ex multis, Cass. Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415), ma si duole dell’omessa condivisione di “deduzioni” e“argomentazioni” (a cui non può essere esteso il paradigma della citata norma codicistica: Cass.18/10/2018, n.26305; Cass. 06/09/2019, n. 22397), nonché della non condivisa valutazione del contenuto e della rilevanza di eleme nti di provadocumentali, da cui è stato tratto il motivato apprezzamento di merito – in quanto tale insi ndacabile in sede di legittimità – in ordine allasussistenza delle circostanze (esigenz e obiettive di impresa, nesso causale tra tali esigenze e recesso datoriale, impossibilità del c.d. repêchage) che integranogli elementi costitutivi del giu stificato motivo oggettivodel licenziamento. 3.In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, per essere in parte inammissibilee in parte infondato il primo motivo, nonchéinammissibile il secondo. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 .000,00, oltre spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28631/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 238 , presso lo Studio degli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta no e difendono, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato unito al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 2113/2020 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 19 agosto 2020 e notificata l’8 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano , in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la risoluzione del contratto d’opera professionale stipulato tra le parti e condannò il Bovenzi a restituire al Portaro i compensi che quello gli aveva versato(pari ad Euro 2.500,00), nonché a risarcirgli il danno (liquidato in Euro 17.690,22, oltre accessori); rigettò la domanda di garanzia proposta dal professionista nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. Tale statuizione fu fondata: a) sull’accertamento dell’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale dell’avvocato, il quale, ricevuto dal cliente il mandato per impugnare un licenziamento, aveva proposto, dinanzi al giudice del lavoro, un ricorso che era stato dichiarato inammissibile per omessa comunicazione al datore di lavoro della richiesta d el tentativo di conciliazione presentata alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e per violazione del termine decadenziale di 270 giorni dalla impugnativa stragiudiziale del licenziamento, previsto dall’art.6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come modificato dalla legge n. 183 del 2010, prima dell’ulteriore modifica di cui alla legge n. 92del 2012; b) sull’accertamento del nesso causale tra tale inesatto adempimento e il mancato probabile ottenimento di una pronuncia favorevole, stante l’applicabilità, alla fattispecie (licenziame nto per giustificato motivo oggettivo, viziato da omessa motivazione ), dell a disposizione di cui all’art. 18, sesto comma, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, diretta a prevedere una tutela indennitaria tra le sei e le dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto nel caso di licenziamento viziato da difetto di motivazione ex art. 2 legge n. 604/1966 o per violazione della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) o all’art.7 della legge n. 604 del 1966 (nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo); c) sull’esclusione della obbligazione di garanzia della società [OSCURATO:SOCIETA]., per avere questa concluso con il proprio assicurato un accordo transattivo, consegnandogli, a definizione di ogni pretesa derivante dal sinistro professionale in esame, la somma complessiva di Euro 4.000,00. 2.La Corte territoriale di Milano – adìta con appello principale d a l Portaro e con appello incidentale dal Bovenzi – nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. , ha respinto il primo e accolto il secondo, rigettando la domanda risarcitoria e confermando unicamente la statuizione dichiarativa di risoluzione del contratto e quella di condanna alla restituzionedei compensi pagati. La Corte d’appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-era incontroversa tra le parti e neppure aveva formato oggetto di impugnazione la circostanza che il licenziamento (irrogato con lettera del 14 febbraio 2012) fosse regolato dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), che aveva modificato gli artt. 2, 6e 7 della legge n. 604 d el 1966, nonchél’art. 18 della legge n. 300 del 1970; II- del pari, non avevano costituito oggetto di impugnazione le argomentazioni del Tribunale sul criterio di accertamento del nesso causale della condotta inadempiente del professionista, basat o sul giudizio prognostico “controfattuale” di probabile esito favorevole del risultato della sua attività (l’impugnativa giudiziale del licenziamento con ricorso al giudice del lavoro ex art. 414 cod. proc. civ.), se diligentemente espletata; III-ciò posto, la sentenza di primo grado era, però, contraddittoria (come dedotto dall’appellante incidentale) nella parte in cui, dopo avere affermato che la fattispecie ( licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mancante dell’indicazione dei motivi) era regolata dalla disciplina ante legge Fornero, aveva svolto con esito positivo l’accertamento del nesso causale tra la condotta inadempiente del professionista e il danno subìto dal cliente, sul l’assunto che avrebbe trovato applicazione la sanzione dell’inefficacia del recesso e la conseguente “tutela indennitaria” prevista dall’art.18, comma 6, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge Fornero, ovverosia proprio la disciplina di cui si era affermata la non applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie considerata; IV- d’altra parte, pur dovendosi convenire con l’appellante principale sul rilievo che la disciplina applicabile era quella contenuta nell’art.2 della legge n. 604 del 1966 e nell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ante legge Fornero, doveva invece escludersi la correttezza dell’implicazione tratta da tale rilievo, secondo cui il professionista sarebbe stato condannato ad un risarcimento ancora maggiore, avuto riguardo alla circostanza che, in base alla disciplina previgente , alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento per difetto di motivazione sarebbe seguita l’applicazione,in favore del lavoratore, non già di una tutela meramente indennitaria, bensì della tutela “reale”,antagonista della tutela obbligatoria di cui all’art. 8 della stessa legge n. 604 del 1966;ciò, in quanto, la mancanza di motivazione del recesso datoriale, secondo il diritto vivente ante legge Fornero, non determinava ex se l’inefficacia del licenziamento, essendo questa subordinata all’iniziativa del lavoratore che, entro otto giorni, poteva richiederne i motivi, obbligando il datore di lavoro a comunicarli per iscritto , a pena di inefficacia del recesso, nei cinquegiorni successivi;V- pertanto, nella formulazione del giudizio prognostico controfattuale sul probabile esito favorevole della impugnativa del licenziamento, il Tribunale sarebbe dovuto giungere a conclusioni opposte a quelle formulate, sul rilievo che, nella fattispecie, non essendovi stata quell’iniziativa del lavoratore volta a richiedere i motivi, il licenziamento non era divenuto inefficace e non sarebbe stata accordata la tutela ex art.18 legge n. 300 del 1970, applicabile ratione temporis; VI-inoltre, neppure era fondato il motivo di gravame principale subordinato,diretto ad evidenziare la mancata prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo di licenziamento, atteso, da un lato, che non era stata ben censurata la statuizione del primo giudice circa l’accertamento della circostanza che il datore di lavoro aveva,invece, debitamente assolto l’onere di dare la predetta prova; e considerato, dall’altro lato, che il Tribunale aveva accertato la sussistenza di un “quadro di grave difficoltà oggettiva” della società datrice di lavoro , idoneo ad integrare il giustificato motivo obiettivo e non contrastabile con i documenti prodotti dall’appellante per dimostrare l’avvenuta assunzione di nuovo personale in sostituzione del lavoratore licenziato. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denuncia ta « violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112, 324, 329, 333, 342, 343, 346 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché art. 1176, 1218 e 2697 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. ».Il motivo si articola in due censure. 1.a. Con la prima , il ricorrente deduce che il primo e principale motivo dell’appello da lui proposto sarebbe stato circoscritto « alla statuizione relativa alla determinazione e quantificazione del risarcimento del danno conseguente alla ritenuta inefficacia dell’intimato licenziamento nel giudizio presupposto»; pertanto, esso gravame sarebbe stato limitato al quantum debeatur,sicché il giudice del merito non avrebbe potuto estendere la sua cognizione all’an debeatur, ovverosia all’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno. D’altra parte –soggiunge il ricorrente – , il giudizio prognostico di inefficacia del licenziamento nel giudizio presupposto non sarebbe stato devoluto all’esame della Corte d’appello neppure con l’impugnazione incidentale proposta dal professionista. 1. b. Con la seconda censura, il ricorrente deduce che la Corte d’appello – nel ritenere che nel caso di specie non risultava che il lavoratore avesse assolto l’onere di richiedere, nel termine di otto giorni, la motivazione del licenziamento (l’ottemperanza al quale avrebbe obbligato il datore a comunicarla per iscritto entro i successivi cinquegiorni, pena l’inefficacia del recesso stesso) – avrebbe invertito l’onere della prova, ponendo in capo al cliente l’onere di provare l’inadempimento del professionista, in violazione del principio generale secondo cui incombe invece sul debitore l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligazione; inoltre, la Corte territoriale avrebbe tralasciato di considerare che sarebbe spettato al professionista –a cui il cliente si era rivolto nell’immediatezza del licenziamento –, nel diligente adempimento del mandato ricevuto, provvedere all’assolvimento di quell’onere, richiedendo la comunicazione della motivazione del recesso.1.1. La prima censura è infondata , mentre la seconda è inammissibile. 1.1.a. Con riguardo alla prima censura, è sufficiente evidenziare che, alla stregua del contenuto dell’appello incidentale, per come riportato non solo nella sentenza impugnata (p. 7) ma anche nello stesso ricorso per cassazione, in sede di illustrazione del motivo in esame (p.14), con le doglianze formulate all’indirizzo della sentenza di primo grado, il professionista aveva censurato l’accertamento della sussistenza del danno asseritamente subìto dal suo cliente, nonché quello della sussistenza del nesso causale tra questo danno e l’inadempimento a lui imputato. Pertanto, la doglianza del professionista, appellante incidentale, non era limitata al quantum ma si estendeva alla verifica di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale , investendo anche il giudizio controfattuale sul nesso causale tra inadempimento dell’obbligazione professionale e danno. 1.1.b. Con riguardo alla seconda censura, va osservato che la Corte di merito, nel rilevare che non risultava provato che il lavoratore avesse chiesto i motivi del recesso al datore di lavoro (in conformità all’originario disposto dell’art.2 legge n. 604 del 1966), non ha affatto invertito i criteri di riparto dell’onere della prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale professionale, in quanto non ha posto a carico del creditore l’onere di provare l’inadempimento del debitore,ma ha rilevato la sussistenza di un fatto comunque emerso in giudizio ed attinente, non già all’adempimento , bensì al nesso causale e al danno , ovverosia ad elementi della fattispecie di responsabilità che rientravano nella sfera dell’onere probatorio del creditore: benvero, infatti, se il lavoratore non avesse chiesto i motivi del recesso, obbligando il datore di lavoro a comunicarli per iscritto (art. 2 legge n. 604 del 1966,nella formulazione originaria), il licenziamento non sarebbe stato inefficace e l’inadempimento dell’avvocato (consistito nella mancata comunicazione al datore di lavoro della richiesta inoltrata alla Direzione P rovinciale del Lavoro investita del tentativo preventivo di conciliazione, nonché nella intempestiva impugnativa ex art.6, comma secondo, legge n. 604 del 1966) non sarebbe stato idoneo a provocare il danno,in quanto, anche se l’impugnativa fosse stata tempestiva e la comunicazione della richiesta deltentativo di conciliazione fosse stata debitamente fornita , il giudice avrebbe rigettato la domanda sul rilievo dell’efficacia formale del licenziamento e della sua legittimità sostanziale. Il ricorrente aggiunge che egli si era rivolto al professionista nell’immediatezza del licenziamento, sicché l’onere di cui all’art.2 della legge n. 604 del 1966 avrebbe dovuto essere assolto dal suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA], questa deduzione, per sfuggire al giudizio di novità in questa sede(e di conseguente inammissibilità), avrebbe dovuto essere accompagnata dalla indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale d’udienza (e del relativo contenuto) in cui il giudice del merito era stato investito del rilievo in ordine a tale specifico profilo di inadempimento del professionista; profilo ulteriore rispetto a quello che costituiva la causa petendi dell’originaria domanda risarcitoria, per come interpetrata dal medesimo giudice del merito, costituita dalla mancata comunicazione al datore di lavoro della richiesta fatta all’Ufficio del lavoro e dal mancato rispetto del termine di 270 giorni per l’impugnativa del licenziamento ; pertanto, sotto tale profilo, la censura è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, dunque, vacomplessivamente rigettato. 2. Con il secondo motivo viene denunciato «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma, n., 5 cod. proc. civ.». Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle deduzioni svolte con il motivo d ’appello principale subordinato (riscontrate da produzioni documentali) , al fine di evidenziare l’erroneità del giudizio effettuato dal giudice di primo grado in ordine alla probabile sussistenza del giustificato motivo obiettivo di licenziamento. Evidenzia, in particolare, il Portaro che egli non solo aveva debitamente argomentatoin ordine all’inidoneità della documentazione prodottadal datore di lavoro nel giudizio presupposto, in funzione della prova delle effettive esigenze aziendali che avevano imposto la soppressione del suo posto di lavoro e dell’ impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti, ma aveva altresì depositato ulteriore documentazione, da cui avrebbe potuto trarsi il contrario giudizio di insussistenza dellepredette esigenze. Di tali deduzioni e della relativa produzione documentale,la Corte di merito non aveva tenuto conto (tra l’altro osservando , contrariamenteal vero che, i documenti non erano stati depositati in via telematica), così omettendo «il compiuto esame di fatti documentali acquisitial processo». 2.1. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. 2.1.a. Anzitutto, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello principale, proposto dal Portaro in via subordinata , sulla base di due rationes decidendi: in primo luogo, perché non era st a to adeguatamente censurato l’accertamento del giustificato motivo oggettivo effettuato dal Tribunale; in secondo luogo, per la ritenuta inadeguatezza dei documenti depositati dall’appellante a contestare quell’accertamento. Pertanto, da un lato, non corrisponde al vero che il giudice d’appello non abbia tenuto conto delle deduzioni e produzioni dell’appellante; dall’altro lato, quest’ultimo, nel censurare per cassazione la statuizione resa dalla Corte territoriale sul punto, non si confronta con le rationes decidendisopra evidenziate, che ne costituiscono il fondamento. 2.1.b. Sotto un diverso profilo, il motivo è inammissibile, in quanto, ad onta della formale intestazione, non denuncia l’omesso esame, da parte della Corte d’ appello , di fatt i storici veri e propri, principali o secondari, decisivie controversi ( gli unici rispe tto a l cui omesso esame è concesso il sindacato previsto dall’art.360 n. 5, nuovo testo, cod. proc. civ.: ex multis, Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415), ma si duole dell’omessa condivisione di “deduzioni” e“argomentazioni” (a cui non può essere esteso il paradigma della citata norma codicistica: Cass.18/10/2018, n.26305; Cass. 06/09/2019, n. 22397), nonché della non condivisa valutazione del contenuto e della rilevanza di eleme nti di provadocumentali, da cui è stato tratto il motivato apprezzamento di merito – in quanto tale insi ndacabile in sede di legittimità – in ordine allasussistenza delle circostanze (esigenz e obiettive di impresa, nesso causale tra tali esigenze e recesso datoriale, impossibilità del c.d. repêchage) che integranogli elementi costitutivi del giu stificato motivo oggettivodel licenziamento. 3.In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, per essere in parte inammissibilee in parte infondato il primo motivo, nonchéinammissibile il secondo. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 .000,00, oltre spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti proces
Sentenza Cassazione n. 24041/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris