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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 39804/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2145/25 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- R.G.N. 30748/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell’interesse di: VAIANA Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39804/2025 Roma, lì, 10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Palermo rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 30 maggio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale con cui era applicata la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare determinate attività imprenditoriali e l’interdizione per la durata di dodici mesi dalle attività inerenti all’esercizio di imprese, degli uffici direttivi di imprese e persone giuridiche e delle imprese, nonché, per la medesima durata, del divieto di esercitare l’attività professionale di ingegnere (art. 290 cod. proc. pen.), in relazione ai delitti di cui ai capi 6, 7, 8, 9, 10, 53, 54 e 85 dell’addebito provvisorio.

1.1. In particolare, sono contestate in cautela al ricorrente le seguenti condotte di reato: • Capo 6: delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110 c.p. e dall’art. 8 del D.Lgs. 89n. 74 del 10.03.2000, perché, in concorso morale e materiale con i “committenti dei fittizi lavori edili” e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Palermo in via del Bersagliere n. 77, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano a nome della [OSCURATO:SOCIETA]. e con riferimento all’esercizio sociale 2021 e 2022 fatture per operazioni inesistenti.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto anche per eseguire il delitto di cui al capo successivo. • Capo 7: delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 81 cpv., 110, 640, 640-bis c.p., perché, in concorso morale e materiale con i “committenti” di cui al capo precedente, nella qualità sopra citata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con artifici e raggiri (consistiti nel rappresentare fittizi lavori di ristrutturazione ed emettere le relative fatture, nonché nella stipula con la società [OSCURATO:SOCIETA]. delle cessioni del credito di imposta maturato), inducendo in errore i funzionari dell’amministrazione finanziaria circa la legittimità del titolo dei crediti di imposta ceduti, procuravano per sé o per altri un ingiusto profitto pari all’ammontare dei crediti di imposta riconosciuti secondo la normativa di cui al D.L. n. 34/2000 per i lavori oggetto di fatturazione, per un valore complessivo pari a euro 2.030.235,00.

Con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. • Capo 8: delitto di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000, perché, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Palermo in via del Bersagliere n. 77, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (in particolare la fattura n. 17 del 3.09.2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), indicavano nella dichiarazione sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto per l’anno d’imposta 2021 elementi passivi fittizi, pari ad un imponibile di euro 88.500 e IVA per euro 19.470, conseguendo un’evasione d’imposta sui redditi per euro 4.248,00 e sul valore aggiunto pari a 19.470,00. • Capo 9: delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 10-quater, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, perché nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Palermo in via del Bersagliere n. 77, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso: - non versava le imposte dovute nell’esercizio fiscale 2022, portando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, in quanto provento dei delitti di cui ai capi 6 e 7, per un ammontare pari ad euro 128.379,81; - non versava le imposte dovute nell’esercizio fiscale 2023, portando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, in quanto provento dei delitti di cui ai capi 6 e 7, per un ammontare pari ad euro 274.305,19; • Capo 10: delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648-ter.1 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo commesso i delitti di emissione di fatture inesistenti e di truffa aggravata, impiegava e sostituiva in attività speculative (in particolare, nell’acquisto di criptovalute) una parte del denaro (pari complessivamente alla somma di euro 95.010,48) proveniente dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa di tali somme. • Capo 53: delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 110 c.p. e dall’art. 8 D.lgs. n. 74/2000, perché, in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare esercente l’attività professionale di attività di studi di ingegneria, con luogo di esercizio in Palermo in via Pacinotti n. 19, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (anche mediante compensazione dei crediti fittizi con i debiti erariali), emettevano fatture, a nome del professionista e con riferimento all’esercizio 2021.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto anche per eseguire il delitto di cui al capo successivo. • Capo 54: delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640, 640-bis c.p., perché, in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata nel capo precedente, con artifici e raggiri (consistiti nel rappresentare fittizi lavori di ristrutturazione, emettere le relative fatture, e stipulare con la società [OSCURATO:SOCIETA]. delle cessioni del credito di imposta maturato), inducendo in errore i funzionari dell’amministrazione finanziaria circa la legittimità del titolo dei crediti di imposta ceduti, procuravano per sé o per altri un ingiusto profitto pari all’ammontare dei crediti di imposta riconosciuti secondo la normativa di cui al D.L. n. 34/2000 per i lavori oggetto di fatturazione, per un valore complessivo pari a euro 31.860,00 in relazione alla cessione del credito scaturente dalla fattura di cui al capo suindicato.

Con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Al capo 85 era, infine, contestata la partecipazione al delitto associativo di settore, con la finalizzazione alla realizzazione delle fattispecie fraudolente descritte ai capi che precedono.

2. Avverso tale ordinanza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in seguito sintetizzati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. per l’ipotesi di reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (capi 6 e 53).

Il Tribunale del riesame ha motivato sulla base delle fatture emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti, compresa quella emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di una significativa sovrafatturazione.

L’art. 8 D.gs. n. 74/2000 sancisce che l’emissione delle fatture avvenga per operazioni inesistenti ed è sufficiente ai fini della consumazione, indipendentemente dall’utilizzo da parte del destinatario.

Dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo specifico, dato dalla finalità di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Dunque, è necessario che siano dimostrati tanto l’inesistenza delle operazioni quanto la finalità di procurare a terzi un vantaggio fiscale.

La difesa evidenzia che difettano entrambi gli elementi, giacché la [OSCURATO:PERSONA] di Finanza non ha effettuato alcun accertamento fiscale, non ha redatto un processo verbale di contestazione, nè lo ha notificato al contribuente, nessun provvedimento ha accertato l’inesistenza delle operazioni ed i committenti non hanno tratto vantaggi fiscali dalle sovrafatturazioni.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] di Finanza non ha fatto confluire nel fascicolo delle indagini preliminari la documentazione acquisita in sede di accertamento tributario, da cui emerge che le fatture siano stato oggetto di prestazioni lavorative effettivamente svolte.

Il Tribunale del Riesame ha desunto l’inesistenza delle operazioni dal carattere antieconomico di queste, sovrapponendo i concetti di “antieconomicità” ed “inesistenza”, oltre che basandosi su alcune intercettazioni e sull’assenza di un processo verbale di contestazione.

Esso, poi, tramite un accertamento per presunzioni, basato sul confronto del compenso dovuto al ricorrente dai committenti e quanto da questi pagato, ha ricavato l’entità delle sovrafatturazioni per ciascun intervento, riservando ad un successivo accertamento l’esatta determinazione del valore delle prestazioni.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale e la inosservanza della legge processuale penale, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in relazione alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, alla mancata acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari della documentazione acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Finanza in sede di accertamento fiscale e all’incompatibilità logico-giuridica tra la qualificazione delle operazioni come attività di Polizia Tributaria ed il successivo utilizzo in sede penale, ai fini della valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, in qualità di Polizia Tributaria, in sede di acquisizione delle prestazioni, ha informato il Vaiana delle sole garanzie previste in ambito tributario, omettendo quelle penali, impedendo in tal modo la nomina di un avvocato e creando una frattura tra la sede tributaria e quella penale.

Rileva a tal fine l’interruzione dell’attività tributaria nel lasso temporale compreso tra il 28/06/2023 ed il 23/07/2025, data in cui il ricorrente è stato nuovamente convocato per il tramite del suo difensore, nominato soltanto in un momento successivo all’acquisizione di detti documenti.

La documentazione acquisita non è confluita nel fascicolo delle indagini preliminari, pregiudicando l’esercizio concreto del diritto di difesa e precludendo la possibilità di verificare la genuinità della documentazione utilizzata e la legittimità della procedura usata per il suo utilizzo processuale.

Il Tribunale non ha fornito spiegazioni circa l’utilizzo della documentazione acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, l’irrilevanza delle doglianze difensive ai fini della valutazione indiziaria e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonostante la frattura tra la fase tributaria e quella penale.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura violazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) in ordine all’addebito associativo ex art. 416 cod. pen. di cui al capo 85, per la risposta sostanzialmente apparente ed evasiva ai motivi di appello redatti ex art. 310 cod. proc. pen., con i quali si censurava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.

Il Tribunale di Palermo nell’ordinanza impugnata ha illustrato una serie elementi da cui ha desunto l’intraneità del ricorrente al sodalizio, non idonei, ad avviso della difesa, a configurare la partecipazione nel delitto di cui all’art. 416 cod. pen., in quanto non adeguatamente argomentati.

Ha fatto riferimento al coinvolgimento di altre società nel programma criminoso, destinatarie di prestazioni di consulenza da parte del ricorrente, spesso accessorie ad interventi di ristrutturazione fittizi o sovrafatturati.

Significativa, poi, è risultato la circostanza che, a seguito del controllo fiscale del 30.06.2022 nei confronti della società Ginevra a r.l.s., il Vaiana sia stato contattato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di dovergli “parlare di una cosa urgente”.

L’esistenza del programma criminoso viene desunto anche da una serie di conversazioni intercettate nel lasso di tempo compreso tra il 2021 ed il 2022.

Non sono state considerate, invece, né dal Tribunale del Riesame né dal G.i.p. le argomentazioni fornite dalla difesa, da cui emerge la mancanza di un sodalizio.

La difesa sottolinea che non vi fosse nessun accordo di compiere successivi ed ulteriori reati, in particolare tra Vaiana e Castelli, intercorrendo soltanto un rapporto di lavoro, da cui non può presumersi l’affectio societatis.

Il Tribunale, infine, ha desunto la sussistenza del delitto associativo di cui al capo 85, dalla conversazione del 17 giugno 2022, intercorsa tra Scala e Vaiana, da cui emergevano contrasti tra quest’ultimo e Castelli, attribuendo ad essa valenza indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen.

Da tale conversazione, tuttavia, emerge anche la volontà di Vaiana di tirarsi indietro dalla altrui improvvida intrapresa.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa deduce violazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per aver il Tribunale della cautela confermato l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) in considerazione del ruolo di rilievo svolto dal ricorrente all’interno del sodalizio, nonostante l’incensuratezza dello stesso, dell’attenta pianificazione dell’attività criminale e dalla prolungata protrazione delle condotte delittuose.

Il Tribunale si sarebbe limitato a condividere quanto sostenuto dal G.i.p., senza considerare che le condotte di cui all’addebito provvisorio si arrestano nel 2022.

Nel lasso di tempo tra il 2022 ed il 2025 non vi è stato alcun contatto tra il ricorrente ed i correi.

La difesa ribadisce, inoltre, l’incensuratezza del ricorrente e la volontà espressa dal Vaiana, nella conversazione intrattenuta con Castelli, di tirarsi indietro dalla vicenda illecita. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono in parte non prospettabili (laddove, motivi nn. 1 e 3, richiedono alla Corte una rinnovata valutazione della gravità indiziaria per le ipotesi rubricate), in parte infondati in diritto (motivo n. 2), in parte ancora infondati (motivo n. 4, laddove si censura la motivazione spesa dal Tribunale per ritenere concrete ed attuali le esigenze cautelari poste a fondamento dei presidi interdittivi applicati).

1.1. I motivi della prima specie appaiono altresì meramente ripetitivi delle doglianze espresse con i motivi di appello cautelare e tendono a prospettare alla Corte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei “gravi indizi di colpevolezza”, richiesti dal testo dell’art. 273 cod. proc. pen. quale precondizione dell’applicabilità della cautela personale; tutti aspetti che il Tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanza impugnata.

2. In via preliminare, giova ribadire quale sia il perimetro di valutazione del giudice di legittimità in materia di misure cautelari personali.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno già avuto modo di chiarire che "In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (In motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).

Tale orientamento, dal quale il Collegio che oggi siede in udienza non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, Amato, non massimata).

Consegue che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato" (In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito; Sez.

F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024, n.m.).

2.2. Orbene, nella fattispecie, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità logica, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente scevra da illogicità o contraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente per i delitti di natura tributaria e fraudolenta contestati.

Lo scrutinio dei gravi indizi di colpevolezza per l’ipotesi associativa contestata al capo 85 consegue alla valutazione della pluralità di condotte fine lette in uno al coefficiente indiziario che emerge dall’esame delle conversazioni intercettate tra sodali, che restituisce (sia pure nei limiti della regola di giudizio propria dell’incidente cautelare) il significato di una stabilità nella organizzazione della plurisoggettività, coagulata intorno all’interesse verso la locupletazione di risorse erariali.

La difesa ha, dunque, di fatto sollecitato questa Corte ad effettuare una diversa e inammissibile rivalutazione delle emergenze indiziarie, offrendo una lettura alternativa degli elementi probatori.

Sui punti dedotti con i motivi primo e terzo, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di valutazione degli indizi in materia cautelare (giur. cit. sub 2.1.).

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha vivacemente contestato la utilizzabilità a fini cautelari di documentazione acquisita nel corso di accertamenti di polizia tributaria; il che avrebbe sottratto all’indagato le garanzie proprie previste per la fase delle indagini preliminari nel caso di compimento di atti di indagine partecipati all’indagato.

Il motivo è infondato in diritto, giacché è consolidato nell’esperienza della Corte il principio di diritto che stima sempre utilizzabile, in materia penale tributaria, quale "notitia criminis" la messe di elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Finanza durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiuti per l'accertamento delle imposte, a prescindere dalla regolarità formale della loro acquisizione, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135 – 01; in materia di segreto professionale, v. anche Sez. 3, n. 34020 del 29/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280369 – 01).

Nella fattispecie la Corte ha esaminato la vicenda processuale relativa all'acquisizione di file dal personal computer dell'indagato in sede di verifica fiscale della G. di F..

Ancora, si è già pure detto che in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679 – 01).

Correttamente, dunque, il Tribunale della cautela ha ritenuto utilizzabili gli atti acquisiti nel corso dell’accesso di natura tributaria e, anche dall’esame di tali atti ha tratto argomento di valutazione per lo scrutinio della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi di reati fine contestati.

Del pari deve ritenersi per la valutazione della gravità indiziaria in tema di partecipazione al contesto associativo di settore, ove gli elementi sono stati tratti dall’analisi delle conversazioni intercettate tra sodali.

Anche sul punto il Tribunale ha offerto alle pagine 8 e ss. della ordinanza impugnata solidi argomenti di apprezzamento logico della contestata partecipazione alla sodalità versata nello specifico settore di aggressione alle risorse erariali.

Né è possibile chiedere, con i motivi di ricorso, alla Corte di legittimità un diverso apprezzamento della prova che rinviene dall’analisi delle conversazioni intercettate.

Quando, infatti, occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità, solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263270 – 01).

In difetto di tali palesi illogicità o scorrettezze ermeneutiche, l’interpretazione offerta dai giudici di merito delle conversazioni intercettate non può pertanto essere censurata in questa sede di legittimità.

Del resto, la messe di reati fine contestati al ricorrente funge da cartina di tornasole della sussistenza ed efficacia di una certa affectio durevole, tale da avvincere negli interessi l’indagato agli altri membri della sodalità.

2.4. Con il quarto motivo, il difensore deduce ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e inosservanza della legge processuale in relazione all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. in quanto alla generica indicazione di esigenze di prevenzione speciale farebbe da contraltare la data non recente dei fatti contestati, l’incensuratezza del ricorrente e la sua riferita volontà di allontanarsi da quel contesto.

La censura è infondata.

Il Tribunale per il riesame, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di recidiva specifica, desunto dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, denotanti abilità nello specifico settore tecnico, oltre che dal ruolo di rilievo assunto dal ricorrente nell’ambito del sodalizio investigato.

Evidenziate sono anche la durata della condotta nel tempo e la qualità professionale manifestata in atti dal ricorrente nella perpetrazione di reati contro il patrimonio e tributari, il che ne rende versatile l’opera in favore di qualsivoglia gruppo che si interessi al settore illecito.

Del resto, attualità del pericolo di recidiva specifica non è sinonimo di attualità della condotta, ma solo che dall’esame delle vicende storicizzate può trarsi logico argomento per sviluppare all’attualità una prognosi infausta (cfr., solo tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 - 01).

Il Tribunale ha inoltre esplicitamente argomentato in ordine alla adeguatezza della misura interdittiva applicata per presidiare il pericolo di recidiva specifica; come pure ha fatto per la proporzionalità della misura (a termine) rispetto alla gravità dei fatti commessi ed ai pericoli da presidiare, secondo paradigmi di diretta derivazione costituzionale (il minor sacrificio necessario, da ultimo citato in Corte cost. n. 191 del 2020), ispirati anche dalla interpretazione dell'art. 5 della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In definitiva, appare ampiamente osservato dal Tribunale il principio del minor sacrificio della libertà personale, il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità della compressione della libertà personale dell'indagato e dell'imputato sino alla condanna definitiva con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione repubblicana (nei termini Corte cost. n. 299 del 2005).

L’ordinanza impugnata non soffre, pertanto, di alcuno dei vizi sindacabili in sede di legittimità, in assenza di alcuna violazione di legge, né sussistendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo, per il resto, la Corte sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della attualità delle esigenze cautelari e dell'individuazione della misura cautelare adeguata.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28 novembre 2025.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2145/25 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- R.G.N. 30748/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell’interesse di: VAIANA Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39804/2025 Roma, lì, 10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Palermo rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 30 maggio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale con cui era applicata la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare determinate attività imprenditoriali e l’interdizione per la durata di dodici mesi dalle attività inerenti all’esercizio di imprese, degli uffici direttivi di imprese e persone giuridiche e delle imprese, nonché, per la medesima durata, del divieto di esercitare l’attività professionale di ingegnere (art. 290 cod. proc. pen.), in relazione ai delitti di cui ai capi 6, 7, 8, 9, 10, 53, 54 e 85 dell’addebito provvisorio. 1.1. In particolare, sono contestate in cautela al ricorrente le seguenti condotte di reato: • Capo 6: delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110 c.p. e dall’art. 8 del D.Lgs. 89n. 74 del 10.03.2000, perché, in concorso morale e materiale con i “committenti dei fittizi lavori edili” e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Palermo in via del Bersagliere n. 77, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano a nome della [OSCURATO:SOCIETA]. e con riferimento all’esercizio sociale 2021 e 2022 fatture per operazioni inesistenti. Con l’aggravante di aver commesso il fatto anche per eseguire il delitto di cui al capo successivo. • Capo 7: delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 81 cpv., 110, 640, 640-bis c.p., perché, in concorso morale e materiale con i “committenti” di cui al capo precedente, nella qualità sopra citata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con artifici e raggiri (consistiti nel rappresentare fittizi lavori di ristrutturazione ed emettere le relative fatture, nonché nella stipula con la società [OSCURATO:SOCIETA]. delle cessioni del credito di imposta maturato), inducendo in errore i funzionari dell’amministrazione finanziaria circa la legittimità del titolo dei crediti di imposta ceduti, procuravano per sé o per altri un ingiusto profitto pari all’ammontare dei crediti di imposta riconosciuti secondo la normativa di cui al D.L. n. 34/2000 per i lavori oggetto di fatturazione, per un valore complessivo pari a euro 2.030.235,00. Con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. • Capo 8: delitto di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000, perché, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Palermo in via del Bersagliere n. 77, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (in particolare la fattura n. 17 del 3.09.2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), indicavano nella dichiarazione sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto per l’anno d’imposta 2021 elementi passivi fittizi, pari ad un imponibile di euro 88.500 e IVA per euro 19.470, conseguendo un’evasione d’imposta sui redditi per euro 4.248,00 e sul valore aggiunto pari a 19.470,00. • Capo 9: delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 10-quater, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, perché nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Palermo in via del Bersagliere n. 77, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso: - non versava le imposte dovute nell’esercizio fiscale 2022, portando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, in quanto provento dei delitti di cui ai capi 6 e 7, per un ammontare pari ad euro 128.379,81; - non versava le imposte dovute nell’esercizio fiscale 2023, portando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, in quanto provento dei delitti di cui ai capi 6 e 7, per un ammontare pari ad euro 274.305,19; • Capo 10: delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648-ter.1 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo commesso i delitti di emissione di fatture inesistenti e di truffa aggravata, impiegava e sostituiva in attività speculative (in particolare, nell’acquisto di criptovalute) una parte del denaro (pari complessivamente alla somma di euro 95.010,48) proveniente dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa di tali somme. • Capo 53: delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 110 c.p. e dall’art. 8 D.lgs. n. 74/2000, perché, in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare esercente l’attività professionale di attività di studi di ingegneria, con luogo di esercizio in Palermo in via Pacinotti n. 19, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (anche mediante compensazione dei crediti fittizi con i debiti erariali), emettevano fatture, a nome del professionista e con riferimento all’esercizio 2021. Con l’aggravante di aver commesso il fatto anche per eseguire il delitto di cui al capo successivo. • Capo 54: delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640, 640-bis c.p., perché, in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata nel capo precedente, con artifici e raggiri (consistiti nel rappresentare fittizi lavori di ristrutturazione, emettere le relative fatture, e stipulare con la società [OSCURATO:SOCIETA]. delle cessioni del credito di imposta maturato), inducendo in errore i funzionari dell’amministrazione finanziaria circa la legittimità del titolo dei crediti di imposta ceduti, procuravano per sé o per altri un ingiusto profitto pari all’ammontare dei crediti di imposta riconosciuti secondo la normativa di cui al D.L. n. 34/2000 per i lavori oggetto di fatturazione, per un valore complessivo pari a euro 31.860,00 in relazione alla cessione del credito scaturente dalla fattura di cui al capo suindicato. Con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Al capo 85 era, infine, contestata la partecipazione al delitto associativo di settore, con la finalizzazione alla realizzazione delle fattispecie fraudolente descritte ai capi che precedono. 2. Avverso tale ordinanza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in seguito sintetizzati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. per l’ipotesi di reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (capi 6 e 53). Il Tribunale del riesame ha motivato sulla base delle fatture emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti, compresa quella emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di una significativa sovrafatturazione. L’art. 8 D.gs. n. 74/2000 sancisce che l’emissione delle fatture avvenga per operazioni inesistenti ed è sufficiente ai fini della consumazione, indipendentemente dall’utilizzo da parte del destinatario. Dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo specifico, dato dalla finalità di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Dunque, è necessario che siano dimostrati tanto l’inesistenza delle operazioni quanto la finalità di procurare a terzi un vantaggio fiscale. La difesa evidenzia che difettano entrambi gli elementi, giacché la [OSCURATO:PERSONA] di Finanza non ha effettuato alcun accertamento fiscale, non ha redatto un processo verbale di contestazione, nè lo ha notificato al contribuente, nessun provvedimento ha accertato l’inesistenza delle operazioni ed i committenti non hanno tratto vantaggi fiscali dalle sovrafatturazioni. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] di Finanza non ha fatto confluire nel fascicolo delle indagini preliminari la documentazione acquisita in sede di accertamento tributario, da cui emerge che le fatture siano stato oggetto di prestazioni lavorative effettivamente svolte. Il Tribunale del Riesame ha desunto l’inesistenza delle operazioni dal carattere antieconomico di queste, sovrapponendo i concetti di “antieconomicità” ed “inesistenza”, oltre che basandosi su alcune intercettazioni e sull’assenza di un processo verbale di contestazione. Esso, poi, tramite un accertamento per presunzioni, basato sul confronto del compenso dovuto al ricorrente dai committenti e quanto da questi pagato, ha ricavato l’entità delle sovrafatturazioni per ciascun intervento, riservando ad un successivo accertamento l’esatta determinazione del valore delle prestazioni. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale e la inosservanza della legge processuale penale, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in relazione alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, alla mancata acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari della documentazione acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Finanza in sede di accertamento fiscale e all’incompatibilità logico-giuridica tra la qualificazione delle operazioni come attività di Polizia Tributaria ed il successivo utilizzo in sede penale, ai fini della valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, in qualità di Polizia Tributaria, in sede di acquisizione delle prestazioni, ha informato il Vaiana delle sole garanzie previste in ambito tributario, omettendo quelle penali, impedendo in tal modo la nomina di un avvocato e creando una frattura tra la sede tributaria e quella penale. Rileva a tal fine l’interruzione dell’attività tributaria nel lasso temporale compreso tra il 28/06/2023 ed il 23/07/2025, data in cui il ricorrente è stato nuovamente convocato per il tramite del suo difensore, nominato soltanto in un momento successivo all’acquisizione di detti documenti. La documentazione acquisita non è confluita nel fascicolo delle indagini preliminari, pregiudicando l’esercizio concreto del diritto di difesa e precludendo la possibilità di verificare la genuinità della documentazione utilizzata e la legittimità della procedura usata per il suo utilizzo processuale. Il Tribunale non ha fornito spiegazioni circa l’utilizzo della documentazione acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, l’irrilevanza delle doglianze difensive ai fini della valutazione indiziaria e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonostante la frattura tra la fase tributaria e quella penale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura violazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) in ordine all’addebito associativo ex art. 416 cod. pen. di cui al capo 85, per la risposta sostanzialmente apparente ed evasiva ai motivi di appello redatti ex art. 310 cod. proc. pen., con i quali si censurava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Il Tribunale di Palermo nell’ordinanza impugnata ha illustrato una serie elementi da cui ha desunto l’intraneità del ricorrente al sodalizio, non idonei, ad avviso della difesa, a configurare la partecipazione nel delitto di cui all’art. 416 cod. pen., in quanto non adeguatamente argomentati. Ha fatto riferimento al coinvolgimento di altre società nel programma criminoso, destinatarie di prestazioni di consulenza da parte del ricorrente, spesso accessorie ad interventi di ristrutturazione fittizi o sovrafatturati. Significativa, poi, è risultato la circostanza che, a seguito del controllo fiscale del 30.06.2022 nei confronti della società Ginevra a r.l.s., il Vaiana sia stato contattato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di dovergli “parlare di una cosa urgente”. L’esistenza del programma criminoso viene desunto anche da una serie di conversazioni intercettate nel lasso di tempo compreso tra il 2021 ed il 2022. Non sono state considerate, invece, né dal Tribunale del Riesame né dal G.i.p. le argomentazioni fornite dalla difesa, da cui emerge la mancanza di un sodalizio. La difesa sottolinea che non vi fosse nessun accordo di compiere successivi ed ulteriori reati, in particolare tra Vaiana e Castelli, intercorrendo soltanto un rapporto di lavoro, da cui non può presumersi l’affectio societatis. Il Tribunale, infine, ha desunto la sussistenza del delitto associativo di cui al capo 85, dalla conversazione del 17 giugno 2022, intercorsa tra Scala e Vaiana, da cui emergevano contrasti tra quest’ultimo e Castelli, attribuendo ad essa valenza indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. Da tale conversazione, tuttavia, emerge anche la volontà di Vaiana di tirarsi indietro dalla altrui improvvida intrapresa. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa deduce violazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per aver il Tribunale della cautela confermato l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) in considerazione del ruolo di rilievo svolto dal ricorrente all’interno del sodalizio, nonostante l’incensuratezza dello stesso, dell’attenta pianificazione dell’attività criminale e dalla prolungata protrazione delle condotte delittuose. Il Tribunale si sarebbe limitato a condividere quanto sostenuto dal G.i.p., senza considerare che le condotte di cui all’addebito provvisorio si arrestano nel 2022. Nel lasso di tempo tra il 2022 ed il 2025 non vi è stato alcun contatto tra il ricorrente ed i correi. La difesa ribadisce, inoltre, l’incensuratezza del ricorrente e la volontà espressa dal Vaiana, nella conversazione intrattenuta con Castelli, di tirarsi indietro dalla vicenda illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono in parte non prospettabili (laddove, motivi nn. 1 e 3, richiedono alla Corte una rinnovata valutazione della gravità indiziaria per le ipotesi rubricate), in parte infondati in diritto (motivo n. 2), in parte ancora infondati (motivo n. 4, laddove si censura la motivazione spesa dal Tribunale per ritenere concrete ed attuali le esigenze cautelari poste a fondamento dei presidi interdittivi applicati). 1.1. I motivi della prima specie appaiono altresì meramente ripetitivi delle doglianze espresse con i motivi di appello cautelare e tendono a prospettare alla Corte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei “gravi indizi di colpevolezza”, richiesti dal testo dell’art. 273 cod. proc. pen. quale precondizione dell’applicabilità della cautela personale; tutti aspetti che il Tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanza impugnata. 2. In via preliminare, giova ribadire quale sia il perimetro di valutazione del giudice di legittimità in materia di misure cautelari personali. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno già avuto modo di chiarire che "In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (In motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Tale orientamento, dal quale il Collegio che oggi siede in udienza non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, Amato, non massimata). Consegue che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato" (In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito; Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024, n.m.). 2.2. Orbene, nella fattispecie, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità logica, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente scevra da illogicità o contraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente per i delitti di natura tributaria e fraudolenta contestati. Lo scrutinio dei gravi indizi di colpevolezza per l’ipotesi associativa contestata al capo 85 consegue alla valutazione della pluralità di condotte fine lette in uno al coefficiente indiziario che emerge dall’esame delle conversazioni intercettate tra sodali, che restituisce (sia pure nei limiti della regola di giudizio propria dell’incidente cautelare) il significato di una stabilità nella organizzazione della plurisoggettività, coagulata intorno all’interesse verso la locupletazione di risorse erariali. La difesa ha, dunque, di fatto sollecitato questa Corte ad effettuare una diversa e inammissibile rivalutazione delle emergenze indiziarie, offrendo una lettura alternativa degli elementi probatori. Sui punti dedotti con i motivi primo e terzo, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di valutazione degli indizi in materia cautelare (giur. cit. sub 2.1.). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha vivacemente contestato la utilizzabilità a fini cautelari di documentazione acquisita nel corso di accertamenti di polizia tributaria; il che avrebbe sottratto all’indagato le garanzie proprie previste per la fase delle indagini preliminari nel caso di compimento di atti di indagine partecipati all’indagato. Il motivo è infondato in diritto, giacché è consolidato nell’esperienza della Corte il principio di diritto che stima sempre utilizzabile, in materia penale tributaria, quale "notitia criminis" la messe di elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Finanza durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiuti per l'accertamento delle imposte, a prescindere dalla regolarità formale della loro acquisizione, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135 – 01; in materia di segreto professionale, v. anche Sez. 3, n. 34020 del 29/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280369 – 01). Nella fattispecie la Corte ha esaminato la vicenda processuale relativa all'acquisizione di file dal personal computer dell'indagato in sede di verifica fiscale della G. di F.. Ancora, si è già pure detto che in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679 – 01). Correttamente, dunque, il Tribunale della cautela ha ritenuto utilizzabili gli atti acquisiti nel corso dell’accesso di natura tributaria e, anche dall’esame di tali atti ha tratto argomento di valutazione per lo scrutinio della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi di reati fine contestati. Del pari deve ritenersi per la valutazione della gravità indiziaria in tema di partecipazione al contesto associativo di settore, ove gli elementi sono stati tratti dall’analisi delle conversazioni intercettate tra sodali. Anche sul punto il Tribunale ha offerto alle pagine 8 e ss. della ordinanza impugnata solidi argomenti di apprezzamento logico della contestata partecipazione alla sodalità versata nello specifico settore di aggressione alle risorse erariali. Né è possibile chiedere, con i motivi di ricorso, alla Corte di legittimità un diverso apprezzamento della prova che rinviene dall’analisi delle conversazioni intercettate. Quando, infatti, occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità, solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263270 – 01). In difetto di tali palesi illogicità o scorrettezze ermeneutiche, l’interpretazione offerta dai giudici di merito delle conversazioni intercettate non può pertanto essere censurata in questa sede di legittimità. Del resto, la messe di reati fine contestati al ricorrente funge da cartina di tornasole della sussistenza ed efficacia di una certa affectio durevole, tale da avvincere negli interessi l’indagato agli altri membri della sodalità. 2.4. Con il quarto motivo, il difensore deduce ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e inosservanza della legge processuale in relazione all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. in quanto alla generica indicazione di esigenze di prevenzione speciale farebbe da contraltare la data non recente dei fatti contestati, l’incensuratezza del ricorrente e la sua riferita volontà di allontanarsi da quel contesto. La censura è infondata. Il Tribunale per il riesame, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di recidiva specifica, desunto dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, denotanti abilità nello specifico settore tecnico, oltre che dal ruolo di rilievo assunto dal ricorrente nell’ambito del sodalizio investigato. Evidenziate sono anche la durata della condotta nel tempo e la qualità professionale manifestata in atti dal ricorrente nella perpetrazione di reati contro il patrimonio e tributari, il che ne rende versatile l’opera in favore di qualsivoglia gruppo che si interessi al settore illecito. Del resto, attualità del pericolo di recidiva specifica non è sinonimo di attualità della condotta, ma solo che dall’esame delle vicende storicizzate può trarsi logico argomento per sviluppare all’attualità una prognosi infausta (cfr., solo tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 - 01). Il Tribunale ha inoltre esplicitamente argomentato in ordine alla adeguatezza della misura interdittiva applicata per presidiare il pericolo di recidiva specifica; come pure ha fatto per la proporzionalità della misura (a termine) rispetto alla gravità dei fatti commessi ed ai pericoli da presidiare, secondo paradigmi di diretta derivazione costituzionale (il minor sacrificio necessario, da ultimo citato in Corte cost. n. 191 del 2020), ispirati anche dalla interpretazione dell'art. 5 della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. In definitiva, appare ampiamente osservato dal Tribunale il principio del minor sacrificio della libertà personale, il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità della compressione della libertà personale dell'indagato e dell'imputato sino alla condanna definitiva con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione repubblicana (nei termini Corte cost. n. 299 del 2005). L’ordinanza impugnata non soffre, pertanto, di alcuno dei vizi sindacabili in sede di legittimità, in assenza di alcuna violazione di legge, né sussistendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo, per il resto, la Corte sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della attualità delle esigenze cautelari e dell'individuazione della misura cautelare adeguata. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 novembre 2025. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39804/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris