CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 e 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Mandovì in data 10 agosto 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di valida querela, è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975), come accaduto nel caso di specie, in cui la querela è stata presentata dal legale rappresentante della società, legittimato alla proposizione trattandosi di atto funzionale al raggiungimento degli scopi sociali (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere generico, in quanto non si confronta affatto con la ratio decidendi sul punto, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, « Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), come nel caso di specie in cui l'imputata risulta essere gravata da ben sette precedenti, per furti tentati o consumati; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore