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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09120/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

155. R.G. 33424 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA],estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 155. R.G. 33424 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA],estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09120/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris