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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 11318/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] CALABRESE, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 416, commi primo e quinto, e 648-ter.1 cod. pen., ascritti rispettivamente ai capi 1 e 27 della imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di avere promosso e organizzato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], un'associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti contro il patrimonio e la fede pubblica nonché di avere sostituito il denaro provento dei delitti ex artt. 416 e 646 cod. pen. mediante l'acquisto di un immobile in Roma.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base dei seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio, in relazione al profilo della provenienza illecita della provvista utilizzata per l'acquisto di un immobile.

Con motivazione apparente il Tribunale ha ritenuto dimostrata detta provenienza "sulla scorta del dato formale riconnesso alla intestazione del conto corrente", ritenendo poi illogicamente che le somme corrisposte per detto acquisto fossero provento dell'attività dell'associazione per delinquere, divenuta operativa solo nel medesimo periodo in cui fu conclusa la compravendita.

La motivazione è poi mancante là dove l'ordinanza ha omesso di considerare le censure mosse in sede di riesame avverso il provvedimento genetico. 2.2.

Violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio, avuto riguardo alla condotta di dissimulazione della provenienza illecita del denaro.

I versamenti per l'acquisto dell'immobile furono effettuati direttamente dal conto corrente della Mangiola, rispetto ai quali l'ordinanza ha valorizzato un altro passaggio di denaro (dal conto corrente del sindacato a quello della indagata), da ritenere ininfluente poiché il primo conto corrente era chiaramente riconducibile alla stessa indagata, legale rappresentante della SNALA.

L'acquisto dell'immobile, poi, fu finalizzato al godimento personale ed esclusivo dell'agente, non rilevando la circostanza che esso fu dato in locazione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale sulla base di una inaccettabile dilatazione del concetto di attività speculativa.

2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione sia al pericolo di inquinamento probatorio sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Quanto al primo profilo, è mancata del tutto una verifica in concreto della possibilità per l'indagata di condizionare l'acquisizione delle prove.Sul pericolo di reiterazione, poi, la motivazione è apparente in considerazione del mancato confronto con le doglianze difensive riguardanti la impossibilità per l'associazione di perpetuare le condotte truffaldine o quella di autoriciclaggio, consistita in una unica operazione immobiliare, non reiterabile in caso di sostituzione della misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, associata agli strumenti di controllo elettronici, più rispettosa del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.

2. In ordine alla sussistenza della gravità indiziaria quanto al delitto di autoriciclaggio, è priva di fondamento la doglianza proposta con il primo motivo, relativa alla dimostrazione della provenienza illecita della provvista.

Secondo i giudici della cautela, l'associazione era operativa "almeno a far data dall'anno 2016", cosicché al momento del versamento della caparra risultavano già versate somme, in pagamento delle "quote associative 2016", sul conto corrente del sindacato della quale la ricorrente era legale rappresentante.

Inoltre, la Mangiola ottenne un mutuo per l'acquisto dell'immobile le cui rate furono pagate nel corso degli anni successivi con i proventi delittuosi, circostanza obliterata dalla difesa.

Congetturale, perplessa e priva di riscontri è la deduzione della ricorrente circa un possibile contributo all'acquisto da parte del marito.

In ogni caso, in tema di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, non è necessario che tutte le risorse utilizzate per il compimento delle operazioni di investimento in attività economiche e finanziarie siano di provenienza illecita, ma è sufficiente che almeno una parte di esse sia da attribuire a proventi da delitto; ne consegue che è irrilevante, ai fini della configurabilità dei reati di riciclaggio o autoriciclaggio, l'esatta determinazione della parte di provenienza illecita rispetto a quella lecita delle risorse impiegate (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 2, n. 7501 del 07/12/2021, dep. 2022, Marando, non mass.).

3. E' manifestamente infondato il secondo motivo, là dove si è contestata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, in relazione al quale il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: «ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419).

In particolare, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (cfr. Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-02; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022, D'Alterio, non mass. sul punto).

Nel caso di specie il denaro provento delle truffe transitò dal conto del sindacato a quello personale della ricorrente e fu poi sostituito con l'immobile acquistato, con una evidente potenzialità dissimulatoria.

Non è fondata neppure la censura con la quale si è genericamente invocata la non punibilità della condotta, ai sensi del quinto comma dell'art. 648-ter.1, in quanto l'immobile acquistato con il denaro di provenienza illecita sarebbe stato comunque destinato al godimento personale ed esclusivo della ricorrente.

Senza alcuna violazione di legge, il Tribunale ha sostenuto che l'acquisto di un immobile di pregio in un quartiere del centro di Roma, immediatamente locato al prezzo di 1.600 euro al mese, non rientra fra le operazioni finalizzate a un esclusivo godimento personale, potendo l'agente «andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto» (così Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528).

4. E' incensurabile anche la motivazione dell'ordinanza in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, avuto particolare riguardo al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, che - secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214).

Il Tribunale ha rimarcato la estrema gravità dei reati commessi, che hanno avuto "diretta ricaduta in settori nevralgici della collettività come l'insegnamento, il sostegno a persone con disabilità e le professioni sanitarie e sono stati posti in essere con evidente professionalità dalla Mangiola e dalle congiunte [...] in grado di realizzare un vero e proprio 'mercato del falso' operante su tutto il territorio nazionale e nei settori più disparati della formazione, attraverso una condotta dispiegatasi per un considerevole arco temporale" (pag. 25).

Va in proposito ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15950 del 25/03/2022, Ippolito, non mass.).

Nell'ordinanza è anche ampiamente descritto il ruolo apicale rivestito dalla ricorrente nella vicenda (pagg. 17 e ss.); la motivazione sul pericolo di recidiva, dunque, è immune da vizi e risulta assorbente rispetto a quella sul rischio di inquinamento probatorio.

Quanto alla scelta della misura, l'art. 275 cod. proc. pen., nell'attribuire al giudice ampi poteri discrezionali, impone di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto: la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intende salvaguardare è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici.

Ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale allorché venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo così assorbita la dimostrazione della inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive.

In particolare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (così, di recente, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v.

Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 3991 del 10/01/2022, Maiorana, non mass.).

Nel caso di specie - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - la motivazione sul punto non è mancante, avendo il Tribunale del riesame osservato che qualsiasi misura diversa da quella in atto non consentirebbe di "impedire efficacemente le comunicazioni tra la stessa e l'esterno, oltre che le movimentazioni dei flussi finanziari, attraverso l'uso di computer o altri apparecchi informatici, che potrebbero mettere a serio rischio la genuinità delle indagini ed anzi aggravare il già altissimo pericolo di reiterazione dei reati, in specie in tema di autoriciclaggio, tenuto conto che le indagini sono ancora in corso, le vittime solo in parte identificate, i flussi finanziari non completamente tracciati e considerato il contegno smaccatamente intimidatorio mantenuto" (pag. 27).

6. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata si trova ristretta, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] CALABRESE, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 416, commi primo e quinto, e 648-ter.1 cod. pen., ascritti rispettivamente ai capi 1 e 27 della imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di avere promosso e organizzato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], un'associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti contro il patrimonio e la fede pubblica nonché di avere sostituito il denaro provento dei delitti ex artt. 416 e 646 cod. pen. mediante l'acquisto di un immobile in Roma. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio, in relazione al profilo della provenienza illecita della provvista utilizzata per l'acquisto di un immobile. Con motivazione apparente il Tribunale ha ritenuto dimostrata detta provenienza "sulla scorta del dato formale riconnesso alla intestazione del conto corrente", ritenendo poi illogicamente che le somme corrisposte per detto acquisto fossero provento dell'attività dell'associazione per delinquere, divenuta operativa solo nel medesimo periodo in cui fu conclusa la compravendita. La motivazione è poi mancante là dove l'ordinanza ha omesso di considerare le censure mosse in sede di riesame avverso il provvedimento genetico. 2.2. Violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio, avuto riguardo alla condotta di dissimulazione della provenienza illecita del denaro. I versamenti per l'acquisto dell'immobile furono effettuati direttamente dal conto corrente della Mangiola, rispetto ai quali l'ordinanza ha valorizzato un altro passaggio di denaro (dal conto corrente del sindacato a quello della indagata), da ritenere ininfluente poiché il primo conto corrente era chiaramente riconducibile alla stessa indagata, legale rappresentante della SNALA. L'acquisto dell'immobile, poi, fu finalizzato al godimento personale ed esclusivo dell'agente, non rilevando la circostanza che esso fu dato in locazione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale sulla base di una inaccettabile dilatazione del concetto di attività speculativa. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione sia al pericolo di inquinamento probatorio sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Quanto al primo profilo, è mancata del tutto una verifica in concreto della possibilità per l'indagata di condizionare l'acquisizione delle prove.Sul pericolo di reiterazione, poi, la motivazione è apparente in considerazione del mancato confronto con le doglianze difensive riguardanti la impossibilità per l'associazione di perpetuare le condotte truffaldine o quella di autoriciclaggio, consistita in una unica operazione immobiliare, non reiterabile in caso di sostituzione della misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, associata agli strumenti di controllo elettronici, più rispettosa del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. 2. In ordine alla sussistenza della gravità indiziaria quanto al delitto di autoriciclaggio, è priva di fondamento la doglianza proposta con il primo motivo, relativa alla dimostrazione della provenienza illecita della provvista. Secondo i giudici della cautela, l'associazione era operativa "almeno a far data dall'anno 2016", cosicché al momento del versamento della caparra risultavano già versate somme, in pagamento delle "quote associative 2016", sul conto corrente del sindacato della quale la ricorrente era legale rappresentante. Inoltre, la Mangiola ottenne un mutuo per l'acquisto dell'immobile le cui rate furono pagate nel corso degli anni successivi con i proventi delittuosi, circostanza obliterata dalla difesa. Congetturale, perplessa e priva di riscontri è la deduzione della ricorrente circa un possibile contributo all'acquisto da parte del marito. In ogni caso, in tema di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, non è necessario che tutte le risorse utilizzate per il compimento delle operazioni di investimento in attività economiche e finanziarie siano di provenienza illecita, ma è sufficiente che almeno una parte di esse sia da attribuire a proventi da delitto; ne consegue che è irrilevante, ai fini della configurabilità dei reati di riciclaggio o autoriciclaggio, l'esatta determinazione della parte di provenienza illecita rispetto a quella lecita delle risorse impiegate (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 2, n. 7501 del 07/12/2021, dep. 2022, Marando, non mass.). 3. E' manifestamente infondato il secondo motivo, là dove si è contestata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, in relazione al quale il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: «ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419). In particolare, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (cfr. Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-02; da ultimo v. Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022, D'Alterio, non mass. sul punto). Nel caso di specie il denaro provento delle truffe transitò dal conto del sindacato a quello personale della ricorrente e fu poi sostituito con l'immobile acquistato, con una evidente potenzialità dissimulatoria. Non è fondata neppure la censura con la quale si è genericamente invocata la non punibilità della condotta, ai sensi del quinto comma dell'art. 648-ter.1, in quanto l'immobile acquistato con il denaro di provenienza illecita sarebbe stato comunque destinato al godimento personale ed esclusivo della ricorrente. Senza alcuna violazione di legge, il Tribunale ha sostenuto che l'acquisto di un immobile di pregio in un quartiere del centro di Roma, immediatamente locato al prezzo di 1.600 euro al mese, non rientra fra le operazioni finalizzate a un esclusivo godimento personale, potendo l'agente «andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto» (così Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528). 4. E' incensurabile anche la motivazione dell'ordinanza in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, avuto particolare riguardo al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, che - secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214). Il Tribunale ha rimarcato la estrema gravità dei reati commessi, che hanno avuto "diretta ricaduta in settori nevralgici della collettività come l'insegnamento, il sostegno a persone con disabilità e le professioni sanitarie e sono stati posti in essere con evidente professionalità dalla Mangiola e dalle congiunte [...] in grado di realizzare un vero e proprio 'mercato del falso' operante su tutto il territorio nazionale e nei settori più disparati della formazione, attraverso una condotta dispiegatasi per un considerevole arco temporale" (pag. 25). Va in proposito ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v. Sez. 2, n. 15950 del 25/03/2022, Ippolito, non mass.). Nell'ordinanza è anche ampiamente descritto il ruolo apicale rivestito dalla ricorrente nella vicenda (pagg. 17 e ss.); la motivazione sul pericolo di recidiva, dunque, è immune da vizi e risulta assorbente rispetto a quella sul rischio di inquinamento probatorio. Quanto alla scelta della misura, l'art. 275 cod. proc. pen., nell'attribuire al giudice ampi poteri discrezionali, impone di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto: la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intende salvaguardare è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici. Ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale allorché venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo così assorbita la dimostrazione della inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive. In particolare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (così, di recente, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 3991 del 10/01/2022, Maiorana, non mass.). Nel caso di specie - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - la motivazione sul punto non è mancante, avendo il Tribunale del riesame osservato che qualsiasi misura diversa da quella in atto non consentirebbe di "impedire efficacemente le comunicazioni tra la stessa e l'esterno, oltre che le movimentazioni dei flussi finanziari, attraverso l'uso di computer o altri apparecchi informatici, che potrebbero mettere a serio rischio la genuinità delle indagini ed anzi aggravare il già altissimo pericolo di reiterazione dei reati, in specie in tema di autoriciclaggio, tenuto conto che le indagini sono ancora in corso, le vittime solo in parte identificate, i flussi finanziari non completamente tracciati e considerato il contegno smaccatamente intimidatorio mantenuto" (pag. 27). 6. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagata si trova ristretta, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen
Sentenza Cassazione n. 11318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris