CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato in punto a responsabilità penale la decisione del Tribunale di Trieste con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art.73, comma 5 dPR 309/90 in ragione della cessione a [OSCURATO:PERSONA] di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, assumendo la non corretta valutazione della prova di reità e la carenza di riscontri della intervenuta cessione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La forte di appello ha fornito logica e non contraddittoria giustificazione logica al proprio iter motivazionale e il ricorrente si limita ad esprimere un generico e retorico dissenso alla trama argonnentativa del giudice di appello che si presenta lineare in quanto fondata sugli accordi telefonici tra l'imputato e il [OSCURATO:PERSONA], sull'incontro ammesso dall'acquirente e sul rinvenimento dello stupefacente, oltre che sul rinvenimento presso l'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di materiale per il confezionamento e la preparazione della droga. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q P.Q.M