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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 28023/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31500/2021 R.G. proposto da: (-1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3413/2021 depositata il 06/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, condannava l'Agenzia delle entrate al risarcimento del danno da ritardo connesso all'intempestivo rimborso IVA per gli anni 2010 e 2011 operato dall'amministrazione per il quale la società, dopo avere ottenuto detto rimborso, ha reclamato il maggior danno, quantificandolo in euro 1.930.812,78; il Tribunale riteneva parzialmente dimostrato il pregiudizio ulteriore patito dalla società rispetto agli interessi riconosciuti dall'ufficio fiscale, in relazione alla documentata differenza tra l'importo degli interessi accreditati dallo Stato alla parte attrice e quello degli interessi passivi producibili sulla sorte capitale versati dal creditore all'istituto bancario; la Corte di appello di Roma, accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ritenuto assorbito l'appello incidentale della società, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda proposta ritenendo che, in forza di quanto stabilito dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la domanda di maggior danno da svalutazione monetaria in relazione alla ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza fosse riservata alla giurisdizione del giudice tributario, allo stesso essendo devolute le controversie riguardanti tutti gli accessori relativi ai tributi; la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente, con l'unico motivo proposto, ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n.546/1992, a tenore del quale "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".

Ritiene la società contribuente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere la domanda proposta in primo grado, con la quale si chiedeva la condanna dell'erario al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, c.2, c.c., in conseguenza della ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza, avvinta alla giurisdizione tributaria, non essendo la stessa accessoria alla domanda avente ad oggetto il rapporto tributario - nel caso di specie totalmente definito per effetto del rimborso di imposta effettuato dall'Amministrazione -.

In tale ipotesi, pertanto, non sarebbe prospettabile quelle esigenze di concentrazione e di effettività della tutela del danneggiato tali da giustificare l'attrazione della domanda di maggior danno da ritardo a quella relativa al rapporto tributario, dovendosi, per l'effetto, affermare la giurisdizione del giudice ordinario. ritengono queste Sezioni Unite che sia opportuno rinviare la decisione del presente procedimento alla trattazione in pubblica udienza.

PQM Rinvia la causa all'udienza pubblica del 6 dicembre 2022.

Così deciso all'udienza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31500/2021 R.G. proposto da: (-1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3413/2021 depositata il 06/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, condannava l'Agenzia delle entrate al risarcimento del danno da ritardo connesso all'intempestivo rimborso IVA per gli anni 2010 e 2011 operato dall'amministrazione per il quale la società, dopo avere ottenuto detto rimborso, ha reclamato il maggior danno, quantificandolo in euro 1.930.812,78; il Tribunale riteneva parzialmente dimostrato il pregiudizio ulteriore patito dalla società rispetto agli interessi riconosciuti dall'ufficio fiscale, in relazione alla documentata differenza tra l'importo degli interessi accreditati dallo Stato alla parte attrice e quello degli interessi passivi producibili sulla sorte capitale versati dal creditore all'istituto bancario; la Corte di appello di Roma, accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ritenuto assorbito l'appello incidentale della società, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda proposta ritenendo che, in forza di quanto stabilito dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la domanda di maggior danno da svalutazione monetaria in relazione alla ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza fosse riservata alla giurisdizione del giudice tributario, allo stesso essendo devolute le controversie riguardanti tutti gli accessori relativi ai tributi; la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente, con l'unico motivo proposto, ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n.546/1992, a tenore del quale "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio". Ritiene la società contribuente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere la domanda proposta in primo grado, con la quale si chiedeva la condanna dell'erario al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, c.2, c.c., in conseguenza della ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza, avvinta alla giurisdizione tributaria, non essendo la stessa accessoria alla domanda avente ad oggetto il rapporto tributario - nel caso di specie totalmente definito per effetto del rimborso di imposta effettuato dall'Amministrazione -. In tale ipotesi, pertanto, non sarebbe prospettabile quelle esigenze di concentrazione e di effettività della tutela del danneggiato tali da giustificare l'attrazione della domanda di maggior danno da ritardo a quella relativa al rapporto tributario, dovendosi, per l'effetto, affermare la giurisdizione del giudice ordinario. ritengono queste Sezioni Unite che sia opportuno rinviare la decisione del presente procedimento alla trattazione in pubblica udienza. PQM Rinvia la causa all'udienza pubblica del 6 dicembre 2022. Così deciso all'udienza camerale del
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