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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1990

Cassazione n. 40627/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1990 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 46 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.); Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, prima pagina della motivazione); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che lamenta l'eccessività della pena detentiva, inflitta, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, in misura superiore al minimo edittale — è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale ha applicato la pena detentiva di un anno di reclusione, ridotta a mesi otto di reclusione per il rito; - la Corte di appello ha confermato la pena, rilevando che un anno di reclusione corrisponde al minimo edittale; - la conclusione è corretta posto che per il delitto consumato di furto pluriaggravato l'art. 625, comma secondo, cod. pen. prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni (oltre a quella della multa); - la pena edittale minima per il tentativo di furto pluriaggravato è pari ad anni tre di reclusione (minimo della pena per l'ipotesi consumata) ridotta della diminuzione massimo (due terzi) prevista dall'art. 56 cod. pen. = un anno di reclusione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1990 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 46 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.); Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, prima pagina della motivazione); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che lamenta l'eccessività della pena detentiva, inflitta, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, in misura superiore al minimo edittale — è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale ha applicato la pena detentiva di un anno di reclusione, ridotta a mesi otto di reclusione per il rito; - la Corte di appello ha confermato la pena, rilevando che un anno di reclusione corrisponde al minimo edittale; - la conclusione è corretta posto che per il delitto consumato di furto pluriaggravato l'art. 625, comma secondo, cod. pen. prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni (oltre a quella della multa); - la pena edittale minima per il tentativo di furto pluriaggravato è pari ad anni tre di reclusione (minimo della pena per l'ipotesi consumata) ridotta della diminuzione massimo (due terzi) prevista dall'art. 56 cod. pen. = un anno di reclusione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 40627/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris