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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 34622/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., sedente in Alì, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 1366/27/16 depositata l’undici aprile 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che nella sua requisitoria il Sostituto procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia recuperava a tassazione un contributo in conto capitale per Lit. 3.753.060.000,00, erogato pur in via provvisoria in favore dell’impresa dal Ministero dell’Industria con decreto 30 giugno 1997, con versamento di una prima quota di Lit. 1.251.020.000 nel corso dell’anno d’imposta 1999, ma non imputato nel conto economico tra le sopravvenienze attive.

CONTRIBUTI La CTP confermava la ripresa ma annullava le sanzioni ritenendo ricorrere un’ipotesi di incertezza circa la portata della normativa in materia.

La CTR accoglieva l’appello incidentale della contribuente.

Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente resiste con controricorso e da ultimo depositando memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico mezzo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, l. n. 449/1997 e 88 TUIR, avendo erroneamente ritenuto la CTR che il contributo di cui si tratta concorra al reddito secondo il principio della competenza economica e (implicitamente) non quello di cassa.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Esso invero non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi lo stesso, dopo le brevi annotazioni di cui sopra, a riportare ampi stralci di pronunce di questa Corte, senza peraltro coglierne la ratio, conforme alla decisione del giudice d’appello.

In particolare la CTR si conforma al principio in base al quale costituiscono sopravvenienze attive, come tali assoggettate alla tassazione in virtù del principio di cassa, solo i contributi in conto capitale finalizzati non a specifici investimenti, bensì all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa beneficiata, mentre negli altri casi, in cui – come nella specie – i contributi sono invece finalizzati all’acquisto di specifici beni ammortizzabili, l’imprenditore può scegliere se decurtare l’importo del contributo dal costo d’acquisto, riducendo così proporzionalmente le successive rate di ammortamento dello stesso e in tal guisa incidendo sul risultato d’esercizio tassabile, ovvero ammortizzare al lordo del contributo e quindi concorrere al reddito sotto forma di quote di risconto.

Tutto ciò risponde all’orientamento di questa S.C. (cfr. da ultimo Cass. n. 21438/2021).

La considerazione su cui si fonda dunque il ricorso, e cioè che la condizione cui era assoggettata la definitività del contributo avesse natura risolutiva e non sospensiva, si ripete, esula completamente e prescinde dalle considerazioni svolte dalla CTR.

2. L’inammissibilità del ricorso determina la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 10.700,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., sedente in Alì, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 1366/27/16 depositata l’undici aprile 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che nella sua requisitoria il Sostituto procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia recuperava a tassazione un contributo in conto capitale per Lit. 3.753.060.000,00, erogato pur in via provvisoria in favore dell’impresa dal Ministero dell’Industria con decreto 30 giugno 1997, con versamento di una prima quota di Lit. 1.251.020.000 nel corso dell’anno d’imposta 1999, ma non imputato nel conto economico tra le sopravvenienze attive. CONTRIBUTI La CTP confermava la ripresa ma annullava le sanzioni ritenendo ricorrere un’ipotesi di incertezza circa la portata della normativa in materia. La CTR accoglieva l’appello incidentale della contribuente. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente resiste con controricorso e da ultimo depositando memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico mezzo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, l. n. 449/1997 e 88 TUIR, avendo erroneamente ritenuto la CTR che il contributo di cui si tratta concorra al reddito secondo il principio della competenza economica e (implicitamente) non quello di cassa. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso invero non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi lo stesso, dopo le brevi annotazioni di cui sopra, a riportare ampi stralci di pronunce di questa Corte, senza peraltro coglierne la ratio, conforme alla decisione del giudice d’appello. In particolare la CTR si conforma al principio in base al quale costituiscono sopravvenienze attive, come tali assoggettate alla tassazione in virtù del principio di cassa, solo i contributi in conto capitale finalizzati non a specifici investimenti, bensì all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa beneficiata, mentre negli altri casi, in cui – come nella specie – i contributi sono invece finalizzati all’acquisto di specifici beni ammortizzabili, l’imprenditore può scegliere se decurtare l’importo del contributo dal costo d’acquisto, riducendo così proporzionalmente le successive rate di ammortamento dello stesso e in tal guisa incidendo sul risultato d’esercizio tassabile, ovvero ammortizzare al lordo del contributo e quindi concorrere al reddito sotto forma di quote di risconto. Tutto ciò risponde all’orientamento di questa S.C. (cfr. da ultimo Cass. n. 21438/2021). La considerazione su cui si fonda dunque il ricorso, e cioè che la condizione cui era assoggettata la definitività del contributo avesse natura risolutiva e non sospensiva, si ripete, esula completamente e prescinde dalle considerazioni svolte dalla CTR. 2. L’inammissibilità del ricorso determina la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 10.700,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovut
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