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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34651/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, H Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA] il regime dell'esecuzione della pena nel proprio domicilio in relazione alla pena residua di cui al cumulo in data 21 luglio 2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ritenendo che il comportamento dell'interessato per le ripetute violazioni delle prescrizioni e per l'atteggiamento menzognero espresso non consentisse la prosecuzione della misura; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorso travisamento dell'informazione probatoria derivante dagli atti del procedimento incidente sulla tenuta logica e sull'intera coerenza della motivazione, sviluppa censure che, del tutto infondatamente contestando la valutazione svoltai adeguatamente giustificata sulla base dei dati fattuali disponibili e utilizzati, si traducono in deduzioni invasive - nel reclamato diverso, e per sé positivo, giudizio prognostico - di un apprezzamento di merito, già esaustivamente espresso, e sottratto a sindacato in questa sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, H Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA] il regime dell'esecuzione della pena nel proprio domicilio in relazione alla pena residua di cui al cumulo in data 21 luglio 2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ritenendo che il comportamento dell'interessato per le ripetute violazioni delle prescrizioni e per l'atteggiamento menzognero espresso non consentisse la prosecuzione della misura; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorso travisamento dell'informazione probatoria derivante dagli atti del procedimento incidente sulla tenuta logica e sull'intera coerenza della motivazione, sviluppa censure che, del tutto infondatamente contestando la valutazione svoltai adeguatamente giustificata sulla base dei dati fattuali disponibili e utilizzati, si traducono in deduzioni invasive - nel reclamato diverso, e per sé positivo, giudizio prognostico - di un apprezzamento di merito, già esaustivamente espresso, e sottratto a sindacato in questa sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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