CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 16730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della TRIBUNALE del RIESAME dell'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale del Riesame dell'Aquila, con ordinanza in data 3 ottobre 2022, rigettava l'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale di Sulmona che aveva disposto nei confronti dell'imputato una misura interdittiva. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del Margiotta deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., l'inosservanza di norme processuali ed in particolare l'art.2, comma 2 bis della I. n. 742 del 1969 in materia di sospensione feriale dei termini. Fissando e svolgendo l'interrogatorio dell'imputato il 17 agosto 2022, il giudice aveva irrimediabilmente violato il diritto di difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetto privo di legittimazione e perché tardivo. 1.1. In ordine al primo profilo, si rileva che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. 1.2. Quanto alla seconda causa di inammissibilità del ricorso, osserva la Corte che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 1, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195096 - 01). 1.3. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792, del 31/10/2001, Rv. 220092 - 01, non massimata sul punto). 1.4. Tanto premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che: - l'ordinanza impugnata è stata depositata il 3 ottobre 2022, con avviso di deposito notificato al difensore ed all'indagato a mezzo p.e.c. in data 4 ottobre, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi dal Tribunale; - il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Sulmona il 14 ottobre 2022, e tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del Tribunale de L'Aquila, solo in data 10 novembre 2022 (cfr. timbri sul frontespizio del ricorso) oltre il termine perentorio di dieci giorni decorrenti -anche per il difensore impugnante- dalla data della comunicazione (4 ottobre 2022) effettuata ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen.. 2. A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)», senza quindi alcun richiamo alle disposizioni previste dagli artt. 582 (il cui comma 2 consentiva, nella formulazione vigente al tempo della proposizione del ricorso, alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ...) e 583 dello stesso codice. 2.1. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Rv. 187018- 01) ebbe subito modo di osservare che «le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione»; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale Tribunale, con esclusione di qualsivoglia alternativa. 2.2. Sul punto si registra l'intervento delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 1626, del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280127), a mente del quale il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile (come ritenuto dalle prime decisioni in tema), ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, pur presentata tempestivamente presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, quale che sia il percorso seguito per guadagnare la destinazione giudiziaria competente, giacché nell'incidente cautelare vige una disciplina dei mezzi e delle forme di impugnazione del tutto autonoma, espressamente tipizzata in tali sensi e governata dal principio di massima sollecitudine nel procedere e nel decidere. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], col conforto anche del più autorevole arresto nomofilattico, condivide l'orientamento fin qui maggioritario, che rispetta anche i principi generali in tema di conservazione degli atti processuali non intimamente viziati e del favor impugnationis (quest'ultimo espressamente desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.). 2.4. Ciò nonostante, l'odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale de L'Aquila solo il 10 novembre 2022, oltre il termine di giorni dieci dalla data dell'ultima notificazione (4 ottobre 2022) del provvedimento stesso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera