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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30107/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.

L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris