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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19875/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10132/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’; –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2783/01/2021 depositatail 14.10.2021; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza n. 1943/9/17 della CTP di Bari.

Con la citata decisione venne accolto il ricorso della Fondazione avverso il diniego (notificato il 17 marzo 2014) opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di annullamento in autotutela della cartella di pagamento scaturita dal mancato riconoscimento del credito IVA, esposto nella dichiarazione per l’anno 2008, per l’importo di euro 25.683,00 (relativo alle annualità 2006e 2007).

L’ufficio aveva respinto l’istanza perché il credito era relativo ad annualità per le quali era stata omessa la dichiarazione ed i termini di accertamento erano scaduti. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, preso atto della mancata costituzione in giudizio della Concessionaria della Riscossione SPA Equitalia SUD, e quindi della omessa prova in giudizio della rituale notifica del prodromico atto, annullò l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, con riconoscimento del credito IVA.

L’appello venne respinto, ritenendosi che il giudice di prime cure si fosse implicitamente pronunciato sull’ammissibilità della impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza in autotutela, impugnazione costituente uno strumento immediato e diretto volto a contestare la pretesa erariale di cui la Fondazione era venuta a conoscenza per la prima volta.

Si respinse anche la doglianza in punto di notifica della cartella non emergendo dagli atti la prova dell’intervenuta rituale notifica della prodromica cartella.

Avverso la prefata sentenza ricorre l’Agenzia con tre motivi mentre la [OSCURATO:PERSONA]’ è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente osservarsi chela cartella è stata impugnata sulla base dell’estratto di ruolo casualmente conosciuto dalla contribuente di talché trova applicazione il principio affermato dalle S.U. n. 26283 del 2022 secondo cui in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Nella speciela parte non ha depositato memoria per dedurre la ricorrenza delle ipotesi residuali di specifico interesse ad agire.

Possono ora trattarsi le singole censure.

2. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Secondo l’Agenzia il ricorso introduttivo sarebbe tardivo in relazione alla impugnazione della cartella di pagamento.

L’Agenzia evidenzia che la Fondazione per il tramite del legale rappresentante, ancorché casualmente, era venuta a conoscenza dell’esistenza della cartella, tanto che aveva prodotto in giudizio copia dell’estratto di ruolo recante data 13.9.2013.

Da tale data, secondo l’Agenzia decorrevano i due anni per poter impugnare.

3. Con il secondo m otivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 68 del dpr n. 287 del 1987 e dei principi generali in materia di autotutela.

Si evidenzia al riguardo che, nel ritenere impugnabile l’atto di diniego, con il quale l’amministrazione finanziaria ribadisce una pretesa mai portata a conoscenza alla Fondazione “che ne ha preso consapevolezza casualmente”, il giudice di seconde cure ha deciso difformemente dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso avverso il diniego meramente confermativo della pretesa tributaria, proposto al fine di contestare la fondatezza della stessa pretesa(Cass. n. 2870 del 2009). 4.Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 55 e 19, comma 1, del d,P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’artt. 2697 c.c. per aver la corte di merito ritenuta fondata la pretesa tributaria della Fondazione.

L’Agenzia si duole della decisione nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa tributaria in forza del registro corrispettivi, registro fatture vendita ed acquisti, aderendo acriticamente alla posizione della contribuente, stigmatizzando al contempo l’operato della P.A. (che avrebbe potuto esercitare i propri poteri di controllo).

5. Ritiene il Collegio di esaminare preliminarmente la seconda censurain quanto idonea a risolvere il giudizio.

Il motivo è fondato atteso che, come da ultimo sancito da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Cass. n. 7318 del 2022).

Invero nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. n. 21146 del 2018).

Quanto innanzi assorbe inoltre ogni ulteriore questione in merito all’errato assunto della CTR secondo cui la cartella era stata tempestivamente opposta con l’istanza di autotutela.

Il primo ed il terzo motivo sono, quindi, assorbiti dall’accoglimento della censura di cui innanzi.

In conclusione, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbiti il secondo ed il terzo.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi e provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10132/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’; –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2783/01/2021 depositatail 14.10.2021; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue. L’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza n. 1943/9/17 della CTP di Bari. Con la citata decisione venne accolto il ricorso della Fondazione avverso il diniego (notificato il 17 marzo 2014) opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di annullamento in autotutela della cartella di pagamento scaturita dal mancato riconoscimento del credito IVA, esposto nella dichiarazione per l’anno 2008, per l’importo di euro 25.683,00 (relativo alle annualità 2006e 2007). L’ufficio aveva respinto l’istanza perché il credito era relativo ad annualità per le quali era stata omessa la dichiarazione ed i termini di accertamento erano scaduti. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, preso atto della mancata costituzione in giudizio della Concessionaria della Riscossione SPA Equitalia SUD, e quindi della omessa prova in giudizio della rituale notifica del prodromico atto, annullò l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, con riconoscimento del credito IVA. L’appello venne respinto, ritenendosi che il giudice di prime cure si fosse implicitamente pronunciato sull’ammissibilità della impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza in autotutela, impugnazione costituente uno strumento immediato e diretto volto a contestare la pretesa erariale di cui la Fondazione era venuta a conoscenza per la prima volta. Si respinse anche la doglianza in punto di notifica della cartella non emergendo dagli atti la prova dell’intervenuta rituale notifica della prodromica cartella. Avverso la prefata sentenza ricorre l’Agenzia con tre motivi mentre la [OSCURATO:PERSONA]’ è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente osservarsi chela cartella è stata impugnata sulla base dell’estratto di ruolo casualmente conosciuto dalla contribuente di talché trova applicazione il principio affermato dalle S.U. n. 26283 del 2022 secondo cui in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Nella speciela parte non ha depositato memoria per dedurre la ricorrenza delle ipotesi residuali di specifico interesse ad agire. Possono ora trattarsi le singole censure. 2. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo l’Agenzia il ricorso introduttivo sarebbe tardivo in relazione alla impugnazione della cartella di pagamento. L’Agenzia evidenzia che la Fondazione per il tramite del legale rappresentante, ancorché casualmente, era venuta a conoscenza dell’esistenza della cartella, tanto che aveva prodotto in giudizio copia dell’estratto di ruolo recante data 13.9.2013. Da tale data, secondo l’Agenzia decorrevano i due anni per poter impugnare. 3. Con il secondo m otivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 68 del dpr n. 287 del 1987 e dei principi generali in materia di autotutela. Si evidenzia al riguardo che, nel ritenere impugnabile l’atto di diniego, con il quale l’amministrazione finanziaria ribadisce una pretesa mai portata a conoscenza alla Fondazione “che ne ha preso consapevolezza casualmente”, il giudice di seconde cure ha deciso difformemente dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso avverso il diniego meramente confermativo della pretesa tributaria, proposto al fine di contestare la fondatezza della stessa pretesa(Cass. n. 2870 del 2009). 4.Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 55 e 19, comma 1, del d,P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’artt. 2697 c.c. per aver la corte di merito ritenuta fondata la pretesa tributaria della Fondazione. L’Agenzia si duole della decisione nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa tributaria in forza del registro corrispettivi, registro fatture vendita ed acquisti, aderendo acriticamente alla posizione della contribuente, stigmatizzando al contempo l’operato della P.A. (che avrebbe potuto esercitare i propri poteri di controllo). 5. Ritiene il Collegio di esaminare preliminarmente la seconda censurain quanto idonea a risolvere il giudizio. Il motivo è fondato atteso che, come da ultimo sancito da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Cass. n. 7318 del 2022). Invero nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. n. 21146 del 2018). Quanto innanzi assorbe inoltre ogni ulteriore questione in merito all’errato assunto della CTR secondo cui la cartella era stata tempestivamente opposta con l’istanza di autotutela. Il primo ed il terzo motivo sono, quindi, assorbiti dall’accoglimento della censura di cui innanzi. In conclusione, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbiti il secondo ed il terzo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi e provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secon