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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03233/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17974 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17974 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74A23 A089U) [OSCURATO:PERSONA] Davide (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B7 B429C) entrambi rappresentati e difes i dal secondo, avvocato costitui- to personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrenti- nei confronti di A.S.P. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E 66B 302X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 93/2021,pubblicata in data 25 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno inti- mato all’A.S.P. di Agrigento precetto di pagamento dell’importo di € 10.459,27, sulla base di titolo esecutivo co- stituito da una sentenza del Tribunale di Agrigento contenente Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 condanna al pagamento delle spese di lite in loro favore, quali procuratori distrattari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in un proce- dimento giudiziario.

L’azienda intimata ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..

L’opposizione agli atti esecutividi cui all’art. 617 c.p.c., fonda- ta sull’assunto della mancata notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore degli intimanti, è stata accolta dal Tribunale di Agrigento.

Ricorrono il Mulè e il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso l’A.S.P. di Agrigento.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile/manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

La trattazione è stata rinviata all’odierna adunanza per un vi- zio di comunicazione della proposta.

Sono state depositatememorie in vista di entrambe le date di adunanza fissate,ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c. .

Ragioni delladecisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art.100-115 156-comma 3- 480 c.p.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.».

I ricorrentisostengono che il tribunale avrebbe errato nel rite- nere irregolari gli atti preesecutivi, per l’omessa notificazione all’intimata, anteriormente o contestualmente alla notificazio- ne dell’atto di precetto, del titolo spedito in forma esecutiva in loro favore, dovendo ritenersi sufficiente il richiamo, nel pre- cetto stesso, alla notificazione della sentenza costituente titolo esecutivo effettuata da altra parte (segnatamente, alla notifi- Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 cazione della sentenza spedita in forma esecutiva in favore della parte da essi difesa insede di cognizione, destinataria di una distinta statuizione di condanna, notificazione solo da quest’ultima effettuata), e ciò anche per avere l’atto raggiunto il suo scopo e, comunque, per non essere stato dedotto dall’opponente il concreto pregiudizio subito a causa della ir- regolarità denunciata.

Il motivo è manifestamente infondato. 1.1La decisione impugnata è del tutto conforme ai principi in proposito sanciti da questa Corte, secondo i quali «qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi credito- ri, ai fini dell’esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestual- mente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un di- verso creditore; l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia ne- cessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel man- cato rispetto delle predette formalità» in quanto «tuttele for- malità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia precedu- to dalla notificazione dell’atto di precetto e che la notificazione dell’atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, av- venga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specifi- camente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati , senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulte- riore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state cor- rettamente rispettate» (Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 32838 del 09/11/2021, Rv. 662963 –01, in fattispecie del tutto ana- loga alla presente; in precedenza, cfr. a nche, nel medesimo senso, Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 – 01, nella quale si afferma espressamente il principio di diritto per cui «il processo esecutivo, che sia inizia- to senza essere preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità for- male, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi», richiamandosi a sostegno gli ulteriori precedenti di cui a Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013 , Rv. 628901 – 01 e Sez. 3 , Sentenza n. 15275 del 04/07/2006 , Rv. 591706 – 0 1, ed escludendosi la possibilità di valutare in proposito l’eventuale sussistenza dell’allegazione di qualunque ulteriore specifico pregiudizio, in quanto «la nullità dell’atto di precetto è espressamente com- minata, dall’art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità te- stuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del le- gislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore deltitolo esecu- tivo su cui le stesse si fondano»;per l’affermazione, in gene- rale, dell’analogo principio di irrilevanza dell’allegazione di un ulteriore specifico pregiudizio, in presenza della violazione di precise prescrizioni formali di carattere processuale, sia pure in diversa fattispecie, cfr. altresì: Cass., Sez.

U , Sentenza n. 36596del 25/11/2021, Rv. 663244 – 01 ; i principi sopra indi- cati risultano, del resto, ancor piùdi recente, ulteriormente ri- Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 baditi da questa Corte: cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27933del 23/09/2022, non massimata).

Nella motivazionedella decisione appena richiamata (Cass., n. 32838 del 09/11/2021 ) si osserva altresì, del resto, che « in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare –anche solo in astratto – uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma ese- cutiva e, quindi, sarebbe impossibile pretendere che un siffat- to ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità, per difetto di inte- resse, dell’opposizione stessa». 1.2 Del pari va esclusa una eventuale possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità dell’atto di precetto, in caso di omessa preventiva (o contestuale) notifica del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante, come avvenuto nella specie (trattandosi, come già chiarito, di titolo giudiziale recante condanna del debitore in favore di più soggetti, ma notificato in forma esecutiva solo da creditore di- verso da quelli che hanno intimato il precetto opposto), in conseguenza dell’avvenuta proposizione, da parte dell’intimato, dell’opposizione all’esecuzione, unitamente all’opposizione agli atti esecutivi, avverso il precetto stesso.

Va, sul punto, dato seguito all’indirizzo di questa Corte secon- do il quale «non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecu- tivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479, comma 1, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.» (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012 , Rv. 624631 – 01 ; conf.: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 22510 del Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 23/10/2014, Rv. 633160 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019, Rv. 656178 – 01 ); d’altra parte, come già precisato da questa stessa Corte (cfr. ancora Cass., n. 32838 del 09/11/2021, in motivazione),«se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell’esistenza di quel titolo, il che sarebbe pale- semente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutivae finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all’esecuzione».

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 2909 c.c.in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ».

I ricorrenti deducono che , dopo la proposizione della presente opposizione da parte dell’A.S.P. di Agrigento, aveva avuto comunque luogo l’esecuzione forzata (nelle forme dell’espropriazione di crediti), sulla base del precetto opposto e, non avendo il giudice dell’esecuzione accolto l’istanza di so- spensione dell’azienda opponente (la quale aveva reiterato le opposizioni già proposte, anche ad esecuzione iniziata), la procedura si era conclusa con l’assegnazione dei crediti pigno- rati, senza che l’aziendastessa avesse proposto una ulteriore opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegna- zione (proponendo invece, successivamente, una ulteriore ini- ziativa giudiziaria di contestazione del diritto dei ricorrenti di procedere all’esecuzione forzata, dichiarata inammissibile, per la tardiva instaurazione del giudizio di merito rispetto al ter- mine assegnato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.616 c.p.c. e, comunque, successiva all’assegnazione non con- testata).

Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 Secondo i ricorrenti si sarebbe formato, all’esito di tali vicende processuali, un giudicato anche in ordine all’assegnazione dei crediti pignorati in danno della A.S.P..

Il motivo è manifestamente infondato, per una pluralità di ra- gioni. 2.1 In primo luogo, deve certamente escludersi la possibilità che una ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata ai sensi dell’art. 553c.p.c. dia luogo agli effetti preclusivi deri- vanti dal giudicato, trattandosi di un mero atto esecutivo, co- me tale strutturalmente inidoneo a determinare il giudicato, sostanziale e/o processuale, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. 2.2Va, altresì, esclusa qualsiasi forma di definitiva stabilizza- zione di quell’ordinanza, in presenza di una opposizione ese- cutiva (o addirittura pre - esecutiva, come la presente) propo- sta anteriormente dal debitore e ancora pendente al momento dell’assegnazione stessa: la dichiarazione di nullità degli atti esecutivi e/o preesecutivi, in conseguenza dell’accoglimento di una opposizione (anche se intervenuta dopo la definizione del processo esecutivo, in caso di omessa sospensione dello stes- so), determina, infatti, in ogni caso la caducazione non solo degli atti direttamente oggetto di opposizione (quale il precet- to, come nella specie), ma anche di tutti quelli conseguenziali (quindi anche eventualmente quelli dell’esecuzione iniziata sulla base del precetto opposto, ivi inclusa l’ordinanza di asse- gnazione), senza che sia (ovviamente) necessario impugnare distintamente e autonomamente anche questi ultimi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18350del 27/08/2014, Rv. 632105 – 0 1; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017 (Rv. 645478 –02; Sez. 3 , Ordinanza n. 4528 del 15/02/2019 , Rv. 652748 –01). 2.3 Non può, infine, avere alcuna rilevanza, agli effetti del presente giudizio, la circostanza che sia stata proposta dalla Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 debitrice una ulteriore opposizione (anche eventualmente per i medesimi motivi), ad esecuzione iniziata, e che la stessa sia stata dichiarata improcedibile o inammissibile in sede di meri- to.

In primo luogo, non vi è affatto la prova che la decisione invo- cata sulla opposizione “successiva” sia passata in giudicato (anzi, ciò non è neanche dedotto dai ricorrenti, mentre la con- troricorrente ha documentato di avere impugnato la relativa decisione di primo grado), dunque essa non potrebbe in alcun modo essere fondatamente posta a sostegno della censura di violazione dell’art. 2909 c.c., oggetto del motivo di ricorso in esame.

Inoltre, indipendentemente dall’esito di detta opposizione “successiva”, di cui non viene peraltro adeguatamente illustra- to l’oggetto completo nel ricorso, mediante il richiamo del re- lativo contenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., restano comunque fermi gli effetti della presente oppo- sizione.

D’altra parte, secondo quanto riferiscono gli stessi ricorrenti (nonostante la lacuna espositiva già segnalata), l’opposizione avanzata dalla A.S.P. ad esecuzione iniziata sarebbe una op- posizioneall’esecuzione; il suo oggetto, quindi , non può coin- cidere con quellodella presente opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso l’atto di precetto anteriormente all’inizio dell’esecuzione; in ogni caso, tale opposizione sarebbe stata dichiarata inammissibile, il che esclude che possa essersi for- mato un giudicato sostanziale sul merito. 3.Con il terzo motivo del ricorso si denunzia « violazione art.116-475 c.p.c. –1362 – 1366 – 1367 – 2697 cc – in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».

Secondo i ricorrenti, il titolo notificato all’azienda debitrice an- teriormente all’intimazione del precetto opposto, era stato Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 spedito in forma esecutiva anche in loro favore, contrariamen- te a quanto ritenuto dal giudice di merito.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato. 3.1 In primo luogo, il tribunale ha osservato, a fondamento della decisione impugnata, che il titolo notificato alla A.S.P. non solo non era stato spedito in forma esecutiva in favore degli avvocati distrattari Mulè e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato spedito solo in favore della parte (tale [OSCURATO:PERSONA]), ma an- che che esso era stato notificato solo ad istanza di quest’ultima: tale ultima ratio decidendi, da sola sufficiente a sostenere la decisione impugnata, non risulta in alcun modo censurata. 3.2 Inoltre, il tribunale ha espressamente accertato che la sentenza notificata era stata spedita esclusivamente in favore della parte [OSCURATO:PERSONA] e non in favore degli avvocati distrat- tari Mulè e [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’esame dello stesso tito- lo, dal quale risultava che la copia esecutiva era stata rilascia- ta «a richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] x (per) [OSCURATO:PERSONA] per uso esecuzione forzata», interpretando il segno “x” contenuto nel documento come sostitutivo della preposizione “per” e non – secondo quanto pretenderebbero i ricorrenti – come un “+”, sostitutivo del termine “più”.

Si tratta di un accertamento di fatto, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de, che peraltro trova palese ed evidente riscontro non solo nel semplice esame visivo del documento in questione (in cui è evidentemente presente il segno grafico “x” e non il segno “+”), ma altresì nel fatto che viene indicato il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (il che esclude che il titolo possa essere stato spedito in favore dei procuratori di- strattari), nonché nella ordinaria prassi delle Cancellerie, che Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 generalmente rilasciano i titoli in forma esecutiva distintamen- te infavore della parte sostanziale (indicando l’avvocato istan- te come mero richiedente e utilizzando sovente proprio il se- gno “x” in luogo di “per”, seguito dal nome della parte, al fine di indicare che si tratta di spedizione eseguita in favore di quest’ultima) e in favore del procuratore distrattario (preci- sando, in tale ultimo caso, che la richiesta è effettuata diret- tamente, nel proprio interesse, da quest’ultimo). 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ai fini del versamento del contributo unificato in misura doppia (per l’eventualità e nella misura in cui il versamento del contributo stesso, a nor- ma del comma 1 bisdello stesso art. 13, risulti effettivamente dovuto). per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’azienda controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. - Si d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o im- procedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrent i , Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17974 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17974 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74A23 A089U) [OSCURATO:PERSONA] Davide (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B7 B429C) entrambi rappresentati e difes i dal secondo, avvocato costitui- to personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrenti- nei confronti di A.S.P. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E 66B 302X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 93/2021,pubblicata in data 25 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno inti- mato all’A.S.P. di Agrigento precetto di pagamento dell’importo di € 10.459,27, sulla base di titolo esecutivo co- stituito da una sentenza del Tribunale di Agrigento contenente Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 condanna al pagamento delle spese di lite in loro favore, quali procuratori distrattari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in un proce- dimento giudiziario. L’azienda intimata ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. L’opposizione agli atti esecutividi cui all’art. 617 c.p.c., fonda- ta sull’assunto della mancata notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore degli intimanti, è stata accolta dal Tribunale di Agrigento. Ricorrono il Mulè e il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’A.S.P. di Agrigento. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile/manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La trattazione è stata rinviata all’odierna adunanza per un vi- zio di comunicazione della proposta. Sono state depositatememorie in vista di entrambe le date di adunanza fissate,ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c. . Ragioni delladecisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art.100-115 156-comma 3- 480 c.p.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.». I ricorrentisostengono che il tribunale avrebbe errato nel rite- nere irregolari gli atti preesecutivi, per l’omessa notificazione all’intimata, anteriormente o contestualmente alla notificazio- ne dell’atto di precetto, del titolo spedito in forma esecutiva in loro favore, dovendo ritenersi sufficiente il richiamo, nel pre- cetto stesso, alla notificazione della sentenza costituente titolo esecutivo effettuata da altra parte (segnatamente, alla notifi- Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 cazione della sentenza spedita in forma esecutiva in favore della parte da essi difesa insede di cognizione, destinataria di una distinta statuizione di condanna, notificazione solo da quest’ultima effettuata), e ciò anche per avere l’atto raggiunto il suo scopo e, comunque, per non essere stato dedotto dall’opponente il concreto pregiudizio subito a causa della ir- regolarità denunciata. Il motivo è manifestamente infondato. 1.1La decisione impugnata è del tutto conforme ai principi in proposito sanciti da questa Corte, secondo i quali «qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi credito- ri, ai fini dell’esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestual- mente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un di- verso creditore; l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia ne- cessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel man- cato rispetto delle predette formalità» in quanto «tuttele for- malità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia precedu- to dalla notificazione dell’atto di precetto e che la notificazione dell’atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, av- venga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specifi- camente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati , senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulte- riore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state cor- rettamente rispettate» (Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 32838 del 09/11/2021, Rv. 662963 –01, in fattispecie del tutto ana- loga alla presente; in precedenza, cfr. a nche, nel medesimo senso, Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 – 01, nella quale si afferma espressamente il principio di diritto per cui «il processo esecutivo, che sia inizia- to senza essere preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità for- male, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi», richiamandosi a sostegno gli ulteriori precedenti di cui a Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013 , Rv. 628901 – 01 e Sez. 3 , Sentenza n. 15275 del 04/07/2006 , Rv. 591706 – 0 1, ed escludendosi la possibilità di valutare in proposito l’eventuale sussistenza dell’allegazione di qualunque ulteriore specifico pregiudizio, in quanto «la nullità dell’atto di precetto è espressamente com- minata, dall’art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità te- stuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del le- gislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore deltitolo esecu- tivo su cui le stesse si fondano»;per l’affermazione, in gene- rale, dell’analogo principio di irrilevanza dell’allegazione di un ulteriore specifico pregiudizio, in presenza della violazione di precise prescrizioni formali di carattere processuale, sia pure in diversa fattispecie, cfr. altresì: Cass., Sez. U , Sentenza n. 36596del 25/11/2021, Rv. 663244 – 01 ; i principi sopra indi- cati risultano, del resto, ancor piùdi recente, ulteriormente ri- Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 baditi da questa Corte: cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27933del 23/09/2022, non massimata). Nella motivazionedella decisione appena richiamata (Cass., n. 32838 del 09/11/2021 ) si osserva altresì, del resto, che « in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare –anche solo in astratto – uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma ese- cutiva e, quindi, sarebbe impossibile pretendere che un siffat- to ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità, per difetto di inte- resse, dell’opposizione stessa». 1.2 Del pari va esclusa una eventuale possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità dell’atto di precetto, in caso di omessa preventiva (o contestuale) notifica del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante, come avvenuto nella specie (trattandosi, come già chiarito, di titolo giudiziale recante condanna del debitore in favore di più soggetti, ma notificato in forma esecutiva solo da creditore di- verso da quelli che hanno intimato il precetto opposto), in conseguenza dell’avvenuta proposizione, da parte dell’intimato, dell’opposizione all’esecuzione, unitamente all’opposizione agli atti esecutivi, avverso il precetto stesso. Va, sul punto, dato seguito all’indirizzo di questa Corte secon- do il quale «non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecu- tivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479, comma 1, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.» (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012 , Rv. 624631 – 01 ; conf.: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 22510 del Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 23/10/2014, Rv. 633160 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019, Rv. 656178 – 01 ); d’altra parte, come già precisato da questa stessa Corte (cfr. ancora Cass., n. 32838 del 09/11/2021, in motivazione),«se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell’esistenza di quel titolo, il che sarebbe pale- semente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutivae finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all’esecuzione». 2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 2909 c.c.in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ». I ricorrenti deducono che , dopo la proposizione della presente opposizione da parte dell’A.S.P. di Agrigento, aveva avuto comunque luogo l’esecuzione forzata (nelle forme dell’espropriazione di crediti), sulla base del precetto opposto e, non avendo il giudice dell’esecuzione accolto l’istanza di so- spensione dell’azienda opponente (la quale aveva reiterato le opposizioni già proposte, anche ad esecuzione iniziata), la procedura si era conclusa con l’assegnazione dei crediti pigno- rati, senza che l’aziendastessa avesse proposto una ulteriore opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegna- zione (proponendo invece, successivamente, una ulteriore ini- ziativa giudiziaria di contestazione del diritto dei ricorrenti di procedere all’esecuzione forzata, dichiarata inammissibile, per la tardiva instaurazione del giudizio di merito rispetto al ter- mine assegnato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.616 c.p.c. e, comunque, successiva all’assegnazione non con- testata). Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 Secondo i ricorrenti si sarebbe formato, all’esito di tali vicende processuali, un giudicato anche in ordine all’assegnazione dei crediti pignorati in danno della A.S.P.. Il motivo è manifestamente infondato, per una pluralità di ra- gioni. 2.1 In primo luogo, deve certamente escludersi la possibilità che una ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata ai sensi dell’art. 553c.p.c. dia luogo agli effetti preclusivi deri- vanti dal giudicato, trattandosi di un mero atto esecutivo, co- me tale strutturalmente inidoneo a determinare il giudicato, sostanziale e/o processuale, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. 2.2Va, altresì, esclusa qualsiasi forma di definitiva stabilizza- zione di quell’ordinanza, in presenza di una opposizione ese- cutiva (o addirittura pre - esecutiva, come la presente) propo- sta anteriormente dal debitore e ancora pendente al momento dell’assegnazione stessa: la dichiarazione di nullità degli atti esecutivi e/o preesecutivi, in conseguenza dell’accoglimento di una opposizione (anche se intervenuta dopo la definizione del processo esecutivo, in caso di omessa sospensione dello stes- so), determina, infatti, in ogni caso la caducazione non solo degli atti direttamente oggetto di opposizione (quale il precet- to, come nella specie), ma anche di tutti quelli conseguenziali (quindi anche eventualmente quelli dell’esecuzione iniziata sulla base del precetto opposto, ivi inclusa l’ordinanza di asse- gnazione), senza che sia (ovviamente) necessario impugnare distintamente e autonomamente anche questi ultimi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18350del 27/08/2014, Rv. 632105 – 0 1; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017 (Rv. 645478 –02; Sez. 3 , Ordinanza n. 4528 del 15/02/2019 , Rv. 652748 –01). 2.3 Non può, infine, avere alcuna rilevanza, agli effetti del presente giudizio, la circostanza che sia stata proposta dalla Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 debitrice una ulteriore opposizione (anche eventualmente per i medesimi motivi), ad esecuzione iniziata, e che la stessa sia stata dichiarata improcedibile o inammissibile in sede di meri- to. In primo luogo, non vi è affatto la prova che la decisione invo- cata sulla opposizione “successiva” sia passata in giudicato (anzi, ciò non è neanche dedotto dai ricorrenti, mentre la con- troricorrente ha documentato di avere impugnato la relativa decisione di primo grado), dunque essa non potrebbe in alcun modo essere fondatamente posta a sostegno della censura di violazione dell’art. 2909 c.c., oggetto del motivo di ricorso in esame. Inoltre, indipendentemente dall’esito di detta opposizione “successiva”, di cui non viene peraltro adeguatamente illustra- to l’oggetto completo nel ricorso, mediante il richiamo del re- lativo contenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., restano comunque fermi gli effetti della presente oppo- sizione. D’altra parte, secondo quanto riferiscono gli stessi ricorrenti (nonostante la lacuna espositiva già segnalata), l’opposizione avanzata dalla A.S.P. ad esecuzione iniziata sarebbe una op- posizioneall’esecuzione; il suo oggetto, quindi , non può coin- cidere con quellodella presente opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso l’atto di precetto anteriormente all’inizio dell’esecuzione; in ogni caso, tale opposizione sarebbe stata dichiarata inammissibile, il che esclude che possa essersi for- mato un giudicato sostanziale sul merito. 3.Con il terzo motivo del ricorso si denunzia « violazione art.116-475 c.p.c. –1362 – 1366 – 1367 – 2697 cc – in relazione all’art. 360 n. 3 cpc». Secondo i ricorrenti, il titolo notificato all’azienda debitrice an- teriormente all’intimazione del precetto opposto, era stato Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 spedito in forma esecutiva anche in loro favore, contrariamen- te a quanto ritenuto dal giudice di merito. Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato. 3.1 In primo luogo, il tribunale ha osservato, a fondamento della decisione impugnata, che il titolo notificato alla A.S.P. non solo non era stato spedito in forma esecutiva in favore degli avvocati distrattari Mulè e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato spedito solo in favore della parte (tale [OSCURATO:PERSONA]), ma an- che che esso era stato notificato solo ad istanza di quest’ultima: tale ultima ratio decidendi, da sola sufficiente a sostenere la decisione impugnata, non risulta in alcun modo censurata. 3.2 Inoltre, il tribunale ha espressamente accertato che la sentenza notificata era stata spedita esclusivamente in favore della parte [OSCURATO:PERSONA] e non in favore degli avvocati distrat- tari Mulè e [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’esame dello stesso tito- lo, dal quale risultava che la copia esecutiva era stata rilascia- ta «a richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] x (per) [OSCURATO:PERSONA] per uso esecuzione forzata», interpretando il segno “x” contenuto nel documento come sostitutivo della preposizione “per” e non – secondo quanto pretenderebbero i ricorrenti – come un “+”, sostitutivo del termine “più”. Si tratta di un accertamento di fatto, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de, che peraltro trova palese ed evidente riscontro non solo nel semplice esame visivo del documento in questione (in cui è evidentemente presente il segno grafico “x” e non il segno “+”), ma altresì nel fatto che viene indicato il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (il che esclude che il titolo possa essere stato spedito in favore dei procuratori di- strattari), nonché nella ordinaria prassi delle Cancellerie, che Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 generalmente rilasciano i titoli in forma esecutiva distintamen- te infavore della parte sostanziale (indicando l’avvocato istan- te come mero richiedente e utilizzando sovente proprio il se- gno “x” in luogo di “per”, seguito dal nome della parte, al fine di indicare che si tratta di spedizione eseguita in favore di quest’ultima) e in favore del procuratore distrattario (preci- sando, in tale ultimo caso, che la richiesta è effettuata diret- tamente, nel proprio interesse, da quest’ultimo). 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ai fini del versamento del contributo unificato in misura doppia (per l’eventualità e nella misura in cui il versamento del contributo stesso, a nor- ma del comma 1 bisdello stesso art. 13, risulti effettivamente dovuto). per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’azienda controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. - Si d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o im- procedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrent i , Ric. n. 17974/2021 –Sez. 6-3 – Ad.
Sentenza Cassazione n. 03233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris