Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38024/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. dato atto che alcun difensore è presente [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 6 maggio 2021, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di altra precedente sentenza d'appello da parte della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato - previo riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del Tribunale di Cassino in data 7 luglio 2015 e conseguente modifica del trattamento sanzionatorio - la condanna, per il resto confermata, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 novembre 2015, in ordine a plurimi reati p. e p. dall'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 consistiti, in estrema sintesi, in numerosi approvvigionamenti - da solo o in concorso con altri - di eroina e cocaina, nonché nella detenzione e nella cessione a terzi di stupefacenti del medesimo tipo; reati accertati in parte a Castelvolturno (con particolare riguardo agli approvvigionamenti delle sostanze stupefacenti), in parte in Cassino e nella provincia di Frosinone (con particolare riguardo alle cessioni di eroina e cocaina).

Giova premettere che le plurime condotte criminose sonc, sostanzialmente, pacifiche ed accertate in via definitiva; l'annullamento della precedente sentenza d'appello da parte della Corte di Cassazione riguardava esclusivamente la qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, oltreché il diniego delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena.

La sentenza da ultimo emessa dalla Corte partenopea ha escluso che fosse configurabile la lex mitior, in considerazione non solo del numero di condotte criminose, ma anche del contesto organizzato in cui avvenivano gli approvvigionamenti in vista del successivo smercio dello stupefacente; é stata altresì esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi per riconoscere le dette attenuanti a fronte della personalità negativa dimostrata dall'Arciero can le sue plurime condotte delittuose.

La pena é stata invece rimodulata sia in conseguenza dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 ad opera della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, sia in conseguenza del riconoscimento della continuazione con la precedente condanna definitiva.

2. Nell'unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990: non vi sono elementi, sostiene l'esponente, per ritenere (come ha fatto la Corte di merito) che la condotta a lui contestata, in quanto non occasionale, non sarebbe compatibile con l'ipotesi invocata: il riferimento della Corte di merito a un contesto professionale e organizzato per negare l'applicabilità della lex mitior non é dirimente perché é la stessa normativa in tema di stupefacenti a contenere un'ipotesi associativa di lieve entità (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990); inoltre la stessa sentenza del G.i.p. del Tribunale di Cassino in data 7 luglio 2015, con la quale é stato ritenuto il vincolo della continuazione, aveva ritenuto la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 in relazione alle cessioni effettuate dall'Arciero tra l'ottobre 2014 e il 13 novembre 2015, conseguenti ai rifornimenti in Campania.

Ancora, afferma il ricorrente che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'inquadramento nell'ipotesi di lieve entità dei fatti contestati all'Arcieri in concorso con il medesimo al capo F dell'odierna rubrica: capo che dovrebbe essere anche il più grave tra quelli addebitati all'Arciero (e sul quale doveva quindi calcolarsi la pena base ai fini della continuazione), essendovi contestato il maggiore quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (20 grammi di eroina). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

Anche in base ai principi recentemente affermati da Sez.

U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, e dunque alla stregua di una valutazione contestuale - operata in termini adeguati dalla Corte territoriale -, quanto oggetto di contestazione a carico dell'Arciero non può in alcun modo essere inquadrato in un'ipotesi di lieve entità.

Alla luce della sentenza impugnata, a "colorare" la non occasionalità della condotta criminosa e l'inserimento del ricorrente nel mercato dello stupefacente vi sono, certamente, i quantitativi di stupefacente approvvigionati nel tempo (che correttamente i giudici dell'appello, valutandone l'assidua frequenza e il numero, reputano in via logica più che rilevanti sul piano complessivo); ma contribuiscono, inoltre, a una lettura contestualizzata della vicenda il costante e stabile riferimento dell'Arciero a due singoli fornitori, operanti in modo certamente organizzato ed in un contesto di ben più ampie dimensioni; nonché l'impiego di utenze dedicate e di modalità collaudate non solo di rifornimento, ma anche di successiva rivendita.

Va poi osservato che la già citata sentenza a Sezioni Unite Murolo ha precisato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).

E, nella specie, sia il dato quantitativo (che complessivamente risulta, in via logica, certamente rilevante), sia il contesto organizzato a contatto con il quale operava l'Arciero, valutati in termini aggiuntivi rispetto al mero dato della serialità delle condotte, devono condurre all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità.

Opinando diversamente, si finirebbe per riconoscere rilevanza in mitius a ipotesi di "frazionamento artificioso" degli approvvigionamenti, poste in essere in luogo di rifornimenti più diradati ma di entità singolarmente maggiore.

E' di tutta evidenza, dunque, che, in un contesto di reiterate e addirittura diuturne condotte di approvvigionamento, di detenzione e di successivo smercio di eroina e cocaina, come quelle descritte nell'imputazione e confermate ormai in via definitiva, alcun rilievo può rivestire il riferimento del ricorrente all'esistenza dell'ipotesi associativa "di lieve entità" di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990: é, infatti, ben vero che, in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 74, non é in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, del medesimo decreto, che, con riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal suddetto comma 5 dell'art. 73, consente di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo, né con la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta (ex multis vds.

Sez. 6, Sentenza n. 39374 del 03/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849); ma la già vista giurisprudenza a Sezioni Unite, che pure dà spazio a una valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi a sostegno della lex mitior, conferma che quest'ultima può riconoscersi solo in un contesto di minima offensività, che per quanto si é detto ut suora non può, nella specie, ravvisarsi (così, in motivazione, vds.

Sez. 3, Sentenza n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706).

Del resto, anche in relazione ad ipotesi associative di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto deve essere esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, Sentenza n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803).

In un simile contesto non possono rivestire alcun rilievo i riferimenti del ricorrente a singoli capi d'imputazione (come ad esempio al capo F, in relazione al quale sarebbe stata riconosciuta la lex mitior a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), proprio in ragione della necessità, affermata dalla richiamata giurisprudenza apicale, che la valutazione sull'inquadrabilità dei fatti secondo l'ipotesi di lieve entità venga operata in modo complessivo e contestuale, e non isolando singoli episodi o singoli addebiti imputativi da un contesto più ampio.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. dato atto che alcun difensore è presente [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 6 maggio 2021, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di altra precedente sentenza d'appello da parte della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato - previo riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del Tribunale di Cassino in data 7 luglio 2015 e conseguente modifica del trattamento sanzionatorio - la condanna, per il resto confermata, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 novembre 2015, in ordine a plurimi reati p. e p. dall'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 consistiti, in estrema sintesi, in numerosi approvvigionamenti - da solo o in concorso con altri - di eroina e cocaina, nonché nella detenzione e nella cessione a terzi di stupefacenti del medesimo tipo; reati accertati in parte a Castelvolturno (con particolare riguardo agli approvvigionamenti delle sostanze stupefacenti), in parte in Cassino e nella provincia di Frosinone (con particolare riguardo alle cessioni di eroina e cocaina). Giova premettere che le plurime condotte criminose sonc, sostanzialmente, pacifiche ed accertate in via definitiva; l'annullamento della precedente sentenza d'appello da parte della Corte di Cassazione riguardava esclusivamente la qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, oltreché il diniego delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena. La sentenza da ultimo emessa dalla Corte partenopea ha escluso che fosse configurabile la lex mitior, in considerazione non solo del numero di condotte criminose, ma anche del contesto organizzato in cui avvenivano gli approvvigionamenti in vista del successivo smercio dello stupefacente; é stata altresì esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi per riconoscere le dette attenuanti a fronte della personalità negativa dimostrata dall'Arciero can le sue plurime condotte delittuose. La pena é stata invece rimodulata sia in conseguenza dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 ad opera della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, sia in conseguenza del riconoscimento della continuazione con la precedente condanna definitiva. 2. Nell'unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990: non vi sono elementi, sostiene l'esponente, per ritenere (come ha fatto la Corte di merito) che la condotta a lui contestata, in quanto non occasionale, non sarebbe compatibile con l'ipotesi invocata: il riferimento della Corte di merito a un contesto professionale e organizzato per negare l'applicabilità della lex mitior non é dirimente perché é la stessa normativa in tema di stupefacenti a contenere un'ipotesi associativa di lieve entità (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990); inoltre la stessa sentenza del G.i.p. del Tribunale di Cassino in data 7 luglio 2015, con la quale é stato ritenuto il vincolo della continuazione, aveva ritenuto la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 in relazione alle cessioni effettuate dall'Arciero tra l'ottobre 2014 e il 13 novembre 2015, conseguenti ai rifornimenti in Campania. Ancora, afferma il ricorrente che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'inquadramento nell'ipotesi di lieve entità dei fatti contestati all'Arcieri in concorso con il medesimo al capo F dell'odierna rubrica: capo che dovrebbe essere anche il più grave tra quelli addebitati all'Arciero (e sul quale doveva quindi calcolarsi la pena base ai fini della continuazione), essendovi contestato il maggiore quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (20 grammi di eroina). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Anche in base ai principi recentemente affermati da Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, e dunque alla stregua di una valutazione contestuale - operata in termini adeguati dalla Corte territoriale -, quanto oggetto di contestazione a carico dell'Arciero non può in alcun modo essere inquadrato in un'ipotesi di lieve entità. Alla luce della sentenza impugnata, a "colorare" la non occasionalità della condotta criminosa e l'inserimento del ricorrente nel mercato dello stupefacente vi sono, certamente, i quantitativi di stupefacente approvvigionati nel tempo (che correttamente i giudici dell'appello, valutandone l'assidua frequenza e il numero, reputano in via logica più che rilevanti sul piano complessivo); ma contribuiscono, inoltre, a una lettura contestualizzata della vicenda il costante e stabile riferimento dell'Arciero a due singoli fornitori, operanti in modo certamente organizzato ed in un contesto di ben più ampie dimensioni; nonché l'impiego di utenze dedicate e di modalità collaudate non solo di rifornimento, ma anche di successiva rivendita. Va poi osservato che la già citata sentenza a Sezioni Unite Murolo ha precisato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). E, nella specie, sia il dato quantitativo (che complessivamente risulta, in via logica, certamente rilevante), sia il contesto organizzato a contatto con il quale operava l'Arciero, valutati in termini aggiuntivi rispetto al mero dato della serialità delle condotte, devono condurre all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità. Opinando diversamente, si finirebbe per riconoscere rilevanza in mitius a ipotesi di "frazionamento artificioso" degli approvvigionamenti, poste in essere in luogo di rifornimenti più diradati ma di entità singolarmente maggiore. E' di tutta evidenza, dunque, che, in un contesto di reiterate e addirittura diuturne condotte di approvvigionamento, di detenzione e di successivo smercio di eroina e cocaina, come quelle descritte nell'imputazione e confermate ormai in via definitiva, alcun rilievo può rivestire il riferimento del ricorrente all'esistenza dell'ipotesi associativa "di lieve entità" di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990: é, infatti, ben vero che, in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 74, non é in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, del medesimo decreto, che, con riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal suddetto comma 5 dell'art. 73, consente di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo, né con la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta (ex multis vds. Sez. 6, Sentenza n. 39374 del 03/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849); ma la già vista giurisprudenza a Sezioni Unite, che pure dà spazio a una valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi a sostegno della lex mitior, conferma che quest'ultima può riconoscersi solo in un contesto di minima offensività, che per quanto si é detto ut suora non può, nella specie, ravvisarsi (così, in motivazione, vds. Sez. 3, Sentenza n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706). Del resto, anche in relazione ad ipotesi associative di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto deve essere esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, Sentenza n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803). In un simile contesto non possono rivestire alcun rilievo i riferimenti del ricorrente a singoli capi d'imputazione (come ad esempio al capo F, in relazione al quale sarebbe stata riconosciuta la lex mitior a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), proprio in ragione della necessità, affermata dalla richiamata giurisprudenza apicale, che la valutazione sull'inquadrabilità dei fatti secondo l'ipotesi di lieve entità venga operata in modo complessivo e contestuale, e non isolando singoli episodi o singoli addebiti imputativi da un contesto più ampio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
Sentenza Cassazione n. 38024/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris