CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40034/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1116/11/1986 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del dolo. 2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e, comunque, per la manifesta infondatezza del motivo, che si fonda su una ricostruzione del fatto del tutto personale e priva di qualsiasi obiezione critica verso quella, sostanzialmente differente, concordemente compiuta dai giudici di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2024.