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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 29138/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] G. MERCURELLI che insiste nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. le richieste di [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI perché, in parte, già esaminate con l'ordinanza in data 26 novembre 2021, nonché, nel resto, manifestamente infondate quanto alla estinzione dei reati, per decorso del tempo, in data anteriore alla definitività, trattandosi di questione coperta dal giudicato.

2. [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, 185 e 666, comma 2, cod. proc. pen., perché si trattava di una nuova istanza, non di mera riproposizione di quella già decisa con ordinanza in data 26 novembre 2021, e perché in detto provvedimento il giudice dell'esecuzione non aveva provveduto sulle richieste di fungibilità della detenzione sofferta in Spagna dall'anno 1994, e dei periodi di detenzione cautelare dal 10 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000, dal 31 gennaio 2000 al 24 aprile 2001 e dal 5 ottobre 2004 al 8 ottobre 2004; - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 26 legge n. 69 del 2005, 657 e 699 cod. proc. pen., per totale assenza della motivazione sulla istanza difensiva che non era affatto identica alla precedente, con riguardo alla dedotta prescrizione del reato in data anteriore alla condanna, circostanza di fatto che ostava alla estradizione e determina la conseguente non eseguibilità delle condanne, nonché in quanto la consegna era stata disposta solo per fini cautelari, con successiva declaratoria di inefficacia del relativo titolo.

2.1. Il difensore ha depositato una memoria con la quale, sviluppando ulteriormente le argomentazioni, insiste nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che si caratterizza per la verbosa, confusa e affastellata deduzione di argomenti e citazioni in larga parte non conferenti, è inammissibile.

2. È ineccepibile la decisione assunta de plano sulla base della ritenuta identità delle questioni esecutive, già decise con la precedente ordinanza in data 26 novembre 2021.È lo stesso ricorrente che, al primo motivo, deduce, per giustificare la novità della istanza, che il precedente provvedimento non avrebbe dato risposta alla precedente istanza difensiva sulla fungibilità, così rendendo palese l'improprietà dello strumento utilizzato.

2.1. L'omessa risposta, ove mai esistente, avrebbe piuttosto dovuto indurre il ricorrente a impugnare, sotto tale profilo, il provvedimento in data 26 novembre 2021, mentre il ricorso separatamente proposto (n. 2445/2022 R.G.) non denuncia affatto una tale carenza.

Del resto, il giudice dell'esecuzione aveva in realtà provveduto sull'istanza, rimettendo al pubblico ministero di compiere gli accertamenti necessari per la fungibilità della pena, anche alla luce dell'accoglimento parziale delle istanze difensive di non eseguibilità delle sentenze della Corte d'appello di Roma in data 8 maggio 2018, irrevocabile in data 26 settembre 2019, e della Corte d'appello di Torino in data 12 marzo 2018, irrevocabile in data 2 ottobre 2019.

Tale decisione, eventualmente criticabile, non è stata impugnata e la questione non può essere riproposta sotto forma di nuovo incidente di esecuzione, salvo che esso riguardi la determinazione della pena che sarà assunta dal pubblico ministero.

3. È, del pari, ineccepibile la decisione assunta con riguardo alla questione, introdotta come novum nella istanza in data 21 dicembre 2021, relativa alla prescrizione del reato in data anteriore al passaggio in,giudicato della relativa sentenza irrevocabile, poiché è manifestamente infondata la relativa questione.

3.1. Non rientra, infatti, nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna (Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015 - dep. 2016, Fioravanti, Rv. 266612).

Tale limitazione dei poteri di cognizione del giudice dell'esecuzione, del resto, non può essere superata neppure quando la questione della prescrizione del reato sia dedotta, per altro in modo caotico, per eccepire la non sussistenza — ora per allora — delle condizioni per concedere l'estradizione da parte dello Stato estero.

3.2. Si è, d'altra parte, chiarito che l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda di estradizione, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, unicamente nell'ambito delle cd. estradizioni processuali, relative cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cd. esecutive) (Sez. 6, n. 41992 del 10/09/2019, Vaghi, Rv. 277204).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] G. MERCURELLI che insiste nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. le richieste di [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI perché, in parte, già esaminate con l'ordinanza in data 26 novembre 2021, nonché, nel resto, manifestamente infondate quanto alla estinzione dei reati, per decorso del tempo, in data anteriore alla definitività, trattandosi di questione coperta dal giudicato. 2. [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, 185 e 666, comma 2, cod. proc. pen., perché si trattava di una nuova istanza, non di mera riproposizione di quella già decisa con ordinanza in data 26 novembre 2021, e perché in detto provvedimento il giudice dell'esecuzione non aveva provveduto sulle richieste di fungibilità della detenzione sofferta in Spagna dall'anno 1994, e dei periodi di detenzione cautelare dal 10 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000, dal 31 gennaio 2000 al 24 aprile 2001 e dal 5 ottobre 2004 al 8 ottobre 2004; - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 26 legge n. 69 del 2005, 657 e 699 cod. proc. pen., per totale assenza della motivazione sulla istanza difensiva che non era affatto identica alla precedente, con riguardo alla dedotta prescrizione del reato in data anteriore alla condanna, circostanza di fatto che ostava alla estradizione e determina la conseguente non eseguibilità delle condanne, nonché in quanto la consegna era stata disposta solo per fini cautelari, con successiva declaratoria di inefficacia del relativo titolo. 2.1. Il difensore ha depositato una memoria con la quale, sviluppando ulteriormente le argomentazioni, insiste nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che si caratterizza per la verbosa, confusa e affastellata deduzione di argomenti e citazioni in larga parte non conferenti, è inammissibile. 2. È ineccepibile la decisione assunta de plano sulla base della ritenuta identità delle questioni esecutive, già decise con la precedente ordinanza in data 26 novembre 2021.È lo stesso ricorrente che, al primo motivo, deduce, per giustificare la novità della istanza, che il precedente provvedimento non avrebbe dato risposta alla precedente istanza difensiva sulla fungibilità, così rendendo palese l'improprietà dello strumento utilizzato. 2.1. L'omessa risposta, ove mai esistente, avrebbe piuttosto dovuto indurre il ricorrente a impugnare, sotto tale profilo, il provvedimento in data 26 novembre 2021, mentre il ricorso separatamente proposto (n. 2445/2022 R.G.) non denuncia affatto una tale carenza. Del resto, il giudice dell'esecuzione aveva in realtà provveduto sull'istanza, rimettendo al pubblico ministero di compiere gli accertamenti necessari per la fungibilità della pena, anche alla luce dell'accoglimento parziale delle istanze difensive di non eseguibilità delle sentenze della Corte d'appello di Roma in data 8 maggio 2018, irrevocabile in data 26 settembre 2019, e della Corte d'appello di Torino in data 12 marzo 2018, irrevocabile in data 2 ottobre 2019. Tale decisione, eventualmente criticabile, non è stata impugnata e la questione non può essere riproposta sotto forma di nuovo incidente di esecuzione, salvo che esso riguardi la determinazione della pena che sarà assunta dal pubblico ministero. 3. È, del pari, ineccepibile la decisione assunta con riguardo alla questione, introdotta come novum nella istanza in data 21 dicembre 2021, relativa alla prescrizione del reato in data anteriore al passaggio in,giudicato della relativa sentenza irrevocabile, poiché è manifestamente infondata la relativa questione. 3.1. Non rientra, infatti, nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna (Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015 - dep. 2016, Fioravanti, Rv. 266612). Tale limitazione dei poteri di cognizione del giudice dell'esecuzione, del resto, non può essere superata neppure quando la questione della prescrizione del reato sia dedotta, per altro in modo caotico, per eccepire la non sussistenza — ora per allora — delle condizioni per concedere l'estradizione da parte dello Stato estero. 3.2. Si è, d'altra parte, chiarito che l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda di estradizione, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, unicamente nell'ambito delle cd. estradizioni processuali, relative cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cd. esecutive) (Sez. 6, n. 41992 del 10/09/2019, Vaghi, Rv. 277204). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in