CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 12611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8350-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]SAPIA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II° 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] VETTORI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Trasporto ferroviario –Danni da perdita di treno R.G.N.8350/2022 Cron. Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 2219 /20 21 del Tribunale di BOLOGNA , depositata il 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2219/21, del27 settembre 2021, del Tribunale di Bologna, che –accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 1761/ 1 9 , del 3 giugno 2019, del Giudice di pace di Bologna – ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della predetta società; - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver adito l’autorità giudiziaria –nella sua qualità di utente del servizio ferroviario – per chiedere la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA] a risarcirgli il danno, quantificato nella misura di € 200,00; - che tale somma corrispondeva – secondo il Vital e – all’importo di una lezione che egli avrebbe dovuto sostenere e al costo sopportato per acquistare un secondo biglietto ferroviario , in ragione della mancata fruizione del primo, per essere stato impossibilitato a prendere il treno per cause al medesimo non addebitabili, bensì in ragione della lungaggine dei controlli effettuati in occasione dell’accesso al binario; -che il primo giudice accoglieva la domanda risarcitoria solo in relazione al rimborso del titolo di viaggio, ponendo a carico della convenuta le spese di lite, condannandola, inoltre, al pagamento di€ 1.000,00 per lite temeraria; -che il gravame proposto dal convenuto soccombente veniva accolto dal giudice di appello, che imputava al Vitale la mancata fruizione del titolo di viaggio(sul rilievo che il medesimo avrebbe dovuto presentarsi in stazione con anticipo) , ponendo a carico dello stesso le spese di ambo i gradi di giudizio, liquidando quelle di appello –quanto ai compensi – in € 1.000,00, compensandole, però, nella misura di un terzo; - che avverso la sentenza de l Tribunale felsineo ricorre per cassazione il Vitale, sulla base –come detto – di tre mo tivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità del procedimento e nullità della sentenza d’appello”, in ragione dell’inammissibilità del gravame, assumendo l’esistenza di un “error in procedendo” perviolazione degli artt. 113, comma 2, 114 e 339 cod. proc. civ.; -che il ricorrente assume la non appellabilità della sentenza resa dal Giudice di pace, essendo stata pronunciata secondo equità; - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – “nullità della sentenza d’appello”, in ragione dell’inammissibilità del gravame, nonché “errato ribaltamento della decisione senza tenere in considerazione le prove raccolte in primo grado”, nonché “errores in procedendoed in iudicando” per “mancata corretta valutazione delle prove raccolte in prime cure” per “violazione degli artt. 116 e 232 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.”; - il ricorrente assume, in particolare, che l’affermazione del Tribunale di Bologna, circa il ritardo di esso Vitale nel presentarsi in stazione, sarebbe rimasta priva di riscontro probatorio (risultando, per contro, che egli giunse “in loco” quarantacinque minuti prima della partenza del treno), lamentando, altresì, il silenzio serbato dalla sentenza impugnata circa l’interrogatorio formale e le mancate risposte del rappresentante legale di [OSCURATO:SOCIETA]; -che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 91 e ss. cod. proc. civ., del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, degli artt. 2 e 4, comma 5, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nonché errata ed erronea quantificazione delle spese di lite; - il ricorrente si duole dell’avvenuta quantificazione delle spese del grado di appello, in relazione ai compensi, giacché effettuata nella misura di € 1.000,00, non in linea con il valore della causa, assumendo, inoltre, che la mancata partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di negoziazione assistita avrebbe dovuto comportare l’integrale compensazione dellespese di ambo i gradi del giudizio di merito; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, nonché esperendo, a propria volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo; -che esso denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando omessa pronuncia sul primo motivo di appello con cui era stato dedotto che la decisione del primo giudice doveva essere resa secondo diritto e non secondo equità, atteso che la controversia era relativa ad un contratto di massa, concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ.; -che la controricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto - che, in via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale – formulata dalla controricorrente, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nella memoria depositata a norma dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ. –per tardivo deposito dei documenti di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; -che va fatta applicazione anche al ricorso per cassazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento al regolamento preventivo di giurisdizione(cfr. Cass. Sez. Un., ord. 31 marzo 2015,n. 6496, Rv. 634862- 01 , nonché, più di recente, Cass. Sez. Un., ord. 9 febbraio 2021,n. 3125, Rv. 660357-03), ovvero che la proposta impugnazione non incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all'art. 369, comma2, n. 4), cod. proc. civ.,allorquando il ricorrente non abbia depositato un documentoin esso richiamato, a condizione che tale atto sia irrilevante –come nel caso di specie –ai fini della definizione della questione oggetto dei motivi di ricorso, risultando , dunque, gli stessi scrutinabili a prescindere dal contenuto dei documenti in questione; -che il ricorso principale va accolto, sebbene limitatamente al suo terzo motivo; -che il primo motivo è, infatti, non fondato; -che la sentenza resa dal Giudice di pace è stata pronunciata correttamente secondo diritto, atteso che quella incardinata dal viaggiatore era una controversia relativa a contratto di massa (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2010, n. 11361, Rv. 613363- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 luglio 2013, n. 17080, Rv. 627678- 01, ambedue concernenti un contratto di trasporto aereo, ma con principio poi esteso a quello ferroviario da Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2012, n. 1024, Rv. 621156-01); -che il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato; - che inammissibile è la censura che sollecita un rinnovato apprezzamento del materiale probatorio in atti, ora evocando l’art. 116 cod. proc. civ., ora gli artt. 2697 e 2727 cod. civ.;- che i nammissibile è, innanzitutto, la censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo tale violazione ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso senso , più di recente,in motivazione, Cass. Sez. 6- 2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037 - 02), ovvero per la presenza, nella motivazione, di profili di “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilità logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01); -che si tratta di principi ancora di recente ribaditi da questa Corte, essendo stato chiarito che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non è denunciabile “quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove” e ciò “posto che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» – precisa l’art. 116 –prudente apprezzamento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); - che, d ifatti, se è vero che l’uso “nella disposizione dell’aggettivo possessivo «suo» non ha il senso del rimando ad un’arbitrarietà soggettiva”, perché si tratta pur sempre “dell’attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del «prudente» apprezzamento” (visto che, in merito a quello compiuto dal giudice, la “legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»”), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva “il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall’art. 116”, con l’ulteriore conseguenza che il “controllo sul giudizio di fatto resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); - che, i n conclusione, l’art. 116 cod. proc. civ. fonda “l’autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell’autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); - che inammissibile è pure la censura di violazione dell’art.2697 cod. civ., prospettabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., soltanto nell’ipotesi in cui “il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.)e dei quali si è già detto; - che, infine, inammissibile è pure la censura che denuncia violazione dell’art. 2727 cod. civ.; -che con la stessa, difatti, può solo prospettarsi il vizio – qui, invece, non dedotto – in cui sia incorso il giudice di merito nel sussumere,erroneamente, sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, sicché il relativo ragionamento “è censurabile in base all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod. c iv ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta" (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto); - che il secondo motivo del ricorso principale è, invece, non fondato, nella parte in cui deduce violazione dell’art. 232 cod.proc. civ., giacché la sentenza impugnata, pur non attribuendo rilievo alla mancata comparizione del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] all’udienza fissata per la prova per interpello, non si è sottratta a quel dovere di “valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti”, richiesta dalla (più rigorosa) giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 27 dicembre 2021, n. 41643, Rv. 663732-01); -che il terzo motivo del ricorso principale è, invece, fondato, nella parte in cui lamenta l’errata applicazione delle tariffe forensi, atteso che il Tribunale – in funzione di giudice di appello – ha affermato voler fare applicazione (per una causa di valore inferiore a € 1.1001,00) dei “parametri medi”, liquidando, però, per tre fasi – studio, introduttiva e decisionale – un importo complessivo di € 1.000,00, superiore al massimo, costituito, nella specie da € 659,00 (€ 187,00 + € 187,00 + € 285,00, per ciascuna delle anzidette fasi); -che il medesimo motivo in esame, invece, è inammissibile, nella parte in cui lamenta la mancata integrale compensazione delle spese di ambo i gradi del giudizio di merito; -che va, infatti, qui ribadito il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925- 01); - che il ricorso incidentale co ndizionato resta, invece, assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso principale; -che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata solo in relazione all’accoglimento, “in parte qua”,del terzo motivo di ricorso principale, sussistendo le condizioni perché questa Corte decida la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2 , seconda alinea, cod. proc. civ., non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto; - che, pertanto, decidendo in merito alle spese del secondo grado di giudizio questa Corte reputa di dover liquidare le stesse, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., nella misuradi € 70,00 per anticipazioni, di € 640,00 per compensi (di cui € 180,00 per la fase di studio, € 180,00 per quella introduttiva e € 280,00 per quelladecisionale ), oltre 15% per spese generali e accessori di legge, confermandone la compensazione tra le parti nella misura di un terzo; - che in ragione del parziale accoglimento del ricorso principale le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. PQM [OSCURATO:PERSONA] non fondato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accogliendo, invece, il terzo, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa, pertanto, in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] a versare in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di spese per il giudizio di appello, € 70,00 per anticipazioni, € 640,00 per compensi, oltre 15% per sp