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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 2026

Cassazione n. 02190/2026

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igitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 834/2022, depositatail 20 luglio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 467/2018, accoglieva l’opposizioneal decreto n. 1128/2014 con cui a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. venivaNumero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]della somma di euro 5.203 in relazione alla fattura n. 481/2013 emessaper avere la ingiungente eseguito i traporti indicati nei DDT ad essaallegati (G14 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], G18 del 15/1/2003, G43 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), erevocava quindi il decreto ingiuntivo, ritenendo non provato alcun tipo dicontratto di trasporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avendol’opponente avuto quale interlocutore per l’espletamento dei servizi ditrasporto esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva versato ilcorrispettivo per il servizio prestato.Detta pronuncia è stata riformata dalla Corte d'appello di Lecce che, con lasentenza n. 834/2022, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],ritenendo erronea la conclusione del Tribunale per non aver consideratoche l’accettazione della merce consegnata dall’appellante, comprovata daiDDT versati in atti e non contestati, costituiva ex se trasferimento di tutti idiritti di [OSCURATO:PERSONA] e legittimava [OSCURATO:PERSONA] a chiederedirettamente ad [OSCURATO:PERSONA] il corrispettivo.In particolare, la corte territoriale ha osservato che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, «quando il beneficiario è persona diversa dalmittente, il contratto di trasporto si configura quale contratto a favore diterzi tra mittente e vettore, ove il terzo beneficiario è il destinatario dellamerce e può dichiarare di voler profittare degli effetti del contratto solo atrasporto avvenuto e ad avvenuta dislocazione delle cose nel luogo didestinazione; sino a tale momento (richiesta della consegna della merce alvettore da parte del destinatario) obbligato al pagamento del corrispettivoè il mittente stipulante (Cass 18300/2003)» e altresì che «la consegnadelle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra la"dichiarazione di volerne profittare" prevista dall' art. 1411 c.c.», per cuida allora in poi «il destinatario fa propri gli effetti del contratto e il vettorepuò rivolgersi solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso ecorrispettivo (Cass. 22149/2021 che conferma Cass. 11744/2018)».Numero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026Europak Imballaggi ha presentato ricorso, basato su due motivi ecorredato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.1189 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., nonché, in relazione all’art.360 n.5), incertezza ed infondatezza della domanda - inesistenza delcontratto di trasporto diretto tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] srl- fittizia costruzione del contratto di trasporto di sub-committenza traEconova srl ed Europack imballaggi srl - pagamento al creditore apparente– condotta colposa della resistente».1.1 Sostiene la ricorrente che la corte territoriale, ritenendo perfezionato ilrapporto obbligatorio tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per viadalla tacita accettazione della merce, sia incorsa in errore, non avendoconsiderato che i DDT:- erano stati emessi da [OSCURATO:PERSONA] per accompagnare la mercedallo stabilimento di Boca alla sede di [OSCURATO:PERSONA], ed essiindicavano, nei campi mittente e destinatario, [OSCURATO:PERSONA];- erano stati consegnati a tutti gli autisti inviati da [OSCURATO:PERSONA] pereseguire tutti i ventisei trasporti dallo stesso effettuati;-non erano stati contestati perché «non aveva alcun senso» farlo, datoche non si riferivano «a presunti rapporti intrattenuti tra il vettore ed ilmittente o il destinatario, ma esclusivamente tra il mittente ed ildestinatario rappresentati in questo preciso caso dalla stessa societàricorrente».Insiste poi la ricorrente nell’invocare l’applicazione del principio di cuiall’art. 1189 c.c., argomentando sulla sua asserita buona fede e sulleragioni per le quali la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare l’asseritamala fede della controparte, la quale avrebbe fittiziamente creato laparvenza di un contratto di subcommittenza.Numero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/20261.2.

Il motivo è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi dellasentenza impugnata.La ricorrente si sofferma sui DDT che la Corte d'appello ha ritenuto nonconfutati, adducendo una giustificazione della mancata confutazione, cheè, però, evidentemente elemento diverso.Nella sostanza, invero, la ricorrente non ha compiuto alcun tentativo diconfutare la sussistenza dei presupposti cui la Corte d'appello ha fattoriferimento per applicare il principio di diritto enunciato da Cass.18300/2003.

Le sue argomentazioni sono pressoché interamente volte adimostrare la violazione o falsa applicazione dell’art. 1189 c.c.

Manca,tuttavia, l'articolazione di una censura che individui nella statuizione dellaCorte d'appello l'errore di diritto in cui essa sarebbe incorsa e che diaspessore contenutistico alla dedotta violazione di legge.

L’error iniudicando deve essere presentato non solo mediante la puntualeindicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediantespecifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a ben mostrarecome determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenzadi legittimità; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto nonconsente a questa Suprema Corte di adempiere al compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione.La Corte d’appello, d’altronde, non ha mai fatto applicazione dell’art. 1189c.c., né è stato dimostrato da parte della ricorrente che la disciplina delpagamento al creditore apparente fosse mai stata invocata; il che portaanche a ritenere nuova la doglianza, con conseguente inammissibilità puresotto detto profilo.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel themadecidendum del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazioneNumero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questionirilevabili d’ufficio.

Il ricorrente, per non incorrere nella inammissibilitàdella censura in quanto novum, ha l’onere non solo di allegare l’avvenutaportata della questione avanti al giudice del merito, ma altresì di indicarein quale atto del precedente giudizio ciò abbia fatto, onde dar modo algiudice di legittimità di scrutinare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminarne il merito (cfr. Cass. 1/7/2024 n. 1818, inmotivazione).1.3.

Non ha sorte diversa la censura ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5c.p.c. per la ragione assorbente che non è stato adempiuto ilcorrispondente onere di allegazione.

La censura, infatti, risulta formulatain maniera generica e senza indicare il dato extratestuale dal qualeevincere l’esistenza del fatto omesso nonché come e quando tale fattosarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.2.

Il secondo motivo denuncia l’«omesso esame circa uno o più fattidecisivi del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti:l’abusivo riempimento delle schede di trasporto ex art. 7 bis D.lgs.286/2005 ed attività mistificatoria ed illecita della [OSCURATO:SOCIETA].».2.1 Ciò che la ricorrente imputa al giudice d’appello è l’omessaconsiderazione che le schede di trasporto esibite solo in sede di giudizio diopposizione al decreto ingiuntivo erano volte a dimostrare «un presunto emai conosciuto contratto di subcommittenza, dove la resistente appare inmodo malamente artefatto quale vettore dei trasporti.

Più precisamente,quest’ultima, avrebbe, secondo i documenti riempiti abusivamente,ricevuto l’ordine di effettuare i trasporti in favore della [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA]».Si duole inoltre la ricorrente che la corte territoriale non abbia attribuitorilievo al fatto che, « benché le schede di trasporto alterate esibitedall’appellante in primo grado riportassero quale committente ConteRoberto, la [OSCURATO:SOCIETA] si opponeva inspiegabilmente alla chiamata inNumero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026manleva dello stesso proposta da [OSCURATO:PERSONA] … quandocontrariamente estendere il contraddittorio le avrebbe garantito maggioripossibilità di recupero attraverso una eventuale condanna in solido».2.2.

Il motivo non può essere accolto.I fatti asseritamente omessi non rientrano nel perimetro di quelli il cuiomesso esame può essere denunciato, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.5 c.p.c.

Questa doglianza, infatti, non considera fatto una "questione" o un"punto", bensì un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, unpreciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (cfr. Cass. 6/9/2019 n.22397; Cass. 8/9/2016 n. 17761; Cass., Sez.

Un., 23/3/2015 n. 5745;Cass. 4/4/2014 n. 7983; Cass. 5/3/2014 n. 5133).

Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allasuddetta norma, le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive(Cass. 18/10/2018 n. 26305; Cass. 14/6/2017 n. 14802), una moltitudinedi fatti e circostanze o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass.21/10/2015 n. 21439; Cass. 29/10/2018 n. 27415), sicché non possonoricondursi tale fattispecie le censure che ne esondino dal paradigmanormativo oltre i limiti descritti.Deve altresì aggiungersi che l’illustrazione della censura è anche del tuttoscollegata dal percorso argomentativo della sentenza, da cui risulta chenessun rilievo è stato attribuito all’eventuale sussistenza di un rapporto disubcommittenza.3.

A quanto rilevato consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono lasoccombenza, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese, che liquida in euro 16.000 per compensi ed euro 200 per esborsi,oltre alle spese generali in misura del 15 % e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.Il PresidenteCHIARA GRAZIOSINumero registro generale 3414/2026Numero sezionale 1673/2026Numero di raccolta generale 13822/2026Data pubblicazione 12/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]MARCO DELL'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere materialeGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]MARILENA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3414/2026 R.G. disposto con decreto presidenzialedel 12 febbraio 2026, nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocatoANTON [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege- controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.2190/2026, depositata il 2 febbraio 2026;Numero registro generale 3414/2026Numero sezionale 1673/2026Numero di raccolta generale 13822/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto:a) la correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. dell’ordinanza n.2190/26, con la quale la Corte ha liquidato le spese in euro 16.000 percompensi, a fronte di una controversia avente valore di euro 5.203,00,rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, segnalandoche la liquidazione effettuata eccede di oltre tre volte il massimo tabellareprevisto dai parametri forensi (euro 4.623,00), senza alcuna motivazionein ordine alla scelta dello scaglione, all’applicazione di aumenti o alladeroga ai limiti minimi e massimi, apparendo pertanto riconducibile a unerrore materiale, consistente nell’aggiunta al numero esatto di uno zero;b) in subordine, la modifica della liquidazione previa espressa motivazionesui criteri adottati, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza incideresul merito della decisione.2.

Con decreto del Presidente titolare del 12 febbraio 2026, rilevato che ilprovvedimento impugnato presenta un possibile errore materiale o dicalcolo ai sensi dell’art. 287 c.p.c., anche alla luce delle circostanzerappresentate dalla parte interessata con atto del 10 febbraio 2026, èstata ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 391-bis c.p.c.ed è stato disposto procedimento per la correzione dell’errore materiale odi calcolo, con attribuzione di un nuovo e autonomo numero di registrogenerale.Considerato che:Effettivamente è stata disposta la condanna a rifondere spese processualinella misura di euro 16.000 per compensi, anziché di euro 1.600, per diun evidente errore materiale di battitura.P.Q.M.Numero registro generale 3414/2026Numero sezionale 1673/2026Numero di raccolta generale 13822/2026Data pubblicazione 12/05/2026accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e dispone ad ognieffetto di legge che, nell’ordinanza n. 2190/26, laddove è indicato«che liquida in euro 16.000 per compensi», sia corretto in «che liquida ineuro 1.600 per compensi».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degliartt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 834/2022, depositatail 20 luglio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 467/2018, accoglieva l’opposizioneal decreto n. 1128/2014 con cui a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. venivaNumero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]della somma di euro 5.203 in relazione alla fattura n. 481/2013 emessaper avere la ingiungente eseguito i traporti indicati nei DDT ad essaallegati (G14 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], G18 del 15/1/2003, G43 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), erevocava quindi il decreto ingiuntivo, ritenendo non provato alcun tipo dicontratto di trasporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avendol’opponente avuto quale interlocutore per l’espletamento dei servizi ditrasporto esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva versato ilcorrispettivo per il servizio prestato.Detta pronuncia è stata riformata dalla Corte d'appello di Lecce che, con lasentenza n. 834/2022, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],ritenendo erronea la conclusione del Tribunale per non aver consideratoche l’accettazione della merce consegnata dall’appellante, comprovata daiDDT versati in atti e non contestati, costituiva ex se trasferimento di tutti idiritti di [OSCURATO:PERSONA] e legittimava [OSCURATO:PERSONA] a chiederedirettamente ad [OSCURATO:PERSONA] il corrispettivo.In particolare, la corte territoriale ha osservato che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, «quando il beneficiario è persona diversa dalmittente, il contratto di trasporto si configura quale contratto a favore diterzi tra mittente e vettore, ove il terzo beneficiario è il destinatario dellamerce e può dichiarare di voler profittare degli effetti del contratto solo atrasporto avvenuto e ad avvenuta dislocazione delle cose nel luogo didestinazione; sino a tale momento (richiesta della consegna della merce alvettore da parte del destinatario) obbligato al pagamento del corrispettivoè il mittente stipulante (Cass 18300/2003)» e altresì che «la consegnadelle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra la"dichiarazione di volerne profittare" prevista dall' art. 1411 c.c.», per cuida allora in poi «il destinatario fa propri gli effetti del contratto e il vettorepuò rivolgersi solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso ecorrispettivo (Cass. 22149/2021 che conferma Cass. 11744/2018)».Numero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026Europak Imballaggi ha presentato ricorso, basato su due motivi ecorredato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.1189 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., nonché, in relazione all’art.360 n.5), incertezza ed infondatezza della domanda - inesistenza delcontratto di trasporto diretto tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] srl- fittizia costruzione del contratto di trasporto di sub-committenza traEconova srl ed Europack imballaggi srl - pagamento al creditore apparente– condotta colposa della resistente».1.1 Sostiene la ricorrente che la corte territoriale, ritenendo perfezionato ilrapporto obbligatorio tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per viadalla tacita accettazione della merce, sia incorsa in errore, non avendoconsiderato che i DDT:- erano stati emessi da [OSCURATO:PERSONA] per accompagnare la mercedallo stabilimento di Boca alla sede di [OSCURATO:PERSONA], ed essiindicavano, nei campi mittente e destinatario, [OSCURATO:PERSONA];- erano stati consegnati a tutti gli autisti inviati da [OSCURATO:PERSONA] pereseguire tutti i ventisei trasporti dallo stesso effettuati;-non erano stati contestati perché «non aveva alcun senso» farlo, datoche non si riferivano «a presunti rapporti intrattenuti tra il vettore ed ilmittente o il destinatario, ma esclusivamente tra il mittente ed ildestinatario rappresentati in questo preciso caso dalla stessa societàricorrente».Insiste poi la ricorrente nell’invocare l’applicazione del principio di cuiall’art. 1189 c.c., argomentando sulla sua asserita buona fede e sulleragioni per le quali la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare l’asseritamala fede della controparte, la quale avrebbe fittiziamente creato laparvenza di un contratto di subcommittenza.Numero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/20261.2. Il motivo è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi dellasentenza impugnata.La ricorrente si sofferma sui DDT che la Corte d'appello ha ritenuto nonconfutati, adducendo una giustificazione della mancata confutazione, cheè, però, evidentemente elemento diverso.Nella sostanza, invero, la ricorrente non ha compiuto alcun tentativo diconfutare la sussistenza dei presupposti cui la Corte d'appello ha fattoriferimento per applicare il principio di diritto enunciato da Cass.18300/2003. Le sue argomentazioni sono pressoché interamente volte adimostrare la violazione o falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. Manca,tuttavia, l'articolazione di una censura che individui nella statuizione dellaCorte d'appello l'errore di diritto in cui essa sarebbe incorsa e che diaspessore contenutistico alla dedotta violazione di legge. L’error iniudicando deve essere presentato non solo mediante la puntualeindicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediantespecifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a ben mostrarecome determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenzadi legittimità; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto nonconsente a questa Suprema Corte di adempiere al compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione.La Corte d’appello, d’altronde, non ha mai fatto applicazione dell’art. 1189c.c., né è stato dimostrato da parte della ricorrente che la disciplina delpagamento al creditore apparente fosse mai stata invocata; il che portaanche a ritenere nuova la doglianza, con conseguente inammissibilità puresotto detto profilo. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel themadecidendum del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazioneNumero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questionirilevabili d’ufficio. Il ricorrente, per non incorrere nella inammissibilitàdella censura in quanto novum, ha l’onere non solo di allegare l’avvenutaportata della questione avanti al giudice del merito, ma altresì di indicarein quale atto del precedente giudizio ciò abbia fatto, onde dar modo algiudice di legittimità di scrutinare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminarne il merito (cfr. Cass. 1/7/2024 n. 1818, inmotivazione).1.3. Non ha sorte diversa la censura ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5c.p.c. per la ragione assorbente che non è stato adempiuto ilcorrispondente onere di allegazione. La censura, infatti, risulta formulatain maniera generica e senza indicare il dato extratestuale dal qualeevincere l’esistenza del fatto omesso nonché come e quando tale fattosarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.2. Il secondo motivo denuncia l’«omesso esame circa uno o più fattidecisivi del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti:l’abusivo riempimento delle schede di trasporto ex art. 7 bis D.lgs.286/2005 ed attività mistificatoria ed illecita della [OSCURATO:SOCIETA].».2.1 Ciò che la ricorrente imputa al giudice d’appello è l’omessaconsiderazione che le schede di trasporto esibite solo in sede di giudizio diopposizione al decreto ingiuntivo erano volte a dimostrare «un presunto emai conosciuto contratto di subcommittenza, dove la resistente appare inmodo malamente artefatto quale vettore dei trasporti. Più precisamente,quest’ultima, avrebbe, secondo i documenti riempiti abusivamente,ricevuto l’ordine di effettuare i trasporti in favore della [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA]».Si duole inoltre la ricorrente che la corte territoriale non abbia attribuitorilievo al fatto che, « benché le schede di trasporto alterate esibitedall’appellante in primo grado riportassero quale committente ConteRoberto, la [OSCURATO:SOCIETA] si opponeva inspiegabilmente alla chiamata inNumero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026manleva dello stesso proposta da [OSCURATO:PERSONA] … quandocontrariamente estendere il contraddittorio le avrebbe garantito maggioripossibilità di recupero attraverso una eventuale condanna in solido».2.2. Il motivo non può essere accolto.I fatti asseritamente omessi non rientrano nel perimetro di quelli il cuiomesso esame può essere denunciato, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.5 c.p.c. Questa doglianza, infatti, non considera fatto una "questione" o un"punto", bensì un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, unpreciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (cfr. Cass. 6/9/2019 n.22397; Cass. 8/9/2016 n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/3/2015 n. 5745;Cass. 4/4/2014 n. 7983; Cass. 5/3/2014 n. 5133). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allasuddetta norma, le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive(Cass. 18/10/2018 n. 26305; Cass. 14/6/2017 n. 14802), una moltitudinedi fatti e circostanze o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass.21/10/2015 n. 21439; Cass. 29/10/2018 n. 27415), sicché non possonoricondursi tale fattispecie le censure che ne esondino dal paradigmanormativo oltre i limiti descritti.Deve altresì aggiungersi che l’illustrazione della censura è anche del tuttoscollegata dal percorso argomentativo della sentenza, da cui risulta chenessun rilievo è stato attribuito all’eventuale sussistenza di un rapporto disubcommittenza.3. A quanto rilevato consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono lasoccombenza, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 26702/2022Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 2190/2026Data pubblicazione 02/02/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese, che liquida in euro 16.000 per compensi ed euro 200 per esborsi,oltre alle spese generali in misura del 15 % e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.Il PresidenteCHIARA GRAZIOSINumero registro generale 3414/2026Numero sezionale 1673/2026Numero di raccolta generale 13822/2026Data pubblicazione 12/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]MARCO DELL'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere materialeGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]MARILENA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3414/2026 R.G. disposto con decreto presidenzialedel 12 febbraio 2026, nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocatoANTON [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege- controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.2190/2026, depositata il 2 febbraio 2026;Numero registro generale 3414/2026Numero sezionale 1673/2026Numero di raccolta generale 13822/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto:a) la correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. dell’ordinanza n.2190/26, con la quale la Corte ha liquidato le spese in euro 16.000 percompensi, a fronte di una controversia avente valore di euro 5.203,00,rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, segnalandoche la liquidazione effettuata eccede di oltre tre volte il massimo tabellareprevisto dai parametri forensi (euro 4.623,00), senza alcuna motivazionein ordine alla scelta dello scaglione, all’applicazione di aumenti o alladeroga ai limiti minimi e massimi, apparendo pertanto riconducibile a unerrore materiale, consistente nell’aggiunta al numero esatto di uno zero;b) in subordine, la modifica della liquidazione previa espressa motivazionesui criteri adottati, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza incideresul merito della decisione.2. Con decreto del Presidente titolare del 12 febbraio 2026, rilevato che ilprovvedimento impugnato presenta un possibile errore materiale o dicalcolo ai sensi dell’art. 287 c.p.c., anche alla luce delle circostanzerappresentate dalla parte interessata con atto del 10 febbraio 2026, èstata ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 391-bis c.p.c.ed è stato disposto procedimento per la correzione dell’errore materiale odi calcolo, con attribuzione di un nuovo e autonomo numero di registrogenerale.Considerato che:Effettivamente è stata disposta la condanna a rifondere spese processualinella misura di euro 16.000 per compensi, anziché di euro 1.600, per diun evidente errore materiale di battitura.P.Q.M.Numero registro generale 3414/2026Numero sezionale 1673/2026Numero di raccolta generale 13822/2026Data pubblicazione 12/05/2026accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e dispone ad ognieffetto di legge che, nell’ordinanza n. 2190/26, laddove è indicato«che liquida in euro 16.000 per compensi», sia corretto in «che liquida ineuro 1.600 per compensi».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degliartt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Decreto Cassazione n. 02190/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris