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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15337/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta la logicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali della propria impresa individuale per tre annualità, sostenendo che il proprio conto corrente era utilizzato da tale [OSCURATO:PERSONA], di cui egli fungeva da prestanome quale liquidatore di una società cooperativa, come emergerebbe da una sentenza di assoluzione - allegata al ricorso - resa in altro procedimento penale e depositata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; Considerato che, non potendo ovviamente questa Corte valutare elementi di prova sopravvenuti alla sentenza impugnata e sottoposti per la prima volta a scrutinio nel giudizio di cassazione (cfr. Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188), la doglianza è del tutto generica e non si confronta con le ragioni (pagg. 4 e 5) che del tutto logicamente - facendo buon governo di consolidati orientamenti giurisprudenziali - sorreggono la pronuncia impugnata anche con riguardo all'accertamento del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice, sollecitando il ricorrente un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al giudizio di legittimità; Ritenuto che è inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla conferma del trattamento sanzionatorio, avendo la sentenza impugnata reso sul punto non illogica motivazione con adeguato esame delle deduzioni difensive, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta la logicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali della propria impresa individuale per tre annualità, sostenendo che il proprio conto corrente era utilizzato da tale [OSCURATO:PERSONA], di cui egli fungeva da prestanome quale liquidatore di una società cooperativa, come emergerebbe da una sentenza di assoluzione - allegata al ricorso - resa in altro procedimento penale e depositata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; Considerato che, non potendo ovviamente questa Corte valutare elementi di prova sopravvenuti alla sentenza impugnata e sottoposti per la prima volta a scrutinio nel giudizio di cassazione (cfr. Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188), la doglianza è del tutto generica e non si confronta con le ragioni (pagg. 4 e 5) che del tutto logicamente - facendo buon governo di consolidati orientamenti giurisprudenziali - sorreggono la pronuncia impugnata anche con riguardo all'accertamento del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice, sollecitando il ricorrente un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al giudizio di legittimità; Ritenuto che è inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla conferma del trattamento sanzionatorio, avendo la sentenza impugnata reso sul punto non illogica motivazione con adeguato esame delle deduzioni difensive, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis