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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01344/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorson. 25901/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito p.e.c., avendo la contribuente eletto domicilio presso lo studio professionale in Isernia, via Umbria, int.

B/24; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, -intimata- avverso la sentenza n. 386 / 2 /201 7 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise i n da t a 26 / 6 /201 7 e depositata il 6/7/2017; ascoltatala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliereSabrina Serrelli; Motivazione apparente La Corte osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con gli avvisi di accertamento n.

TR401T100631/2010 e n.

TR4017100632/2010 l’Agenzia delle Entrate, in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006, provvedeva alla rideterminazione sintetica del reddito della contribuente, ai sensi dell’art. 38, comma 4 e comma 5, del d.P.R. 600/1973.

All’esito di una verifica presso l’anagrafe tributaria era infatti emerso che la contribuente nel periodo 2003-2009 aveva stipulato venti attipubblici e/o scritture private autenticate ed aveva assunto la carica di rappresentante legale di cinque società.

In particolare, era stato accertato che con scrittura privata registrata la contribuente aveva ceduto verso il corrispettivo di euro 300.000,00 crediti del valore nominale di euro 2.895.712,00 dalla stessa vantati nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che dai documenti allegati era risultato che nel corso degli anni 2005 e 2006 aveva eseguito due finanziamenti in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. partecipatadalla stessa contribuente, nonché altri due finanziamenti in favore dell’altra società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. egualmente partecipata , per gli importi indicati; inoltre, lacontribuente aveva versato in conto capitale in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del 2006 la somma di euro 1.397.816,00 e, per conto della figlia, nell’anno 2005 aveva versato in favore di altro soggetto la somma di euro 456.000,00 per l’acquisto di un immobile.

L’Agenzia aveva,quindi, determinato in euro 4.374.285,00 il valore delle spese sostenute per incrementi patrimoniali nei due anni di imposta, di cui euro 2.512.770,00 relativi all’anno 2005 ed euro 1.861.415,00 relativi all’anno 2006, per cui, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, aveva provveduto a recuperare a tassazione per l’anno 2005 la somma di euro 874.837,00, pari alla quinta parte degli incrementi patrimoniali accertati per gli anni di imposta 2005 e 2006 di euro 4.374.185,00, e per l’anno 2006 la somma di euro 372.283,00, pari alla quinta parte degli incrementi patrimoniali accertati per l’anno 2006 di euro 1.861.415,00.

2. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia con distinti ricorsi che poi venivano riuniti, contestando la violazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973,per aver l’Amministrazione errato anche in punto di metodo nella determinazione del maggior reddito imponibile, la violazione dell’art. 6, comma 4, della L. 212/2000 e dell’art. 18, comma 2, della L. 241/1990, per aver l’amministrazione richiesto la produzione di documenti dei quali già disponeva, la violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 edell’art. 7 della L. 212/2000 , con conseguente nullità degli atti per difetto di motivazione, ed infine la violazione degli artt. 17 , comma 2,del D.lgs. 472/1997 e 1, comma 2 , del D.lgs. 471/1997 con riferimento alla determinazione delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva nei giudizi di primo grado contrastando la pretesa della contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia riteneva ampiamente motivati gli avvisi di accertamento ed evidenziava che, in virtù della documentazione allegata dalla contribuente, gran parte delle somme costituite dagli incrementi patrimoniali per l’ importo di euro 4.374.185,00 non appariva fondata.

La pretesa tributaria veniva , quindi, ridotta imputa ndo per l’anno 2005 la somma di euro 444.100,00 (pari alla differenza tra gli importi del conto debiti v/soci al 31/12/2004 pari ad euro 1.214.529,00 e del conto d ebiti v/soci al 31/12/2005 pari ad euro 1.658.529,00) e per l’anno 2006 il versamento in conto capitale alla società [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 1.397.816,00 poteva prefigurare soltanto una diversa destinazione operata sui finanziamenti già esistenti come risultava al bilancio della predetta società. [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del ricorso, per gli anni 2005 e 2006 riduceva i maggiori redditi accertati adeuro 352.368,00 e ad euro 92.719,00.

4. La contribuente impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] deducendo, oltre al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973 , per aver il giudice di primo grado erroneamente dichiarato l’idoneità rappresentativa degli elementi di fatto addotti in sede di accertamento ai fini della determinazione in forma sintetica del reddito della ricorrente.

L’Agenzia si costituiva nel giudizio di appello contrastando le difese della contribuente.

5. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello ritenendo corretto l’operato della Amministrazione, in particolare quanto al metodo di accertamento seguito.

6. La contribuente propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

L’Agenzia delle Entrate,edotta del giudizio con notifica p.e.c. all’Avvocatura Generale dello Stato del 30/10/2017, è rimasta intimata.Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per aver la [OSCURATO:PERSONA] l’appello con conferma della sentenza di primo grado in relazione alla lamentata violazione dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973, ripropost a nel giudizio di secondo grado con riferimento alla inidoneità rappresentativa degli elementi di fatto addotti in sede di accertamento ai fini della determinazione in forma sintetica del reddito della contribuente.

1.1. Secondo la ricorrente gli elementi di fatto posti a fondamento della determinazione sintetica del reddito ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.

P .

R . 600/1973 sono privi di idonea efficacia probatoria: in particolare, le risultanze dei saldi iniziali all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] delle voci finanziamento soci di cui agli allegati C e D della scrittura privata di cessione dei crediti vantati nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sono inidonei a fondare una legittima rappresentazione degli incrementi patrimoniali conseguiti nel corso dell’anno precedente, perché un saldo di apertura può non corrispondere al totale degli incrementi patrimoniali riferiti all’anno precedente.

La ricostruzione eseguita sulla scorta di un atto di cessione dei crediti recanti come allegati i finanziamenti effettuati in qualità di socio non poteva condurre ad una conclusione univoca in quanto il parametro di riferimento adottato non poteva essere usato per quantificare in modo attendibile il reale incremento patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la doglianza della contribuente senza offrire alcuna spiegazione in ordine alle ragioni poste a base della decisione, limitandosi ad esprimere il proprio convincimento in termini generici e assertivi, disancorati dall’oggetto delle critiche espresse; di qui la censura di motivazione apparente.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Va premesso, in via generale, che il vizio di motivazione, prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata.

Ed infatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge.

Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n. 22598/2018, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.21537/2022, Cass. n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025).

2.2. Nel caso di specie, la censura proposta si risolve in un’inammissibile doglianza circa la valutazione dei fatti posti a fondamento dell’accertamento presuntivo di cui all’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973 da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché circa la congruenza giuridica del giudizio di fatto così come espresso in relazione ad elementi che richiedono un apprezzamento nel merito.

La contribuente si è limitata a censurare il metodo utilizzato con riferimento particolare a taluni fatti posti a fondamento dell’accertamento, ritenuti non univoci per la determinazione dei redditi, evidenziando che un saldo di apertura può non corrispondere al totale degli incrementi patrimoniali riferiti all’anno precedente e che allo stesso modo una ricostruzione eseguita sulla base di un atto di cessione dei crediti recanti come allegati i finanziamenti effettuati in qualità di socio da parte della contribuente non poteva portare ad una conclusione egualmente univoca, senza che di tali deduzioni la contribuente abbia fornito una qualsivoglia adeguata illustrazione ed una congruente dimostrazione contraria ; né , d’altra parte , era ammissibile l’introduzione di fatti nuovi non esposti nei precedenti gradi di merito.

Di tal ché appare evidente come il motivo sia articolato al fine di censurare il meccanismo presuntivo in sé, utilizzato quale metodo di accertamento, senza scalfi rlo nella sostanza , avendo la [OSCURATO:PERSONA] evidenziato che, rispetto agli incrementi patrimoniali accertati, per i quali le relative spese trovano provvista nei redditi conseguiti nell’anno in cui sono state effettuate e nei quattro anni precedenti -come dettagliatamente illustrato dalla medesima contribuente nelpresente ricorso richiamando il contenuto degli avvisi di accertamento censurati-, la contribuente non ha fornito nessuna diversa ricostruzione o giustificazione (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, smobilizzi patrimoniali) in sede di contraddittorio instaurato a seguito di invito da parte dell’Ufficio.

Né la ricorrente adduce alcun elemento a sostegno della dedotta inidoneità probatoria degli elementi posti a fondamento dell’accertamento che, in ogni caso, si sarebbe sostanziata in una richiesta di rivaluta zione dell’apprezzamento probatorio svolto dal giudice di merito inammissibile nel giudizio di legittimità.

Non ricorrendo alcuna delle ipotesi innanzi richiamate per affermare che la motivazione svolta non possa ritenersi idonea a sostenere la decisione impugnata, nemmeno con riferimento al c.d. minimo costituzionale, e dovendosi evidenziare anche la genericità della censura sollevata nei confronti della decisione resa in grado di appello con riferimento alla dedotta inidoneità probatoria degli elementi di fatto presi in considerazione tra gli altri per la determinazione del reddito, la censura deve essere disattesa.

3. Il ricorso va rigettato.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto l’Agenzia delle Entrate vittoriosa non hasvolto attività difensiva.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

La Corte di cassazione, P.Q.M Rigetta il ricorso.

Da atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorson. 25901/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito p.e.c., avendo la contribuente eletto domicilio presso lo studio professionale in Isernia, via Umbria, int. B/24; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, -intimata- avverso la sentenza n. 386 / 2 /201 7 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise i n da t a 26 / 6 /201 7 e depositata il 6/7/2017; ascoltatala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliereSabrina Serrelli; Motivazione apparente La Corte osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con gli avvisi di accertamento n. TR401T100631/2010 e n. TR4017100632/2010 l’Agenzia delle Entrate, in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006, provvedeva alla rideterminazione sintetica del reddito della contribuente, ai sensi dell’art. 38, comma 4 e comma 5, del d.P.R. 600/1973. All’esito di una verifica presso l’anagrafe tributaria era infatti emerso che la contribuente nel periodo 2003-2009 aveva stipulato venti attipubblici e/o scritture private autenticate ed aveva assunto la carica di rappresentante legale di cinque società. In particolare, era stato accertato che con scrittura privata registrata la contribuente aveva ceduto verso il corrispettivo di euro 300.000,00 crediti del valore nominale di euro 2.895.712,00 dalla stessa vantati nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che dai documenti allegati era risultato che nel corso degli anni 2005 e 2006 aveva eseguito due finanziamenti in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. partecipatadalla stessa contribuente, nonché altri due finanziamenti in favore dell’altra società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. egualmente partecipata , per gli importi indicati; inoltre, lacontribuente aveva versato in conto capitale in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del 2006 la somma di euro 1.397.816,00 e, per conto della figlia, nell’anno 2005 aveva versato in favore di altro soggetto la somma di euro 456.000,00 per l’acquisto di un immobile. L’Agenzia aveva,quindi, determinato in euro 4.374.285,00 il valore delle spese sostenute per incrementi patrimoniali nei due anni di imposta, di cui euro 2.512.770,00 relativi all’anno 2005 ed euro 1.861.415,00 relativi all’anno 2006, per cui, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, aveva provveduto a recuperare a tassazione per l’anno 2005 la somma di euro 874.837,00, pari alla quinta parte degli incrementi patrimoniali accertati per gli anni di imposta 2005 e 2006 di euro 4.374.185,00, e per l’anno 2006 la somma di euro 372.283,00, pari alla quinta parte degli incrementi patrimoniali accertati per l’anno 2006 di euro 1.861.415,00. 2. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Isernia con distinti ricorsi che poi venivano riuniti, contestando la violazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973,per aver l’Amministrazione errato anche in punto di metodo nella determinazione del maggior reddito imponibile, la violazione dell’art. 6, comma 4, della L. 212/2000 e dell’art. 18, comma 2, della L. 241/1990, per aver l’amministrazione richiesto la produzione di documenti dei quali già disponeva, la violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 edell’art. 7 della L. 212/2000 , con conseguente nullità degli atti per difetto di motivazione, ed infine la violazione degli artt. 17 , comma 2,del D.lgs. 472/1997 e 1, comma 2 , del D.lgs. 471/1997 con riferimento alla determinazione delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nei giudizi di primo grado contrastando la pretesa della contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia riteneva ampiamente motivati gli avvisi di accertamento ed evidenziava che, in virtù della documentazione allegata dalla contribuente, gran parte delle somme costituite dagli incrementi patrimoniali per l’ importo di euro 4.374.185,00 non appariva fondata. La pretesa tributaria veniva , quindi, ridotta imputa ndo per l’anno 2005 la somma di euro 444.100,00 (pari alla differenza tra gli importi del conto debiti v/soci al 31/12/2004 pari ad euro 1.214.529,00 e del conto d ebiti v/soci al 31/12/2005 pari ad euro 1.658.529,00) e per l’anno 2006 il versamento in conto capitale alla società [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 1.397.816,00 poteva prefigurare soltanto una diversa destinazione operata sui finanziamenti già esistenti come risultava al bilancio della predetta società. [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del ricorso, per gli anni 2005 e 2006 riduceva i maggiori redditi accertati adeuro 352.368,00 e ad euro 92.719,00. 4. La contribuente impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] deducendo, oltre al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973 , per aver il giudice di primo grado erroneamente dichiarato l’idoneità rappresentativa degli elementi di fatto addotti in sede di accertamento ai fini della determinazione in forma sintetica del reddito della ricorrente. L’Agenzia si costituiva nel giudizio di appello contrastando le difese della contribuente. 5. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello ritenendo corretto l’operato della Amministrazione, in particolare quanto al metodo di accertamento seguito. 6. La contribuente propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso. L’Agenzia delle Entrate,edotta del giudizio con notifica p.e.c. all’Avvocatura Generale dello Stato del 30/10/2017, è rimasta intimata.Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per aver la [OSCURATO:PERSONA] l’appello con conferma della sentenza di primo grado in relazione alla lamentata violazione dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973, ripropost a nel giudizio di secondo grado con riferimento alla inidoneità rappresentativa degli elementi di fatto addotti in sede di accertamento ai fini della determinazione in forma sintetica del reddito della contribuente. 1.1. Secondo la ricorrente gli elementi di fatto posti a fondamento della determinazione sintetica del reddito ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d. P . R . 600/1973 sono privi di idonea efficacia probatoria: in particolare, le risultanze dei saldi iniziali all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] delle voci finanziamento soci di cui agli allegati C e D della scrittura privata di cessione dei crediti vantati nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sono inidonei a fondare una legittima rappresentazione degli incrementi patrimoniali conseguiti nel corso dell’anno precedente, perché un saldo di apertura può non corrispondere al totale degli incrementi patrimoniali riferiti all’anno precedente. La ricostruzione eseguita sulla scorta di un atto di cessione dei crediti recanti come allegati i finanziamenti effettuati in qualità di socio non poteva condurre ad una conclusione univoca in quanto il parametro di riferimento adottato non poteva essere usato per quantificare in modo attendibile il reale incremento patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la doglianza della contribuente senza offrire alcuna spiegazione in ordine alle ragioni poste a base della decisione, limitandosi ad esprimere il proprio convincimento in termini generici e assertivi, disancorati dall’oggetto delle critiche espresse; di qui la censura di motivazione apparente. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Va premesso, in via generale, che il vizio di motivazione, prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n. 22598/2018, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.21537/2022, Cass. n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025). 2.2. Nel caso di specie, la censura proposta si risolve in un’inammissibile doglianza circa la valutazione dei fatti posti a fondamento dell’accertamento presuntivo di cui all’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973 da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché circa la congruenza giuridica del giudizio di fatto così come espresso in relazione ad elementi che richiedono un apprezzamento nel merito. La contribuente si è limitata a censurare il metodo utilizzato con riferimento particolare a taluni fatti posti a fondamento dell’accertamento, ritenuti non univoci per la determinazione dei redditi, evidenziando che un saldo di apertura può non corrispondere al totale degli incrementi patrimoniali riferiti all’anno precedente e che allo stesso modo una ricostruzione eseguita sulla base di un atto di cessione dei crediti recanti come allegati i finanziamenti effettuati in qualità di socio da parte della contribuente non poteva portare ad una conclusione egualmente univoca, senza che di tali deduzioni la contribuente abbia fornito una qualsivoglia adeguata illustrazione ed una congruente dimostrazione contraria ; né , d’altra parte , era ammissibile l’introduzione di fatti nuovi non esposti nei precedenti gradi di merito. Di tal ché appare evidente come il motivo sia articolato al fine di censurare il meccanismo presuntivo in sé, utilizzato quale metodo di accertamento, senza scalfi rlo nella sostanza , avendo la [OSCURATO:PERSONA] evidenziato che, rispetto agli incrementi patrimoniali accertati, per i quali le relative spese trovano provvista nei redditi conseguiti nell’anno in cui sono state effettuate e nei quattro anni precedenti -come dettagliatamente illustrato dalla medesima contribuente nelpresente ricorso richiamando il contenuto degli avvisi di accertamento censurati-, la contribuente non ha fornito nessuna diversa ricostruzione o giustificazione (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, smobilizzi patrimoniali) in sede di contraddittorio instaurato a seguito di invito da parte dell’Ufficio. Né la ricorrente adduce alcun elemento a sostegno della dedotta inidoneità probatoria degli elementi posti a fondamento dell’accertamento che, in ogni caso, si sarebbe sostanziata in una richiesta di rivaluta zione dell’apprezzamento probatorio svolto dal giudice di merito inammissibile nel giudizio di legittimità. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi innanzi richiamate per affermare che la motivazione svolta non possa ritenersi idonea a sostenere la decisione impugnata, nemmeno con riferimento al c.d. minimo costituzionale, e dovendosi evidenziare anche la genericità della censura sollevata nei confronti della decisione resa in grado di appello con riferimento alla dedotta inidoneità probatoria degli elementi di fatto presi in considerazione tra gli altri per la determinazione del reddito, la censura deve essere disattesa. 3. Il ricorso va rigettato. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto l’Agenzia delle Entrate vittoriosa non hasvolto attività difensiva. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. La Corte di cassazione, P.Q.M Rigetta il ricorso. Da atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con