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CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 29397/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26232-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2429 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3929/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/09/2016 R.G.N. 4535/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ..

R.g. n. 26232/2016 ._ Rilevato che: la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3929/2016, ha accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione dell'Istituto al decreto ingiuntivo con il quale il lavoratore aveva ottenuto la condanna al pagamento di oltre E. 40.000,00, rivalutazione ed interessi, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, dovuti dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS; la sentenza di primo grado aveva accolto l'opposizione sul presupposto, ritenuto erroneo dall'appellante, che il medesimo non fosse stato ammesso al passivo relativamente al trattamento di fine rapporto e che, negli ultimi tre mesi, avesse fruito della cassa integrazione, con la conseguente inoperatività della copertura del Fondo per i relativi crediti; la Corte d'appello ha accertato, mediante il provvedimento dello stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, che il lavoratore era stato ammesso al passivo per t.f.r. per E. 34.005,75 e per E. 7294, 06 per crediti diversi come domandato.

Inoltre, la Corte ha dato atto che il lavoratore aveva espressamente negato di aver ricevuto un parziale pagamento del t.f.r. in sede fallimentare e l'INPS non aveva provato che in effetti tale parziale pagamento fosse avvenuto; ancora, posto il tenore testuale dell'art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992 e considerata la giurisprudenza sul punto, ha ritenuto che il riferimento alle ultime tre mensilità debba essere inteso come il periodo per il quale si ha effettivo diritto alla retribuzione e cioè quello in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione (vd. richiamo a Cass.9460 del 2005); la sussistenza di tale credito non soddisfatto dal datore di lavoro era provata in sede di ammissione al passivo; avverso tale sentenza ricorre l'INPS sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria: resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Considerato che: R.g. n. 26232/2016 con il primo motivo di ricorso, l'Istituto deduce l'omesso esame circa un fatto , decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 primo comma n.5) c.p.c.. e rileva che il fatto omesso sarebbe relativo al pagamento parziale da parte del fallimento del credito per t.f.r., che l'Istituto aveva chiesto di provare con ammissione di prova per testi ed inoltre con il deposito di comunicato del commissario straordinario del 4 agosto 2011, che riproduce e che annunciava che a seguito dell'esecutorietà dello stato passivo sarebbero stati pagati degli acconti; con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 2, primo comma lett. c), d.lgs. n. 80 del 1992, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4) c.p.c., in relazione alla circostanza che, nonostante nulla fosse stato allegato e provato circa il cd. trimestre rilevante, la sentenza abbia ritenuto provato tale presupposto senza neanche verificare la data di cessazione del rapporto di lavoro al fine di accertare che i tre mesi rientrino nell'anno precedente a tale data.

Peraltro, ad avviso del ricorrente, non potrebbe essere invocato il principio di non contestazione in carenza di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa; il terzo motivo è relativo alla violazione dell'art. 2, comma secondo, d.lgs n. 80 del 1992, ed è posto in via subordinata rispetto al precedente, in relazione al fatto che era stata disposta condanna per l'intero importo oggetto di insinuazione senza considerare il tetto previsto dalla citata disposizione; il primo motivo è inammissibile in quanto non è conforme al paradigma di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c., secondo l'interpretazione che dello stesso ha dato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione; come è noto, nella formulazione vigente, applicabile alla presente fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza appellata (9 settembre 2016) la citata disposizione consente di attaccare validamente in cassazione la motivazione della sentenza, solo se il motivo di ricorso riguardi un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti R.g. n. 26232/2016 un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio ( da ultimo vd.

Cass. n. 10125 del 2022); nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare, per un verso, la mancata ammissione di prova per testi in punto di conferma del contenuto del documento proveniente dall'Amministratore straordinario di [OSCURATO:SOCIETA]. contenente l'annuncio di futuri parziali pagamenti; la mancata ammissione di una prova non può fondare il vizio di motivazione, ma semmai, se ritenuta decisiva, cosa non configurabile nel caso di specie attesa la portata di annuncio di un fatto non ancora avvenuto, la denuncia di error in procedendo ( ai sensi del n. 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.); altrettanto inidoneo a costituire di per sé presupposto per l'utile denuncia di vizio di motivazione è poi il testo del comunicato di cui sopra che, atteso il suo contenuto, non è documento decisivo ai fini della prova dell'avvenuto parziale pagamento; la motivazione, infine, non è apparente in quanto tale connotato implica che la stessa motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 13977 del 2019; n. 6758 del 2022); nel caso di specie, la motivazione per quanto sintetica, ha esplicitamente accertato che il credito era stato ammesso per l'intero in sede fallimentare, che il lavoratore aveva esplicitamente negato di aver ricevuto parziali pagamenti e che a fronte di tali dati l'INPS non aveva provato l'avvenuto pagamento, dunque la motivazione non lascia all'interprete alcun compito di integrazione; il secondo motivo è pure inammissibile; con lo stesso, in realtà non si lamenta una errata interpretazione della legge o una errata sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di legge di cui si denuncia la violazione ma che sia mancato, in concreto, l'accertamento dell'anno di cessazione del rapporto di lavoro; ad avviso dell'INPS, dall'esame dell'estratto del conto corrente allegato dal lavoratore, sarebbe possibile riscontrare che il trimestre R.g. n. 26232/2016 _ rilevante non era compreso nei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per cui difetterebbe l'operatività della copertura assicurativa prevista dall'art. 1 d.lgs. n. 80 del 1992, posto che la cessazione del rapporto sarebbe intervenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale; la sentenza impugnata ha individuato l'aspetto controverso devoluto all'appello nella sola circostanza che il ricorrente negli ultimi tre mesi prima della apertura della procedura concorsuale si trovasse in CIGS; dunque, ha fatto applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordati, chiarendo in fatto che, seppure il lavoratore non avesse specificato di essersi trovato soggetto a cassa integrazione straordinaria nella parte finale del rapporto lavorativo, aveva richiesto il pagamento di "stipendi maturati" relativi alle ultime tre mensilità del periodo in cui il rapporto di lavoro aveva avuto piena esecuzione e ciò, la sentenza impugnata, afferma di aver trovato prova anche nel provvedimento di ammissione allo stato passivo per E. 7294,06; in sostanza, il giudice del merito ha appurato in fatto che i crediti pretesi fossero relativi al periodo protetto e tale giudizio in fatto non può essere criticato nel giudizio di legittimità al di fuori dei limiti posti dal citato art. 360, primo comma n. 5), c.p.c.: è noto che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vd.

Cass. n. 12971 del 2022), in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti R.g. n. 26232/2016 informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza; allo stesso modo, quanto alla violazione dell'art. 2697 c.c. ed alla sua deduzione in sede di legittimità, essa si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. ( Cass. 26769 del 2018; Cass. n. 11892 del 2016; cfr. Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione); nel caso di specie, il ricorrente non articola su tali basi il motivo, ma nella sostanza richiede alla Corte di valutare taluni atti del giudizio per giungere a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dalla sentenza impugnata; anche il terzo motivo è inammissibile; lo stesso mira a far accertare che l'importo oggetto di condanna supererebbe il tetto previsto dalla disciplina applicata alla fattispecie e, per far ciò, deduce che l'art. 2, comma secondo,

I. n. 80 del 1992, sarebbe stato violato in ragione di un calcolo svolto mediante riferimento all'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale, che si assume pari ad E. 971,67 per l'anno 2008; la questione dell'eventuale superamento della soglia di legge, non esaminata dalla Corte d'appello, è certamente questione nuova che poggia anche su valutazioni in fatto (ammontare del credito, importi rivalutati del trattamento di CIGS per l'anno di riferimento) non ammissibili in questa sede ( Cass. n. 20005 del 2005);R.g. n. 26232/2016 in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, E. 4000,00 a titolo di compensi professionali in favore del controricorrente, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26232-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2429 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3929/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/09/2016 R.G.N. 4535/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. .. R.g. n. 26232/2016 ._ Rilevato che: la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3929/2016, ha accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione dell'Istituto al decreto ingiuntivo con il quale il lavoratore aveva ottenuto la condanna al pagamento di oltre E. 40.000,00, rivalutazione ed interessi, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, dovuti dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS; la sentenza di primo grado aveva accolto l'opposizione sul presupposto, ritenuto erroneo dall'appellante, che il medesimo non fosse stato ammesso al passivo relativamente al trattamento di fine rapporto e che, negli ultimi tre mesi, avesse fruito della cassa integrazione, con la conseguente inoperatività della copertura del Fondo per i relativi crediti; la Corte d'appello ha accertato, mediante il provvedimento dello stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, che il lavoratore era stato ammesso al passivo per t.f.r. per E. 34.005,75 e per E. 7294, 06 per crediti diversi come domandato. Inoltre, la Corte ha dato atto che il lavoratore aveva espressamente negato di aver ricevuto un parziale pagamento del t.f.r. in sede fallimentare e l'INPS non aveva provato che in effetti tale parziale pagamento fosse avvenuto; ancora, posto il tenore testuale dell'art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992 e considerata la giurisprudenza sul punto, ha ritenuto che il riferimento alle ultime tre mensilità debba essere inteso come il periodo per il quale si ha effettivo diritto alla retribuzione e cioè quello in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione (vd. richiamo a Cass.9460 del 2005); la sussistenza di tale credito non soddisfatto dal datore di lavoro era provata in sede di ammissione al passivo; avverso tale sentenza ricorre l'INPS sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria: resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Considerato che: R.g. n. 26232/2016 con il primo motivo di ricorso, l'Istituto deduce l'omesso esame circa un fatto , decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 primo comma n.5) c.p.c.. e rileva che il fatto omesso sarebbe relativo al pagamento parziale da parte del fallimento del credito per t.f.r., che l'Istituto aveva chiesto di provare con ammissione di prova per testi ed inoltre con il deposito di comunicato del commissario straordinario del 4 agosto 2011, che riproduce e che annunciava che a seguito dell'esecutorietà dello stato passivo sarebbero stati pagati degli acconti; con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 2, primo comma lett. c), d.lgs. n. 80 del 1992, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4) c.p.c., in relazione alla circostanza che, nonostante nulla fosse stato allegato e provato circa il cd. trimestre rilevante, la sentenza abbia ritenuto provato tale presupposto senza neanche verificare la data di cessazione del rapporto di lavoro al fine di accertare che i tre mesi rientrino nell'anno precedente a tale data. Peraltro, ad avviso del ricorrente, non potrebbe essere invocato il principio di non contestazione in carenza di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa; il terzo motivo è relativo alla violazione dell'art. 2, comma secondo, d.lgs n. 80 del 1992, ed è posto in via subordinata rispetto al precedente, in relazione al fatto che era stata disposta condanna per l'intero importo oggetto di insinuazione senza considerare il tetto previsto dalla citata disposizione; il primo motivo è inammissibile in quanto non è conforme al paradigma di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c., secondo l'interpretazione che dello stesso ha dato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione; come è noto, nella formulazione vigente, applicabile alla presente fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza appellata (9 settembre 2016) la citata disposizione consente di attaccare validamente in cassazione la motivazione della sentenza, solo se il motivo di ricorso riguardi un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti R.g. n. 26232/2016 un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio ( da ultimo vd. Cass. n. 10125 del 2022); nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare, per un verso, la mancata ammissione di prova per testi in punto di conferma del contenuto del documento proveniente dall'Amministratore straordinario di [OSCURATO:SOCIETA]. contenente l'annuncio di futuri parziali pagamenti; la mancata ammissione di una prova non può fondare il vizio di motivazione, ma semmai, se ritenuta decisiva, cosa non configurabile nel caso di specie attesa la portata di annuncio di un fatto non ancora avvenuto, la denuncia di error in procedendo ( ai sensi del n. 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.); altrettanto inidoneo a costituire di per sé presupposto per l'utile denuncia di vizio di motivazione è poi il testo del comunicato di cui sopra che, atteso il suo contenuto, non è documento decisivo ai fini della prova dell'avvenuto parziale pagamento; la motivazione, infine, non è apparente in quanto tale connotato implica che la stessa motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 13977 del 2019; n. 6758 del 2022); nel caso di specie, la motivazione per quanto sintetica, ha esplicitamente accertato che il credito era stato ammesso per l'intero in sede fallimentare, che il lavoratore aveva esplicitamente negato di aver ricevuto parziali pagamenti e che a fronte di tali dati l'INPS non aveva provato l'avvenuto pagamento, dunque la motivazione non lascia all'interprete alcun compito di integrazione; il secondo motivo è pure inammissibile; con lo stesso, in realtà non si lamenta una errata interpretazione della legge o una errata sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di legge di cui si denuncia la violazione ma che sia mancato, in concreto, l'accertamento dell'anno di cessazione del rapporto di lavoro; ad avviso dell'INPS, dall'esame dell'estratto del conto corrente allegato dal lavoratore, sarebbe possibile riscontrare che il trimestre R.g. n. 26232/2016 _ rilevante non era compreso nei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per cui difetterebbe l'operatività della copertura assicurativa prevista dall'art. 1 d.lgs. n. 80 del 1992, posto che la cessazione del rapporto sarebbe intervenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale; la sentenza impugnata ha individuato l'aspetto controverso devoluto all'appello nella sola circostanza che il ricorrente negli ultimi tre mesi prima della apertura della procedura concorsuale si trovasse in CIGS; dunque, ha fatto applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordati, chiarendo in fatto che, seppure il lavoratore non avesse specificato di essersi trovato soggetto a cassa integrazione straordinaria nella parte finale del rapporto lavorativo, aveva richiesto il pagamento di "stipendi maturati" relativi alle ultime tre mensilità del periodo in cui il rapporto di lavoro aveva avuto piena esecuzione e ciò, la sentenza impugnata, afferma di aver trovato prova anche nel provvedimento di ammissione allo stato passivo per E. 7294,06; in sostanza, il giudice del merito ha appurato in fatto che i crediti pretesi fossero relativi al periodo protetto e tale giudizio in fatto non può essere criticato nel giudizio di legittimità al di fuori dei limiti posti dal citato art. 360, primo comma n. 5), c.p.c.: è noto che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 12971 del 2022), in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti R.g. n. 26232/2016 informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza; allo stesso modo, quanto alla violazione dell'art. 2697 c.c. ed alla sua deduzione in sede di legittimità, essa si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. ( Cass. 26769 del 2018; Cass. n. 11892 del 2016; cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione); nel caso di specie, il ricorrente non articola su tali basi il motivo, ma nella sostanza richiede alla Corte di valutare taluni atti del giudizio per giungere a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dalla sentenza impugnata; anche il terzo motivo è inammissibile; lo stesso mira a far accertare che l'importo oggetto di condanna supererebbe il tetto previsto dalla disciplina applicata alla fattispecie e, per far ciò, deduce che l'art. 2, comma secondo, I. n. 80 del 1992, sarebbe stato violato in ragione di un calcolo svolto mediante riferimento all'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale, che si assume pari ad E. 971,67 per l'anno 2008; la questione dell'eventuale superamento della soglia di legge, non esaminata dalla Corte d'appello, è certamente questione nuova che poggia anche su valutazioni in fatto (ammontare del credito, importi rivalutati del trattamento di CIGS per l'anno di riferimento) non ammissibili in questa sede ( Cass. n. 20005 del 2005);R.g. n. 26232/2016 in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, E. 4000,00 a titolo di compensi professionali in favore del controricorrente, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors
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