Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 dicembre 2019

Cassazione n. 27844/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4407/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Roma, alla Via G. Gentile n. 22. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Largo dei [OSCURATO:PERSONA] n. 14. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8018/2019, pubblicata in data 24.12.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di € 22.367, 24 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento dei compensi professionali per prestazioni di natura stragiudiziale in materia civile.

L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo di non aver mai conferito l'incarico professionale.

All'esito, il tribunale ha confermato l'ingiunzione di pagamento, regolando le spese.

La pronuncia è stata parzialmente riformata in appello, con riconoscimento in favore del difensore del minor importo di € 13.400,00 e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che nell'atto di opposizione la Cazora aveva eccepito di non aver conferito alcun incarico e che solo dinanzi al tribunale aveva contestato anche la spettanza del compenso con riferimento alle singole prestazioni, introducendo domanda nuova inammissibile in appello.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. .

La tesi del ricorrente muove dall'erroneo presupposto che la contestazione della spettanza del compenso sollevata dall'opponente (anche se relativa a singole voci), integri la proposizione di una domanda giudiziale, preclusa in appello.

Per orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà invece luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, al quale va riconosciuta la posizione di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti costitutivi o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa (Cass. 6091/2020; Cass. 22113/2015).

Le difese sollevate in proposito dalla Cazora non integravano - quindi - il contenuto di una domanda giudiziale, ma sostanziavano la negazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in sede monitoria e quindi una mera difesa (Cass. 11417/1997), essendo posta in discussione la spettanza del compenso con riferimento alle singole voci (nei termini riassunti a pag. 9 del ricorso, inclusa anche la transazione) e quindi la sussistenza del titolo giustificativo della richiesta di pagamento.

Tali difese, come ha precisato la Corte di merito, erano state sollevate già nella citazione in opposizione o nelle note destinate alla definitiva cristallizzazione dei temi di causa (cfr. sentenza, pag. 4).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 99, 112, 161, comma primo, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non poteva ridurre d'ufficio i compensi per la transazione e che - anzi - avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

La pronuncia non ha violato il principio della domanda, dato che, come si è già precisato, le contestazioni relative all'espletamento delle singole attività (inclusa la redazione dell'atto di transazione) integravano mere difese, tempestivamente dedotte già in primo grado.

Quanto all'omessa decisione sulla violazione, da parte dell'appellante, del disposto dell'art. 342 c.p.c., va rilevato che, avendo la sentenza pronunciato nel merito, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità dei motivi di gravame (cfr. Cass.5734/2019; Cass. 29191/2017; Cass. 5351/2007).

Il ricorso è - in definitiva - inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4407/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Roma, alla Via G. Gentile n. 22. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Largo dei [OSCURATO:PERSONA] n. 14. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8018/2019, pubblicata in data 24.12.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di € 22.367, 24 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento dei compensi professionali per prestazioni di natura stragiudiziale in materia civile. L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo di non aver mai conferito l'incarico professionale. All'esito, il tribunale ha confermato l'ingiunzione di pagamento, regolando le spese. La pronuncia è stata parzialmente riformata in appello, con riconoscimento in favore del difensore del minor importo di € 13.400,00 e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che nell'atto di opposizione la Cazora aveva eccepito di non aver conferito alcun incarico e che solo dinanzi al tribunale aveva contestato anche la spettanza del compenso con riferimento alle singole prestazioni, introducendo domanda nuova inammissibile in appello. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. . La tesi del ricorrente muove dall'erroneo presupposto che la contestazione della spettanza del compenso sollevata dall'opponente (anche se relativa a singole voci), integri la proposizione di una domanda giudiziale, preclusa in appello. Per orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà invece luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, al quale va riconosciuta la posizione di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti costitutivi o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa (Cass. 6091/2020; Cass. 22113/2015). Le difese sollevate in proposito dalla Cazora non integravano - quindi - il contenuto di una domanda giudiziale, ma sostanziavano la negazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in sede monitoria e quindi una mera difesa (Cass. 11417/1997), essendo posta in discussione la spettanza del compenso con riferimento alle singole voci (nei termini riassunti a pag. 9 del ricorso, inclusa anche la transazione) e quindi la sussistenza del titolo giustificativo della richiesta di pagamento. Tali difese, come ha precisato la Corte di merito, erano state sollevate già nella citazione in opposizione o nelle note destinate alla definitiva cristallizzazione dei temi di causa (cfr. sentenza, pag. 4). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 99, 112, 161, comma primo, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non poteva ridurre d'ufficio i compensi per la transazione e che - anzi - avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. La pronuncia non ha violato il principio della domanda, dato che, come si è già precisato, le contestazioni relative all'espletamento delle singole attività (inclusa la redazione dell'atto di transazione) integravano mere difese, tempestivamente dedotte già in primo grado. Quanto all'omessa decisione sulla violazione, da parte dell'appellante, del disposto dell'art. 342 c.p.c., va rilevato che, avendo la sentenza pronunciato nel merito, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità dei motivi di gravame (cfr. Cass.5734/2019; Cass. 29191/2017; Cass. 5351/2007). Il ricorso è - in definitiva - inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nel
Decreto Cassazione n. 27844/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris