CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2002
Cassazione n. 20494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/2002 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 21/9/2023, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il 29/3/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena inflittagli per i reati di tentativo di rapina aggravata, tentativo di lesioni personali ed evasione, in conformità alla richiesta di concordato. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena inflitta e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 febbraio 2