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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10709/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \P/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso - così riqualificato dal giudice di merito il reclamo originariamente presentato - del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui in data 6.8.2025 il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato un'istanza di autorizzazione in favore del condannato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova; Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che la conversione del reclamo originario, qualificato come ricorso in cassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, su cui non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \P/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso - così riqualificato dal giudice di merito il reclamo originariamente presentato - del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui in data 6.8.2025 il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato un'istanza di autorizzazione in favore del condannato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova; Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che la conversione del reclamo originario, qualificato come ricorso in cassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, su cui non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Decreto Cassazione n. 10709/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris