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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 settembre 2022

Cassazione n. 48836/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni ribadite nella memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 8 settembre 2022 dal Tribunale di Palermo con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno mesi quattro di reclusione e di euro duemila di multa per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo "crack" del peso complessivo di circa g. 1,356, suddiviso in cinque involucri, con un quantitativo di principio attivo di 9.1,356, equivalente a 9,4 dosi singole, in data 9 marzo 2020.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, il predetto imputato ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della destinazione della sostanza per la cessione a terzi, in considerazione del quantitativo modesto, di poco superiore ai limiti previsti come soglia della quantità detenibile per uso personale, senza considerare che il denaro rinvenuto in contanti è risultato effettivamente corrispondente in parte all'importo di 800 euro prelevato al bancomat dal proprio conto corrente bancario poche ore prima del disposto accertamento.

3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di censure che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nella sentenza impugnata.

Le valutazioni della Corte distrettuale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite.

Nella motivazione si valorizzano plurime circostanze relative alle modalità della detenzione, al comportamento complessivo tenuto dall'imputato al momento del controllo, alla suddivisione in dosi della sostanza stupefacente, allo stato di disoccupazione e all'assenza di redditi a giustificazione delle ingenti disponibilità finanziarie rinvenute sul conto corrente bancario (pari a 13 mila euro), oltre alla mancanza di documentazione attestante il prelievo in banca addotto dall'imputato a giustificazione della provenienza del denaro rinvenuto nella sua disponibilità.

Pertanto, le destinazione ad uso personale della sostanza è stata esclusa non sulla base del solo superamento della soglia dei 750 mg. prevista per la cocaina nelle tabelle richiamate dall'art. 75, comma 1-bis lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ma sulla base del complessivo apprezzamento di tutte le altre risultanze probatorie, come lo stato di disoccupazione, l'assenza di redditi leciti ed il grado di purezza dello stupefacente, il rinvenimento di arnesi e mezzi per il confezionamento delle dosi, che possono legittimamente concorrere a fondare il giudizio espresso nella sentenza di merito.

Quanto alla documentazione prodotta relativa alla busta paga del dicembre 2011 ed all'estratto conto attestante il prelievo bancomat di 800 euro eseguito nello stesso giorno del controllo alle ore 23,38 dell'8 marzo 2020, si osserva che la Corte di appello ha comunque escluso la sussistenza di una valida e credibile giustificazione della stessa intera provvista bancaria di 13 mila euro a fronte dello stato di disoccupazione e della risalenza ad anni addietro dei redditi da lavoro.

Il ricorrente a tale riguardo nulla ha specificato, non avendo neppure chiarito fino a che anno ha percepito i propri redditi da lavoro, avendo prodotto una busta paga del dicembre 2011, confermando la mancanza di redditi da lavoro negli ultimi anni, con la conseguente ininfluenza del documentato prelievo della somma di denaro di 800 euro a giustificazione della somma di denaro di 995 euro rinvenuta al momento del controllo, che non è stata peraltro neppure oggetto di confisca.

Si tratta, quindi, dell'impugnazione di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni ribadite nella memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 8 settembre 2022 dal Tribunale di Palermo con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno mesi quattro di reclusione e di euro duemila di multa per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo "crack" del peso complessivo di circa g. 1,356, suddiviso in cinque involucri, con un quantitativo di principio attivo di 9.1,356, equivalente a 9,4 dosi singole, in data 9 marzo 2020. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, il predetto imputato ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della destinazione della sostanza per la cessione a terzi, in considerazione del quantitativo modesto, di poco superiore ai limiti previsti come soglia della quantità detenibile per uso personale, senza considerare che il denaro rinvenuto in contanti è risultato effettivamente corrispondente in parte all'importo di 800 euro prelevato al bancomat dal proprio conto corrente bancario poche ore prima del disposto accertamento. 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di censure che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nella sentenza impugnata. Le valutazioni della Corte distrettuale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. Nella motivazione si valorizzano plurime circostanze relative alle modalità della detenzione, al comportamento complessivo tenuto dall'imputato al momento del controllo, alla suddivisione in dosi della sostanza stupefacente, allo stato di disoccupazione e all'assenza di redditi a giustificazione delle ingenti disponibilità finanziarie rinvenute sul conto corrente bancario (pari a 13 mila euro), oltre alla mancanza di documentazione attestante il prelievo in banca addotto dall'imputato a giustificazione della provenienza del denaro rinvenuto nella sua disponibilità. Pertanto, le destinazione ad uso personale della sostanza è stata esclusa non sulla base del solo superamento della soglia dei 750 mg. prevista per la cocaina nelle tabelle richiamate dall'art. 75, comma 1-bis lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ma sulla base del complessivo apprezzamento di tutte le altre risultanze probatorie, come lo stato di disoccupazione, l'assenza di redditi leciti ed il grado di purezza dello stupefacente, il rinvenimento di arnesi e mezzi per il confezionamento delle dosi, che possono legittimamente concorrere a fondare il giudizio espresso nella sentenza di merito. Quanto alla documentazione prodotta relativa alla busta paga del dicembre 2011 ed all'estratto conto attestante il prelievo bancomat di 800 euro eseguito nello stesso giorno del controllo alle ore 23,38 dell'8 marzo 2020, si osserva che la Corte di appello ha comunque escluso la sussistenza di una valida e credibile giustificazione della stessa intera provvista bancaria di 13 mila euro a fronte dello stato di disoccupazione e della risalenza ad anni addietro dei redditi da lavoro. Il ricorrente a tale riguardo nulla ha specificato, non avendo neppure chiarito fino a che anno ha percepito i propri redditi da lavoro, avendo prodotto una busta paga del dicembre 2011, confermando la mancanza di redditi da lavoro negli ultimi anni, con la conseguente ininfluenza del documentato prelievo della somma di denaro di 800 euro a giustificazione della somma di denaro di 995 euro rinvenuta al momento del controllo, che non è stata peraltro neppure oggetto di confisca. Si tratta, quindi, dell'impugnazione di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
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