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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19887/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Pescara in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzosez. staccata di Pescara n.486/2020 depositata il 03/11/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 12042/2021Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 19887/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Pescara in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzosez. staccata di Pescara n.486/2020 depositata il 03/11/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 12042/2021Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 19887/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris