Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:210
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0395_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-395/95 P,
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede in Lognes (Francia), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro svedese, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 ottobre 1995 nella causa T-185/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2795), procedimento in cui l'altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 dicembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 26 ottobre 1995, causa T-185/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2795; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere, da una parte, l'annullamento, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo 1994 che respinge l'offerta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del programma PHARE, per la fornitura di tacheometri elettronici e, dall'altra, al risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE, del danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa della decisione controversa.
Fatti 2 Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha constatato quanto segue:
«1 Il programma PHARE , basato sul regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3906, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23 dicembre 1989, pag. 11; in prosieguo: il "regolamento n. 3906/89"), modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2698 (GU L 257, pag. 1), 23 dicembre 1991, n. 3800 (GU L 357, pag. 10), e 7 agosto 1992, n. 2334 (GU L 227, pag. 1), in vista dell'estensione dell'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale, costituisce l'ambito in cui la Comunità europea canalizza l'aiuto economico ai paesi dell'Europa centrale ed orientale allo scopo di attuare le azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in tali paesi.
2 Il 9 luglio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] "in nome del governo rumeno", ed il ministero rumeno dell'Agricoltura e dell'Industria alimentare bandivano congiuntamente una gara d'appalto ristretta, tramite l'"EC/PHARE [OSCURATO:PERSONA] UNIT-Bucharest" (in prosieguo: il "PMU-Bucharest"), autorità rappresentante lo Stato rumeno cui è stato affidato il progetto, per la fornitura al ministero rumeno dell'Agricoltura e dell'Industria alimentare di tacheometri elettronici ("total stations") da usare nell'ambito del programma di riforma agraria in [OSCURATO:PERSONA]. In forza dell'art. 2 delle condizioni generali del bando di gara ristretta, l'attrezzatura da fornire doveva essere originaria degli Stati membri della Comunità europea o di uno degli Stati beneficiari del programma PHARE.
3 Il 16 luglio 1993 la società di diritto francese [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]" o la "ricorrente"), che è una società controllata al 100% dalla società svedese [OSCURATO:PERSONA] AB, presentava un'offerta di fornitura di 80 stazioni totali del tipo Geodimeter 510 N ("electronic total stations with inbuilt memory for data storage").
4 Con telecopia 18 ottobre 1993 il PMU-Bucharest comunicava alla ricorrente che la sua offerta aveva ottenuto parere favorevole e che il contratto sarebbe stato sottoposto all'approvazione dell'autorità contraente ("contracting authority").
5 Con telecopia 19 novembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente che il comitato di valutazione ("evaluation committee") le aveva raccomandato di attribuire l'appalto alla ricorrente stessa; la [OSCURATO:PERSONA] nutriva però dubbi quanto all'origine dei prodotti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] ed auspicava ottenere informazioni in proposito.
6 Con lettera 14 dicembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] forniva alla [OSCURATO:PERSONA] precisazioni circa l'assemblaggio dei tacheometri comunicandole che gli stessi venivano fabbricati nel [OSCURATO:PERSONA].
7 Il 2 marzo 1994 la ricorrente comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] di avere appreso che la sua offerta sarebbe stata respinta in quanto l'attrezzatura era di origine svedese. Ritenendo che, a seguito dell'entrata in vigore, il 1_ gennaio 1994, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'"Accordo SEE"), la situazione fosse mutata per quanto riguarda i criteri relativi all'origine delle merci, la ricorrente suggeriva alla [OSCURATO:PERSONA] di riaprire la gara d'appalto ristretta.
8 Con telecopia 10 marzo 1994 inviata alla ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] respingeva la sua offerta, con la motivazione che, contrariamente alle condizioni applicabili alla gara d'appalto ristretta, gli strumenti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano originari degli Stati membri della Comunità o di uno Stato beneficiario del programma PHARE.
9 L'11 marzo 1994 la [OSCURATO:PERSONA] informava il PMU-Bucharest che, dopo esame delle due offerte ricevute in esito alla gara d'appalto ristretta per i tacheometri elettronici, essa riteneva che solo l'offerta di un'impresa tedesca soddisfacesse le condizioni richieste nel bando di gara e fosse accettabile. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al PMU-Bucharest di mettersi in contatto con tale impresa per il perfezionamento del contratto.
10 In queste circostanze, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 1994, la ricorrente proponeva il presente ricorso.
11 Con separata istanza, depositata in cancelleria in pari data, la ricorrente presentava ex art. 185 del Trattato una domanda di provvedimenti provvisori intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.
12 Il 17 maggio 1994 il PMU-Bucharest comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che, con decisione 15 aprile 1994, il ministero rumeno dell'Agricoltura e dell'Industria alimentare aveva attribuito il contratto all'impresa tedesca.
13 In pari data il PMU-Bucharest informava la ricorrente che, a causa del fatto che la sua offerta non soddisfaceva le condizioni relative ai criteri di origine fissati dal bando di gara ristretta, le autorità rumene si trovavano nell'impossibilità di attribuirle il contratto in questione».
3 Con ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-185/94 R [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-519), la domanda di provvedimenti provvisori presentata contemporaneamente al suo ricorso è stata respinta.
La sentenza del Tribunale
4 Si evince dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere la sua offerta, come le è stato notificato con telecopia 10 marzo 1994, e, in via subordinata, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno che essa le avrebbe causato adottando la detta decisione.
Sulla ricevibilità del ricorso d'annullamento
5 Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione contenuta nella lettera 10 marzo 1994 per i seguenti motivi:
«27 Va ricordato in via preliminare che, secondo il regolamento di base del programma PHARE, gli aiuti sono accordati dalla Comunità in via autonoma oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi od organismi multilaterali o gli stessi paesi beneficiari.
28 Va poi rilevato che gli aiuti concessi nell'ambito del programma PHARE sono finanziati sul bilancio generale, conformemente al regolamento finanziario, così come modificato segnatamente dal regolamento n. 610/90, le cui disposizioni comprese nel titolo IX sono applicabili agli aiuti esterni.
29 A norma degli artt. 107 e 108, n. 2, del regolamento n. 610/90, l'attuazione delle azioni e dei progetti finanziati nell'ambito della politica di cooperazione con la Comunità è realizzata dallo Stato beneficiario in stretta collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] la quale, essendo incaricata della gestione dell'aiuto, accorda i crediti e si assicura che siano garantite condizioni di parità nella partecipazione alle gare, che vengano eliminate le discriminazioni e che venga prescelta l'offerta economicamente più vantaggiosa.
30 Secondo l'art. 109, n. 2, del medesimo regolamento, spetta però allo Stato beneficiario indire le gare, ricevere le offerte, presiedere al loro spoglio e stabilire i risultati delle gare. Spetta del pari allo Stato beneficiario firmare gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive ed i preventivi e quindi notificarli alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che il potere di aggiudicare un appalto spetta allo Stato beneficiario del programma PHARE. All'udienza la difesa della ricorrente ha ammesso in proposito che, nel caso di specie, il governo rumeno sarebbe stato libero di attribuire il contratto alla [OSCURATO:PERSONA], malgrado il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accordargli il beneficio dell'aiuto della Comunità.
31 Si evince da tale ripartizione delle competenze che gli appalti finanziati dal programma PHARE vanno considerati come appalti nazionali che vincolano esclusivamente lo Stato beneficiario e l'operatore economico. Infatti la preparazione, la negoziazione e la conclusione dei contratti hanno luogo solo fra queste due parti.
32 Non si forma invece alcun rapporto giuridico tra gli offerenti e la [OSCURATO:PERSONA], poiché quest'ultima si limita ad adottare, in nome della Comunità, le decisioni di finanziamento e quindi i suoi atti non possono essere diretti a sostituire nei loro confronti una decisione comunitaria alla decisione dello Stato beneficiario del programma PHARE. Non sussiste quindi in materia, nei confronti degli offerenti, un atto promanante dalla [OSCURATO:PERSONA] e idoneo ad essere oggetto di un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE (in prosieguo: il "Trattato"; v., per analogia, le sentenze della Corte 10 luglio 1984, causa 126/83, STS/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2769, punti 18 e 19, 10 luglio 1985, causa 118/83, CMC e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2325, punti 28 e 29, Italsolar/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 22 e 26, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 23).
33 Pertanto la lettera 10 marzo 1994, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente che era costretta a respingere la sua offerta a causa dell'origine non comunitaria dell'installazione proposta, non può considerarsi, nonostante i termini impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA], come un atto della [OSCURATO:PERSONA] produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sulla situazione giuridica della ricorrente.
34 E' utile aggiungere inoltre che in ogni caso l'eventuale annullamento della lettera della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo 1994 non può tornare utile alla ricorrente dal momento che non potrebbe, di per sé, rimettere in questione il contratto vincolante il governo rumeno all'impresa tedesca che si è vista attribuire l'appalto.
35 Ne consegue che le conclusioni di annullamento formulate avverso la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo 1994 vanno respinte perché irricevibili».
Sulla domanda di risarcimento danni
6 Dopo aver rammentato che
«la circostanza che il ricorso di annullamento sia irricevibile non comporta l'irricevibilità del ricorso per risarcimento danni, poiché quest'ultimo costituisce un rimedio autonomo (v. sentenza 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 753, punto 32)» (punto 38),
il Tribunale ha ritenuto che occorresse verificare se la [OSCURATO:PERSONA], alla quale è affidata la responsabilità per il finanziamento dei progetti nell'ambito del programma PHARE, avesse commesso un illecito tale da impegnare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato e accertare, a tale proposito, se essa avesse agito in violazione dell'accordo SEE (punti 39 e 40).
7 Concluso tale accertamento, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso per risarcimento danni andava respinto per i seguenti motivi:
«48 Il Tribunale rileva innanzi tutto che, in assenza di disposizioni transitorie, l'accordo SEE produce i suoi effetti a partire dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1_ gennaio 1994, e che quindi lo stesso è destinato ad essere applicabile solo a situazioni giuridiche insorte dopo la sua entrata in vigore.
49 Il Tribunale constata poi che, nel caso di specie, il contesto giuridico del procedimento di aggiudicazione dell'appalto, segnatamente circa la condizione relativa all'origine dei prodotti controversi, è stato fissato nel bando di gara ristretta che la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto in nome del governo rumeno il 9 luglio 1993.
50 Orbene, sia la [OSCURATO:PERSONA], nel definire le condizioni generali di cui al bando di gara 9 luglio 1993, sia la ricorrente, allorché ha presentato la sua offerta di fornitura il 16 luglio 1993, dovevano ragionevolmente attendersi che la decisione di attribuzione dell'aiuto concesso dalla Comunità sulla base di tali condizioni potesse essere presa prima del 1_ gennaio 1994, data di entrata in vigore dell'accordo SEE.
51 Devesi tuttavia constatare che la ricorrente, di fronte ai dubbi espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera indirizzatale da quest'ultima il 19 novembre 1993 con riguardo all'origine comunitaria dei prodotti proposti, ha sostenuto nella sua risposta 14 dicembre 1993 che i prodotti da essa proposti erano fabbricati nel [OSCURATO:PERSONA]. Solamente grazie a contatti tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], che hanno avuto luogo dopo il 1_ gennaio 1994, quest'ultima ha potuto ottenere la conferma dei suoi dubbi, dimostrando l'origine soprattutto svedese delle merci proposte.
52 D'altronde il difensore della ricorrente ha ammesso in udienza che la stessa è all'origine del ritardo verificatosi nel procedimento in quanto, senza malafede, essa ha indotto in errore la [OSCURATO:PERSONA] sull'origine dei prodotti. Egli ha ugualmente ammesso che la ricorrente non sarebbe stata legittimata a sollevare la questione dell'applicabilità dell'accordo SEE al procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui al presente ricorso qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso anteriormente al 1_ gennaio 1994.
53 Il Tribunale ritiene pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata a buon diritto sulle condizioni generali da essa definite nel bando di gara ristretta ed accettate dalla ricorrente prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE allo scopo di comunicare alla stessa ricorrente il 10 marzo 1994 che la sua offerta doveva essere respinta dato che, contrariamente alle condizioni applicabili alla gara d'appalto, l'attrezzatura da essa proposta non era originaria degli Stati membri della Comunità o di uno Stato beneficiario del programma PHARE.
54 Infatti la lettera 10 marzo 1994 costituisce soltanto la realizzazione delle condizioni fissate dal bando di gara ristretta e non può considerarsi aver creato una situazione giuridica nuova rispetto a quella emergente dal medesimo. Pertanto, la circostanza che siffatta realizzazione abbia avuto luogo in un momento ove era mutato il contesto giuridico a motivo dell'entrata in vigore dell'accordo SEE non è tale da rimettere in discussione il contesto giuridico stabilito dal bando di gara e da attribuire alla ricorrente diritti che la stessa non poteva invocare al momento in cui fu indetta la gara d'appalto.
55 Per di più ed in ogni caso l'accordo SEE non può essere applicato ad appalti retti da rapporti giuridici di cui è parte uno Stato non firmatario dell'accordo SEE. Infatti, contrariamente all'argomento della ricorrente secondo la quale, nell'ambito del programma PHARE, la [OSCURATO:PERSONA] stessa comprerebbe in realtà i prodotti proposti per la gara per poi rivenderli agli Stati beneficiari, è dato evincere da quanto precede che gli appalti controversi sono appalti nazionali rientranti esclusivamente nella sfera dei rapporti giuridici che si intrecciano fra l'offerente e lo Stato beneficiario, nel presente caso la [OSCURATO:PERSONA], la quale non è parte dell'accordo SEE.
56 Ne discende che non si può imputare alla [OSCURATO:PERSONA] la circostanza di non aver applicato l'accordo SEE al presente procedimento di aggiudicazione di appalti.
57 Di conseguenza, non essendovi stato alcun comportamento illegittimo da parte della [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dirette al risarcimento dei danni vanno respinte perché infondate.
58 Risulta da quanto precede che il ricorso va respinto nella sua totalità».
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
Sul rigetto della domanda d'annullamento
8 Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando non impugnabile ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato la decisione contenuta nella lettera 10 marzo 1994. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al riguardo, che l'appalto in questione le sarebbe stato certamente attribuito se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse respinto la sua offerta e che la decisione controversa, determinando così la conclusione del procedimento di gara d'appalto, ha prodotto effetti giuridici vincolanti al riguardo e inciso in modo grave sulla sua sfera giuridica.
9 Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso d'annullamento contro le decisioni di cui essa è destinataria e contro quelle che, sebbene siano state adottate sotto l'apparenza di una decisione rivolta ad un'altra persona, la riguardano direttamente ed individualmente.
10 Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna (v. in particolare, sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9).
11 Nella fattispecie, il Tribunale, dopo aver definito la ripartizione delle competenze tra lo Stato beneficiario e la [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di aggiudicazione degli appalti finanziati nell'ambito del programma PHARE, ha considerato al punto 33 della sentenza impugnata che, nonostante i termini impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA], la lettera 10 marzo 1994 non poteva essere considerata come atto produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sulla situazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] in modo tale che il ricorso d'annullamento diretto contro tale lettera dovesse essere dichiarato irricevibile.
12 E' vero che si evince dalla giurisprudenza della Corte in materia di aggiudicazione di appalti pubblici finanziati dal Fondo europeo di sviluppo che gli interventi dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], che si tratti di approvazioni o di dinieghi di approvazioni, di nulla-osta o dinieghi di concessione di nulla-osta, sono diretti soltanto a constatare che i presupposti del finanziamento comunitario sussistano o meno e che essi non hanno per oggetto né possono avere per effetto di intaccare il principio secondo il quale i contratti in questione rimangono contratti nazionali che solo gli Stati beneficiari hanno la responsabilità di preparare, negoziare e concludere (v., in particolare, citata sentenza STS/[OSCURATO:PERSONA], punto 16). Infatti, secondo tale giurisprudenza, le imprese offerenti o attributarie degli appalti in questione intrattengono rapporti giuridici solo con lo Stato beneficiario responsabile del contratto e gli atti dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] non possono avere l'effetto di sostituire nei loro confronti una decisione comunitaria alla decisione dello Stato ACP, esclusivamente competente a concludere e firmare tale contratto (citata sentenza STS/[OSCURATO:PERSONA], punto 18; v. anche citate sentenze CMC/[OSCURATO:PERSONA], punto 28; Italsolar/[OSCURATO:PERSONA], punto 22, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 23).
13 Tuttavia, il ragionamento che si trova alla base di tale giurisprudenza non poteva essere trasferito meramente e semplicemente al caso portato dinanzi al Tribunale per motivare l'irricevibilità del ricorso d'annullamento.
14 Infatti, come risulta dal punto 8 della sentenza impugnata, con la lettera 10 marzo 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che essa respingeva la sua offerta poiché l'attrezzatura proposta non era originaria degli Stati membri della Comunità o di uno Stato beneficiario del programma PHARE. L'atto controverso, formalmente rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], è stato in tal modo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo che essa aveva verificato se l'offerta di tale società soddisfaceva o meno i presupposti previsti dal bando di gara d'appalto per ottenere il finanziamento comunitario. Anche se tale atto si inquadrava nell'ambito di un procedimento di tipo contrattuale che doveva concludersi con la stipula di un appalto nazionale, esso era separabile da tale contesto in quanto, da una parte, era stato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle proprie competenze e, dall'altra, riguardava specificamente un'impresa individuale che, per il solo fatto dell'adozione di tale atto, perdeva così qualsiasi effettiva possibilità di vedersi attribuire l'appalto.
15 Conseguentemente, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di escludere la [OSCURATO:PERSONA] dal beneficio del finanziamento comunitario ha prodotto effetti giuridici vincolanti nei confronti della ricorrente e poteva quindi essere oggetto di un ricorso d'annullamento.
16 Da quanto precede deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la lettera 10 marzo 1994 non potesse essere considerata un atto che abbia prodotto effetti giuridici vincolanti che possono incidere sulla posizione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando, per tale motivo, irricevibile il ricorso d'annullamento diretto contro tale atto.
17 Tenuto conto di quanto precede, il ricorso, per quanto riguarda la dichiarazione, nella sentenza impugnata, di irricevibilità della domanda d'annullamento, è quindi fondato.
18 Prima di trarre le conseguenze di tale accertamento occorre proseguire l'esame del ricorso per quanto concerne la domanda di risarcimento danni, poiché i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo concernono la valutazione da parte del Tribunale della legittimità del comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l'esame di tale questione, che configura uno degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 215, secondo comma, del Trattato, coincide, nel caso di specie, con il controllo di legittimità dell'atto impugnato al quale occorrerebbe procedere ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
Sul rigetto della domanda di risarcimento danni
19 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 53 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] si era giustamente basata sulle condizioni generali del bando di gara, mentre l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«accordo SEE»), entrato in vigore il 1_ gennaio 1994, e in particolare i relativi articoli 4, 8, 11 e 65, n. 1, obbligavano la [OSCURATO:PERSONA] a valutare i prodotti originari di un paese terzo che partecipava all'accordo, nella fattispecie la Svezia, alla stessa stregua dei prodotti originari di uno Stato membro.
20 Come il Tribunale ha giustamente rilevato ai punti 49 e 54 della sentenza impugnata, il contesto giuridico del procedimento di aggiudicazione dell'appalto in questione, in particolare per quanto concerne la condizione relativa all'origine dei prodotti, è stato fissato nel bando di gara ristretta, pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA] a nome del governo romeno il 9 luglio 1993.
21 Come risulta dalle constatazioni di fatto del Tribunale, l'offerta della [OSCURATO:PERSONA] e la chiusura della gara nei confronti della concorrenza si sono concluse conformemente alle condizioni della gara d'appalto, depositata il 16 luglio 1993. In nessun modo l'accordo SEE, entrato in vigore il 1_ gennaio 1994, poteva avere l'effetto, senza trasgredire il principio della certezza del diritto, di modificare le condizioni secondo le quali tale gara d'appalto era stata pubblicata e sulla base delle quali le offerte erano state presentate o di imporre una riapertura del procedimento di aggiudicazione dell'appalto.
22 Il Tribunale ha quindi potuto giustamente considerare che la [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'entrata in vigore posteriore dell'accordo SEE, era legittimata a basarsi sulle condizioni generali definite in tale bando di gara e, in particolare, sull'articolo 2 delle dette condizioni, che impone che l'attrezzatura da fornire sia originaria degli Stati membri della Comunità europea o di uno degli Stati beneficiari del programma PHARE.
23 Conseguentemente, è inconferente che il Tribunale abbia inoltre considerato, al punto 55 della sentenza, che l'accordo SEE non poteva essere applicato ad appalti retti da rapporti giuridici di cui è parte uno Stato non firmatario di tale accordo. Trattandosi di un elemento inserito ad abundantiam nella motivazione, le censure mosse nei confronti dell'elemento stesso non possono determinare l'annullamento della sentenza del Tribunale e sono dunque irrilevanti (sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6965, punto 25).
24 Ne consegue che, nella parte in cui verte sul rigetto della domanda di risarcimento danni, il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado va respinto.
Sulle conseguenze dell'annullamento della sentenza del Tribunale
25 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
26 Poiché lo stato degli atti di causa lo consente, occorre statuire definitivamente sulla domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] notificata alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 10 marzo 1994 ed erroneamente dichiarata irricevibile dal Tribunale.
27 A sostegno di tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l'accordo SEE, e in particolare l'art. 4.
28 Al riguardo è sufficiente rilevare, per i motivi contenuti ai punti 48-54 della sentenza impugnata e sostanzialmente riportati supra ai punti 19-22, che l'accordo SEE non era applicabile ratione temporis ai fatti della specie.
29 Di conseguenza, la domanda d'annullamento va respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nella parte più rilevante dei suoi motivi, essa va condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nel procedimento davanti al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 1995, causa T-185/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è annullata nella parte in cui ha dichiarato irricevibile la domanda d'annullamento della lettera della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo 1994.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) La domanda d'annullamento è respinta.
4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà tutte le spese, sia per il procedimento davanti al Tribunale sia per quello davanti alla Corte.