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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2024

Cassazione n. 28308/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 446/2025 UP - 17/06/2025 R.G.N. 13615/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28308/2025 Roma, lì, 01/08/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 06 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza emessa in data 30 maggio 2024 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.400 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 legge n. 895/1967 commessi tra il 03 e il 05/05/2023, per avere detenuto e portato in più occasioni due pistole, una delle quali avendola ricevuta quale provento di furto.

La Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato dalle intercettazioni, già in corso a suo carico in un diverso procedimento, dalle quali era emerso che egli deteneva armi, si era preoccupato di farle trasferire da un luogo di custodia ad un altro in occasione dell’avvenuto arresto dei suoi fratelli insieme ai quali, secondo la tesi accusatoria, stava organizzando una rapina, e aveva incaricato del trasporto tale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva infatti prelevato una delle due pistole, che si trovava nella casa di un fratello dell'imputato, consegnandola a tale [OSCURATO:PERSONA], ed aveva in seguito accompagnato l’imputato stesso da quest'ultimo, a cui l'imputato aveva consegnato l’altra pistola.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], due giorni dopo, aveva di nuovo prelevato dette pistole perché incaricato dall'imputato di riportargliele, ma era stato fermato dai Carabinieri e trovato in possesso delle stesse.

La Corte di appello ha respinto, in particolare, le eccezioni relative all’omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, disposte in un diverso procedimento, e all'incompletezza dei verbali delle operazioni compiute, in quanto coperti da numerosi omissis, ribadendo i principi della Corte di cassazione circa la non necessità del deposito dei decreti autorizzativi e la legittimità dell’oscuramento degli atti, da parte del pubblico ministero, per ragioni di segretezza investigativa, evidenziando peraltro che l’imputato non aveva eccepito l’assenza dei decreti autorizzativi, bensì l’impossibilità di conoscere per intero il loro contenuto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione, in relazione agli artt. 191, 207, 270, 271 cod. proc. pen., 3, 111 e 27 Cost.La Corte di appello ha respinto l’eccezione relativa all’utilizzo delle intercettazioni disposte in altro procedimento, sostenendo erroneamente che sia sufficiente la sola allegazione del decreto autorizzativo emesso nel diverso procedimento, relativo ad un delitto di omicidio avulso dalle presenti contestazioni, ed affermando che l’imputato non ha eccepito una carenza di accessibilità al contenuto delle captazioni, mentre è evidente il pregiudizio subito dalla difesa.

Ha poi addebitato alla difesa di non avere indicato in modo puntuale le lacune del percorso motivazionale delle predette autorizzazioni, mentre tale allegazione non è in alcun caso possibile se si ritiene sufficiente il deposito dei soli decreti autorizzativi.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen.

L’affermazione della presenza di una solida prova a carico dell’imputato è del tutto errata.

Non vi è alcuna valutazione circa il collegamento del delitto di omicidio, oggetto del diverso procedimento, e quelli qui contestati, alcun elemento che dimostri che le pistole trovate in possesso del [OSCURATO:PERSONA] siano le stesse che, secondo l’accusa, sono state da lui trasportate due giorni prima da Roma ad Ardea, e alcun elemento che dimostri che proprio tali armi sono state, prima, detenute dal ricorrente e da questi consegnate al [OSCURATO:PERSONA].

Dalle intercettazioni si ricava, al contrario, che il ricorrente, quando è sfuggito alle forze dell’ordine, aveva addosso “qualcosa”, parola da cui si deduce logicamente che non si trattasse dell’arma consegnata al [OSCURATO:PERSONA] dal fratello del ricorrente, arma che la Corte afferma essere stata portata al [OSCURATO:PERSONA] e poi ripresa basandosi solo sul fatto che l’auto condotta dal [OSCURATO:PERSONA], il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], si trovava presso l’abitazione di quest’ultimo.

L’imputazione di cui al capo A) è errata, perché la contestata istigazione al [OSCURATO:PERSONA] di prelevare certe armi non può connettersi alla condotta di detenzione e trasporto di queste, non dimostrando affatto che il ricorrente le abbia mai detenute e tanto meno usate.

Altrettanto insussistente è la prova del delitto di ricettazione, non essendovi prova che il ricorrente abbia mai ricevuto l’arma di provenienza furtiva.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito all’omessa concessione delle attenuanti generiche.

La Corte di appello ha ritenuto gravi i fatti contestati basandosi sugli ipotizzati delitti di rapina ed altri legati all’utilizzo delle armi rinvenute, reati in realtà mai commessi, non risultando neppure che quelle pistole siano state mai utilizzate, e valutando spregiudicata la condotta del ricorrente, mentre risulta evidente che egli ha agito d’impulso, ritenendosi in pericolo di arresto per l’omicidio, stante anche l'avvenuto fermo dei propri fratelli.

La sentenza non tiene conto dell’incensuratezza del ricorrente, ed ha applicato la pena per il delitto di ricettazione, ritenuto il più grave, senza partire dal minimo edittale, e senza rispettare il principio della finalità rieducativa della pena stessa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato, e ai limiti dell'inammissibilità.

Il ricorso ripete le doglianze già valutate e respinte dalla Corte di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza e con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che la sentenza richiama.

Questa Corte, infatti, in particolare con la sentenza Sez.

U, n. 45189 del 17/11/2004, PG in proc.

Esposito, ha affermato che «Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime» (vedi anche Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Rv. 285579-02), e che «Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato per relationem siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento ad quem in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Nell'occasione la Corte ha ribadito la distinzione tra motivazione assente o apparente, alla quale consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della loro utilizzabilità)».

La sentenza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto ha ribadito che, per l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento, l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. richiede solamente il deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime, e non il deposito del decreto autorizzativo, il cui contenuto, pertanto, è irrilevante ai fini della valutazione circa tale utilizzabilità.

Peraltro, qualora il ricorrente avesse inteso contestare l'esistenza di un decreto autorizzativo genetico, o la sua illegittimità per l'assenza o l'apparenza della sua motivazione, la sentenza ha dato atto che il decreto autorizzativo è stato depositato e che «la pacifica esistenza della cui motivazione (per quanto in larga misura secretata) è sufficiente ex se a dimostrare la sussistenza del preventivo vaglio giudiziale».

Il ricorso non si confronta con questa motivazione e continua a lamentare, peraltro in modo generico e senza allegare alcun atto, l'assenza di motivazione del decreto di convalida delle intercettazioni utilizzate nel presente giudizio, solo perché coperta da numerosi omissis, senza spiegare perché la diversa valutazione della sentenza impugnata, di essere la motivazione del decreto «pacificamente» esistente, sia errata.

Deve, peraltro, ribadirsi che l'apposizione di omissis da parte del pubblico ministero negli atti delle indagini preliminari, per evitare la divulgazione di informazioni relative ad un procedimento diverso, è ritenuta legittima da questa Corte, secondo cui «In tema di indagini preliminari, la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall'art. 329, comma 3, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell'attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l'inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel giudizio abbreviato, di cui erano rimaste secretate ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen. le motivazioni dei decreti di autorizzazione, non avendo le difese dedotto alcun apprezzabile interesse processuale a conoscere da subito le predette motivazioni, divenute pienamente conoscibili solo in sede di appello)» (Sez. 2, n. 7647 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287511) Il ricorrente sostiene che l'omesso deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, in forma integrale ovvero priva di omissis, ha comportato un rilevante pregiudizio all'esercizio dei diritti difensivi, ma la censura rimane del tutto generica, in quanto egli non spiega quale pregiudizio sia derivato alla sua possibilità di difesa dal non conoscere integralmente le ragioni per cui quelle intercettazioni sono state disposte in un diverso procedimento, dal momento che quelle ragioni sono, in ogni caso, estranee al presente procedimento e ignote al giudice stesso, mentre ciò che è stato utilizzato è il risultato di dette intercettazioni, i cui verbali e le cui registrazioni sono stati depositati così come prescritto dall'art. 270, comma 2, cod. proc. pen.

Questo motivo di ricorso, pertanto, deve essere respinto, per la sua infondatezza.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente lamenta che non è provato il collegamento tra il delitto di omicidio ipotizzato nel procedimento in cui sono state disposte le intercettazioni e la detenzione delle pistole, così come non è provato l'utilizzo di queste ultime in una rapina, peraltro mai compiuta, ma si tratta di affermazioni irrilevanti nel presente procedimento, in cui egli è accusato solamente del possesso delle due pistole descritte nell'imputazione, rinvenute sull'auto condotta dal [OSCURATO:PERSONA], pistole che, secondo la sentenza impugnata, sono state dapprima trasportate ad Ardea e consegnate al [OSCURATO:PERSONA] e poi nuovamente trasportate a Roma su richiesta del ricorrente, che ha dimostrato così di esserne il vero detentore.

Secondo i giudici di merito la prova dell'appartenenza delle due armi al ricorrente, e pertanto della sussistenza di tutti i reati contestati, emerge dalle intercettazioni, di cui le due sentenze riportano alcuni stralci.

L'interpretazione di tali intercettazioni appare logica, non contraddittoria e conforme quanto meno agli stralci riportati, circa gli incarichi dati dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al prelevamento e spostamento di alcuni oggetti, che la perquisizione compiuta sull'auto di questi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dimostrato essere le due pistole descritte nelle imputazioni.

La conseguente valutazione, che il diretto interessamento a provvedere alla custodia di tali armi dimostri la loro appartenenza al ricorrente, è a sua volta logica e non contraddittoria, dal momento che i reati di detenzione e di porto illecito di armi non richiedono la concreta apprensione delle stesse, bensì possono essere commessi, in concorso con il loro materiale detentore, da chi ne abbia la piena disponibilità, ed abbia il conseguente potere di decidere autonomamente dove e come custodirle, nonché dove e come trasportarle (Sez. 3, n. 46622 del 27/10/2011, Rv. 251967; Sez. 1, n. 6769 del 22/01/2019, Rv. 274806).

Le censure del ricorrente in merito all'interpretazione delle conversazioni intercettate, peraltro, non possono essere esaminate al fine di fornirne una diversa interpretazione.

Questa Corte, infatti, ha sempre sostenuto che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337).

Il ricorrente non indica in modo specifico una manifesta illogicità, contraddittorietà o non completezza nell'interpretazione delle conversazioni acquisite e nella motivazione circa la sussistenza dei tre delitti contestati, limitandosi a sostenere che tali intercettazioni non dimostrano che egli abbia mai effettivamente ricevuto e detenuto le armi in questione, compresa quella per la quale è contestato il delitto di ricettazione.

La diversa valutazione operata dai giudici di merito, però, appare logica e conforme ai principi giurisprudenziali citati, e si sottrae, perciò al sindacato di legittimità.

4. Il terzo motivo di ricorso, infine, è infondato e deve essere rigettato.

La sentenza impugnata, conformandosi a quella di primo grado, ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche per la gravità dei fatti e delle loro modalità esecutive, la personalità allarmante del ricorrente e il contesto delinquenziale in cui tali fatti si collocano, affermando anche che non sono sussistenti o dimostrati gli elementi positivi indicati nell'atto di appello, in particolare quanto alle vicende personali, dedotte solo genericamente, e al comportamento processuale, non connotato da tratti di meritevolezza.

Tale motivazione appare logica, completa e non contraddittoria: secondo questa Corte, infatti, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693).

Deve, altresì, sempre ricordarsi che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Il ricorrente si limita a sostenere che i fatti commessi non sono gravi, senza indicare in modo specifico una illogicità o contraddittorietà di questa parte della motivazione: la gravità non è stata ritenuta in relazione all'utilizzo di tali armi, effettuato o potenziale, o ad una sorta di premeditazione, ma per l'oggettività della condotta, relativa a due pistole una delle quali di provenienza furtiva, e per la facilità e spregiudicatezza con cui l'imputato ordina a terze persone il trasporto e la custodia di armi che sono nella sua personale disponibilità.

In merito alla personalità dell'imputato, poi, il ricorrente si limita a evidenziare la sua incensuratezza, affermandone la sufficienza ai fini della valutazione, trascurando la norma dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., secondo cui «l'assenza di precedenti condanne … non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma».

Anche in tema di dosimetria della pena, che il ricorso censura lamentando l'omessa applicazione del minimo edittale per il reato di ricettazione, quale reato base, la motivazione della sentenza impugnata è approfondita e logica, alla luce in particolare della personalità dell'imputato come emergente anche dal suo coinvolgimento in altri delitti.

La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, ed anche in questo caso il controllo da parte del giudice di legittimità deve limitarsi a valutare la logicità, non contraddittorietà e completezza della motivazione, senza sostituire una propria valutazione a quella espressa nel provvedimento impugnato.

Il ricorrente non deduce uno specifico vizio della motivazione, ma sostiene che i rilievi soggettivi, a partire dall'incensuratezza, imponevano l'irrogazione di una pena base pari al minimo edittale, proponendo quindi una diversa valutazione dei parametri esaminati dal giudice di merito, diversa valutazione che è preclusa al giudice di legittimità.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 446/2025 UP - 17/06/2025 R.G.N. 13615/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28308/2025 Roma, lì, 01/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 06 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza emessa in data 30 maggio 2024 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.400 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 legge n. 895/1967 commessi tra il 03 e il 05/05/2023, per avere detenuto e portato in più occasioni due pistole, una delle quali avendola ricevuta quale provento di furto. La Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato dalle intercettazioni, già in corso a suo carico in un diverso procedimento, dalle quali era emerso che egli deteneva armi, si era preoccupato di farle trasferire da un luogo di custodia ad un altro in occasione dell’avvenuto arresto dei suoi fratelli insieme ai quali, secondo la tesi accusatoria, stava organizzando una rapina, e aveva incaricato del trasporto tale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva infatti prelevato una delle due pistole, che si trovava nella casa di un fratello dell'imputato, consegnandola a tale [OSCURATO:PERSONA], ed aveva in seguito accompagnato l’imputato stesso da quest'ultimo, a cui l'imputato aveva consegnato l’altra pistola. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], due giorni dopo, aveva di nuovo prelevato dette pistole perché incaricato dall'imputato di riportargliele, ma era stato fermato dai Carabinieri e trovato in possesso delle stesse. La Corte di appello ha respinto, in particolare, le eccezioni relative all’omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, disposte in un diverso procedimento, e all'incompletezza dei verbali delle operazioni compiute, in quanto coperti da numerosi omissis, ribadendo i principi della Corte di cassazione circa la non necessità del deposito dei decreti autorizzativi e la legittimità dell’oscuramento degli atti, da parte del pubblico ministero, per ragioni di segretezza investigativa, evidenziando peraltro che l’imputato non aveva eccepito l’assenza dei decreti autorizzativi, bensì l’impossibilità di conoscere per intero il loro contenuto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione, in relazione agli artt. 191, 207, 270, 271 cod. proc. pen., 3, 111 e 27 Cost.La Corte di appello ha respinto l’eccezione relativa all’utilizzo delle intercettazioni disposte in altro procedimento, sostenendo erroneamente che sia sufficiente la sola allegazione del decreto autorizzativo emesso nel diverso procedimento, relativo ad un delitto di omicidio avulso dalle presenti contestazioni, ed affermando che l’imputato non ha eccepito una carenza di accessibilità al contenuto delle captazioni, mentre è evidente il pregiudizio subito dalla difesa. Ha poi addebitato alla difesa di non avere indicato in modo puntuale le lacune del percorso motivazionale delle predette autorizzazioni, mentre tale allegazione non è in alcun caso possibile se si ritiene sufficiente il deposito dei soli decreti autorizzativi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. L’affermazione della presenza di una solida prova a carico dell’imputato è del tutto errata. Non vi è alcuna valutazione circa il collegamento del delitto di omicidio, oggetto del diverso procedimento, e quelli qui contestati, alcun elemento che dimostri che le pistole trovate in possesso del [OSCURATO:PERSONA] siano le stesse che, secondo l’accusa, sono state da lui trasportate due giorni prima da Roma ad Ardea, e alcun elemento che dimostri che proprio tali armi sono state, prima, detenute dal ricorrente e da questi consegnate al [OSCURATO:PERSONA]. Dalle intercettazioni si ricava, al contrario, che il ricorrente, quando è sfuggito alle forze dell’ordine, aveva addosso “qualcosa”, parola da cui si deduce logicamente che non si trattasse dell’arma consegnata al [OSCURATO:PERSONA] dal fratello del ricorrente, arma che la Corte afferma essere stata portata al [OSCURATO:PERSONA] e poi ripresa basandosi solo sul fatto che l’auto condotta dal [OSCURATO:PERSONA], il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], si trovava presso l’abitazione di quest’ultimo. L’imputazione di cui al capo A) è errata, perché la contestata istigazione al [OSCURATO:PERSONA] di prelevare certe armi non può connettersi alla condotta di detenzione e trasporto di queste, non dimostrando affatto che il ricorrente le abbia mai detenute e tanto meno usate. Altrettanto insussistente è la prova del delitto di ricettazione, non essendovi prova che il ricorrente abbia mai ricevuto l’arma di provenienza furtiva. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito all’omessa concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha ritenuto gravi i fatti contestati basandosi sugli ipotizzati delitti di rapina ed altri legati all’utilizzo delle armi rinvenute, reati in realtà mai commessi, non risultando neppure che quelle pistole siano state mai utilizzate, e valutando spregiudicata la condotta del ricorrente, mentre risulta evidente che egli ha agito d’impulso, ritenendosi in pericolo di arresto per l’omicidio, stante anche l'avvenuto fermo dei propri fratelli. La sentenza non tiene conto dell’incensuratezza del ricorrente, ed ha applicato la pena per il delitto di ricettazione, ritenuto il più grave, senza partire dal minimo edittale, e senza rispettare il principio della finalità rieducativa della pena stessa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato, e ai limiti dell'inammissibilità. Il ricorso ripete le doglianze già valutate e respinte dalla Corte di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza e con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che la sentenza richiama. Questa Corte, infatti, in particolare con la sentenza Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, PG in proc. Esposito, ha affermato che «Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime» (vedi anche Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Rv. 285579-02), e che «Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato per relationem siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento ad quem in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Nell'occasione la Corte ha ribadito la distinzione tra motivazione assente o apparente, alla quale consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della loro utilizzabilità)». La sentenza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto ha ribadito che, per l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento, l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. richiede solamente il deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime, e non il deposito del decreto autorizzativo, il cui contenuto, pertanto, è irrilevante ai fini della valutazione circa tale utilizzabilità. Peraltro, qualora il ricorrente avesse inteso contestare l'esistenza di un decreto autorizzativo genetico, o la sua illegittimità per l'assenza o l'apparenza della sua motivazione, la sentenza ha dato atto che il decreto autorizzativo è stato depositato e che «la pacifica esistenza della cui motivazione (per quanto in larga misura secretata) è sufficiente ex se a dimostrare la sussistenza del preventivo vaglio giudiziale». Il ricorso non si confronta con questa motivazione e continua a lamentare, peraltro in modo generico e senza allegare alcun atto, l'assenza di motivazione del decreto di convalida delle intercettazioni utilizzate nel presente giudizio, solo perché coperta da numerosi omissis, senza spiegare perché la diversa valutazione della sentenza impugnata, di essere la motivazione del decreto «pacificamente» esistente, sia errata. Deve, peraltro, ribadirsi che l'apposizione di omissis da parte del pubblico ministero negli atti delle indagini preliminari, per evitare la divulgazione di informazioni relative ad un procedimento diverso, è ritenuta legittima da questa Corte, secondo cui «In tema di indagini preliminari, la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall'art. 329, comma 3, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell'attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l'inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel giudizio abbreviato, di cui erano rimaste secretate ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen. le motivazioni dei decreti di autorizzazione, non avendo le difese dedotto alcun apprezzabile interesse processuale a conoscere da subito le predette motivazioni, divenute pienamente conoscibili solo in sede di appello)» (Sez. 2, n. 7647 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287511) Il ricorrente sostiene che l'omesso deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, in forma integrale ovvero priva di omissis, ha comportato un rilevante pregiudizio all'esercizio dei diritti difensivi, ma la censura rimane del tutto generica, in quanto egli non spiega quale pregiudizio sia derivato alla sua possibilità di difesa dal non conoscere integralmente le ragioni per cui quelle intercettazioni sono state disposte in un diverso procedimento, dal momento che quelle ragioni sono, in ogni caso, estranee al presente procedimento e ignote al giudice stesso, mentre ciò che è stato utilizzato è il risultato di dette intercettazioni, i cui verbali e le cui registrazioni sono stati depositati così come prescritto dall'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. Questo motivo di ricorso, pertanto, deve essere respinto, per la sua infondatezza. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta che non è provato il collegamento tra il delitto di omicidio ipotizzato nel procedimento in cui sono state disposte le intercettazioni e la detenzione delle pistole, così come non è provato l'utilizzo di queste ultime in una rapina, peraltro mai compiuta, ma si tratta di affermazioni irrilevanti nel presente procedimento, in cui egli è accusato solamente del possesso delle due pistole descritte nell'imputazione, rinvenute sull'auto condotta dal [OSCURATO:PERSONA], pistole che, secondo la sentenza impugnata, sono state dapprima trasportate ad Ardea e consegnate al [OSCURATO:PERSONA] e poi nuovamente trasportate a Roma su richiesta del ricorrente, che ha dimostrato così di esserne il vero detentore. Secondo i giudici di merito la prova dell'appartenenza delle due armi al ricorrente, e pertanto della sussistenza di tutti i reati contestati, emerge dalle intercettazioni, di cui le due sentenze riportano alcuni stralci. L'interpretazione di tali intercettazioni appare logica, non contraddittoria e conforme quanto meno agli stralci riportati, circa gli incarichi dati dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al prelevamento e spostamento di alcuni oggetti, che la perquisizione compiuta sull'auto di questi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dimostrato essere le due pistole descritte nelle imputazioni. La conseguente valutazione, che il diretto interessamento a provvedere alla custodia di tali armi dimostri la loro appartenenza al ricorrente, è a sua volta logica e non contraddittoria, dal momento che i reati di detenzione e di porto illecito di armi non richiedono la concreta apprensione delle stesse, bensì possono essere commessi, in concorso con il loro materiale detentore, da chi ne abbia la piena disponibilità, ed abbia il conseguente potere di decidere autonomamente dove e come custodirle, nonché dove e come trasportarle (Sez. 3, n. 46622 del 27/10/2011, Rv. 251967; Sez. 1, n. 6769 del 22/01/2019, Rv. 274806). Le censure del ricorrente in merito all'interpretazione delle conversazioni intercettate, peraltro, non possono essere esaminate al fine di fornirne una diversa interpretazione. Questa Corte, infatti, ha sempre sostenuto che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Il ricorrente non indica in modo specifico una manifesta illogicità, contraddittorietà o non completezza nell'interpretazione delle conversazioni acquisite e nella motivazione circa la sussistenza dei tre delitti contestati, limitandosi a sostenere che tali intercettazioni non dimostrano che egli abbia mai effettivamente ricevuto e detenuto le armi in questione, compresa quella per la quale è contestato il delitto di ricettazione. La diversa valutazione operata dai giudici di merito, però, appare logica e conforme ai principi giurisprudenziali citati, e si sottrae, perciò al sindacato di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, è infondato e deve essere rigettato. La sentenza impugnata, conformandosi a quella di primo grado, ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche per la gravità dei fatti e delle loro modalità esecutive, la personalità allarmante del ricorrente e il contesto delinquenziale in cui tali fatti si collocano, affermando anche che non sono sussistenti o dimostrati gli elementi positivi indicati nell'atto di appello, in particolare quanto alle vicende personali, dedotte solo genericamente, e al comportamento processuale, non connotato da tratti di meritevolezza. Tale motivazione appare logica, completa e non contraddittoria: secondo questa Corte, infatti, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Deve, altresì, sempre ricordarsi che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Il ricorrente si limita a sostenere che i fatti commessi non sono gravi, senza indicare in modo specifico una illogicità o contraddittorietà di questa parte della motivazione: la gravità non è stata ritenuta in relazione all'utilizzo di tali armi, effettuato o potenziale, o ad una sorta di premeditazione, ma per l'oggettività della condotta, relativa a due pistole una delle quali di provenienza furtiva, e per la facilità e spregiudicatezza con cui l'imputato ordina a terze persone il trasporto e la custodia di armi che sono nella sua personale disponibilità. In merito alla personalità dell'imputato, poi, il ricorrente si limita a evidenziare la sua incensuratezza, affermandone la sufficienza ai fini della valutazione, trascurando la norma dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., secondo cui «l'assenza di precedenti condanne … non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma». Anche in tema di dosimetria della pena, che il ricorso censura lamentando l'omessa applicazione del minimo edittale per il reato di ricettazione, quale reato base, la motivazione della sentenza impugnata è approfondita e logica, alla luce in particolare della personalità dell'imputato come emergente anche dal suo coinvolgimento in altri delitti. La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, ed anche in questo caso il controllo da parte del giudice di legittimità deve limitarsi a valutare la logicità, non contraddittorietà e completezza della motivazione, senza sostituire una propria valutazione a quella espressa nel provvedimento impugnato. Il ricorrente non deduce uno specifico vizio della motivazione, ma sostiene che i rilievi soggettivi, a partire dall'incensuratezza, imponevano l'irrogazione di una pena base pari al minimo edittale, proponendo quindi una diversa valutazione dei parametri esaminati dal giudice di merito, diversa valutazione che è preclusa al giudice di legittimità. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28308/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris