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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17972/2026

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rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO;- ricorrente -contro2026BARELLI MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati2361ANDREA ZINCONE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 253/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 02/04/2025 R.G.N. 1326/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19615/2025Numero sezionale 2361/2026il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

NPumAeOro [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 17972/2026Data pubblicazione 04/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione anticipatan.13535300 Cat.

VO, con decorrenza 01/07/2012, pensioneannullata dall’Inps nel novembre 2022 con richiesta direstituzione della somma di euro 176.483,85 che si assumevaindebitamente percepita dal predetto nel periodo 1.7.2012 al30.10.2022, a seguito della cancellazione disposta dall’INPSdella contribuzione figurativa cassa integrazione guadagnistraordinaria (d’ora in avanti CIGS) (contribuzione valevolequale presupposto per l’insorgenza del diritto alla pensioneanticipata), sulla scorta delle indagini compiute dalla Procuradella Repubblica di Roma anche nei confronti del pensionato peril reato di cui all’art. 640, comma 2, c.p., con riguardo al fittiziotrasferimento o transito tra sedi o società del gruppo GEDI,proponeva ricorso di urgenza volto al ripristino della pensione.Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso con provvedimento exart. 700 c.p.c. confermato in sede di reclamo.2.

L’INPS avviava il giudizio di merito per sentir accertareche il Barelli alla data di presentazione della domanda diquiescenza non possedeva i requisiti di legge per accedere alprepensionamento previsto dalla legge 416/1981 e tanto perchél’Istituto aveva legittimamente disposto la cancellazione dellacontribuzione figurativa per cassa integrazione.

L’Istitutodeduceva che il lavoratore era stato trasferito ad una società instato di crisi, immediatamente distaccato presso altra società,ricollocato solo per brevissimo tempo presso la società in crisi eposto per la medesima minima durata in cassa integrazione.2.1.

L’INPS deduceva ancora che, anche a voler escludere lanatura fittizia del trasferimento, il Barelli non fosse mai statoNumero registro generale 19615/2025impiegato nell’unità produttiva destinataria delle sospensioni inN umero sezionale 2361/2026Numero di raccolta generale 17972/2026CIGS, appunto perché distaccato altrove, presso una societàData pubblicazione 04/06/2026non coinvolta nella ristrutturazione e nella crisi.2.2.

Il Tribunale di Milano, per quanto qui ancora in rilievo,dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente allapercezione dei ratei di pensione già riscossi, avendo il gruppoGEDI (di cui fa parte la società [OSCURATO:SOCIETA].) risarcitol’Ente previdenziale con riguardo a detti ratei e respingeva, nelresto, la domanda dell’Istituto.3.

La Corte di Appello di Milano, investita dal gravameproposto dall’INPS, lo respingeva.4.

L’Ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazionearticolato su due doglianze.5.

Costituitosi con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoil rigetto dell’impugnazione.6.

La Procura generale ha depositato conclusioni scritte peril rigetto del ricorso.8.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.9.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 13/05/2026.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è censurata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.35 e 37 della l. n. 416 del 1981.

Parte ricorrente rimarca chel’accesso al prepensionamento postula, necessariamente, che illavoratore sia stato ammesso al trattamento di integrazionesalariale di cui all’art. 35 l. n. 416/1981, con la conseguenza chein assenza del necessario presupposto del riconoscimento deldiritto al trattamento di integrazione salariale non sussisteneppure il diritto al godimento della pensione anticipata.

L’Enteprevidenziale contesta, quindi, la correttezza della sentenza quiNumero registro generale 19615/2025in rilievo nella parte in cui ha affermato il diritto del pensionatoN umero sezionale 2361/2026Numero di raccolta generale 17972/2026alla CIGS non sussistendo alcuna incompatibilità fra cassaData pubblicazione 04/06/2026integrazione e distacco.

Riporta nel corpo del motivo, poi, ampiostralcio del decreto del Direttore generale del Ministero delLavoro e delle politiche sociali del 17.4.2014 n. 81068 (allegatoin atti) sostenendo che il pensionato non potesse esserecollocato in CIGS, in quanto giammai in concreto addetto alleunità produttive contemplate nel provvedimento ministerialeinnanzi richiamato, in virtù del disposto distacco.1.1.

Tanto basta, secondo l’assunto dell’INPS, ad affermareche, irrilevante l’accertata assenza in sede di merito dellacondotta fraudolenta della parte privata, il ricorrente non avessediritto alla collocazione in CIGS non essendo in servizio edimpiegato presso l’unità produttiva destinataria dellesospensioni.1.2.

Secondo l’Istituto il Barelli, tanto alla data del verbaledi accordo (04/08/2011) quanto a quella del provvedimentoministeriale di autorizzazione alla corresponsione deltrattamento, non era affatto impegnato presso l’unità produttivadella Manzoni di Milano per essere stato collocato in distaccopresso [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 01/06/2011; tale circostanzarenderebbe irrilevante anche ogni considerazione sullaregolarità del disposto distacco.

Afferma che nella fattispecienemmeno sarebbe applicabile l’art. 1-bis del d.l. n. 108 del2002, inserito in sede di conversione dalla l. n. 172 del 2002,tanto perché detta disposizione opererebbe solo in caso direvoca ministeriale del trattamento di CIGS e non anche nelleipotesi qui in rilievo nelle quali è in rilievo la diversa questionedel se il singolo lavoratore abbia o meno diritto ad avvalersi deltrattamento di CIGS.Numero registro generale 19615/2025Numero sezionale 2361/20262.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

La doglianza,N uinmfearot dti ir,a ccolta generale 17972/2026Data pubblicazione 04/06/2026non si confronta con la ratio della decisione e presuppone uninammissibile riesame dell’accertamento in fatto condotto dallaCorte di Appello.3.

La Corte territoriale ha affermato che il lavoratore odiernoricorrente era in servizio presso una delle unità comunqueinteressate alla riorganizzazione.

La sentenza impugnataafferma anche, a pagina 11, che il distacco si era concluso aseguito del provvedimento con cui la datrice di lavorocomunicava al Barelli la sospensione in cassa integrazione dal21/06/2012 al 27/06/2012 (cfr. pag. 12 in fondo della sentenzaimpugnata) perché – in ogni caso – con il provvedimento dicollocazione in cassa integrazione veniva revocato ilprovvedimento di distacco.4.

La conseguenza di dette affermazioni è che la partericorrente era destinataria dei provvedimenti datoriali, adottatidi intesa con il sindacato e asseverati dal verbale in sedeministeriale: detti provvedimento riguardavano anche ilavoratori comunque coinvolti nel processo di ristrutturazione,anche se in precedenza distaccati, perché i distacchi eranofunzionali al superamento della crisi e alla ristrutturazionenonché al sostegno al reddito e all’occupazione dei lavoratori.5.

Con il motivo di ricorso si fa, allora, valere una questionedi fatto, ovvero se l’odierno controricorrente fosse o meno tra ilavoratori inclusi nel provvedimento di autorizzazione alla CIGS,in base al testo del verbale di accordo siglato in sede ministerialeil 4.8.2011.

La doglianza presuppone una rivalutazione in fattodella vicenda, già compiutamente ricostruita dalla Corteterritoriale nel senso innanzi specificato, ed è per questa viainammissibile.Numero registro generale 19615/20255.1.

D’altra parte, la questione interpretativa dell’accordoN umero sezionale 2361/2026Numero di raccolta generale 17972/2026nemmeno viene dedotta per mezzo di violazione dei canoniData pubblicazione 04/06/2026interpretativi legali del contratto (artt.1362 ss. c.c.) risultando,anche per questa via, inammissibile.6.

Con il secondo motivo è denunziata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21-noniesl. n. 241 del 1990 e dell’art. 52 l. n. 88 del 1989.

L’INPSdenunzia l’erroneità della sentenza nella parte in cui haaffermato che la revoca della pensione anticipata giammaiavrebbe potuto essere disposta nel caso qui all’attenzione,stante il disposto normativo dell’art. 21-nonies della legge n.241 del 1990, laddove, nel caso di specie, la fattispecie restainvece regolata dalla disposizione di cui alla l. n. 88 del 1989,sicché, a differenza di quanto asserito nella pronunziaimpugnata, non vi sarebbe alcun termine entro il quale l’istitutopossa operare la revoca della prestazione pensionistica, salvonaturalmente l’eventuale prescrizione del diritto allarestituzione dei ratei già erogati.7.

Il secondo motivo è inammissibile stante l’inammissibilitàdel primo, poiché presuppone la fondatezza del primo motivo etende ad attaccare le ulteriori affermazioni della sentenzaimpugnata a sostegno della decisione in caso di fondatezza delprimo motivo di ricorso.8.

Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiaratoinammissibile.9.

La parte ricorrente va condannata al pagamento dellespese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00Numero registro generale 19615/2025per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% eN umero sezionale 2361/2026Numero di raccolta generale 17972/2026accessori come per legge;Data pubblicazione 04/06/2026dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 13 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO;- ricorrente -contro2026BARELLI MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati2361ANDREA ZINCONE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 253/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 02/04/2025 R.G.N. 1326/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19615/2025Numero sezionale 2361/2026il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. NPumAeOro [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 17972/2026Data pubblicazione 04/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione anticipatan.13535300 Cat. VO, con decorrenza 01/07/2012, pensioneannullata dall’Inps nel novembre 2022 con richiesta direstituzione della somma di euro 176.483,85 che si assumevaindebitamente percepita dal predetto nel periodo 1.7.2012 al30.10.2022, a seguito della cancellazione disposta dall’INPSdella contribuzione figurativa cassa integrazione guadagnistraordinaria (d’ora in avanti CIGS) (contribuzione valevolequale presupposto per l’insorgenza del diritto alla pensioneanticipata), sulla scorta delle indagini compiute dalla Procuradella Repubblica di Roma anche nei confronti del pensionato peril reato di cui all’art. 640, comma 2, c.p., con riguardo al fittiziotrasferimento o transito tra sedi o società del gruppo GEDI,proponeva ricorso di urgenza volto al ripristino della pensione.Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso con provvedimento exart. 700 c.p.c. confermato in sede di reclamo.2. L’INPS avviava il giudizio di merito per sentir accertareche il Barelli alla data di presentazione della domanda diquiescenza non possedeva i requisiti di legge per accedere alprepensionamento previsto dalla legge 416/1981 e tanto perchél’Istituto aveva legittimamente disposto la cancellazione dellacontribuzione figurativa per cassa integrazione. L’Istitutodeduceva che il lavoratore era stato trasferito ad una società instato di crisi, immediatamente distaccato presso altra società,ricollocato solo per brevissimo tempo presso la società in crisi eposto per la medesima minima durata in cassa integrazione.2.1. L’INPS deduceva ancora che, anche a voler escludere lanatura fittizia del trasferimento, il Barelli non fosse mai statoNumero registro generale 19615/2025impiegato nell’unità produttiva destinataria delle sospensioni inN umero sezionale 2361/2026Numero di raccolta generale 17972/2026CIGS, appunto perché distaccato altrove, presso una societàData pubblicazione 04/06/2026non coinvolta nella ristrutturazione e nella crisi.2.2. Il Tribunale di Milano, per quanto qui ancora in rilievo,dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente allapercezione dei ratei di pensione già riscossi, avendo il gruppoGEDI (di cui fa parte la società [OSCURATO:SOCIETA].) risarcitol’Ente previdenziale con riguardo a detti ratei e respingeva, nelresto, la domanda dell’Istituto.3. La Corte di Appello di Milano, investita dal gravameproposto dall’INPS, lo respingeva.4. L’Ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazionearticolato su due doglianze.5. Costituitosi con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoil rigetto dell’impugnazione.6. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte peril rigetto del ricorso.8. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.9. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 13/05/2026.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è censurata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.35 e 37 della l. n. 416 del 1981. Parte ricorrente rimarca chel’accesso al prepensionamento postula, necessariamente, che illavoratore sia stato ammesso al trattamento di integrazionesalariale di cui all’art. 35 l. n. 416/1981, con la conseguenza chein assenza del necessario presupposto del riconoscimento deldiritto al trattamento di integrazione salariale non sussisteneppure il diritto al godimento della pensione anticipata. L’Enteprevidenziale contesta, quindi, la correttezza della sentenza quiNumero registro generale 19615/2025in rilievo nella parte in cui ha affermato il diritto del pensionatoN umero sezionale 2361/2026Numero di raccolta generale 17972/2026alla CIGS non sussistendo alcuna incompatibilità fra cassaData pubblicazione 04/06/2026integrazione e distacco. Riporta nel corpo del motivo, poi, ampiostralcio del decreto del Direttore generale del Ministero delLavoro e delle politiche sociali del 17.4.2014 n. 81068 (allegatoin atti) sostenendo che il pensionato non potesse esserecollocato in CIGS, in quanto giammai in concreto addetto alleunità produttive contemplate nel provvedimento ministerialeinnanzi richiamato, in virtù del disposto distacco.1.1. Tanto basta, secondo l’assunto dell’INPS, ad affermareche, irrilevante l’accertata assenza in sede di merito dellacondotta fraudolenta della parte privata, il ricorrente non avessediritto alla collocazione in CIGS non essendo in servizio edimpiegato presso l’unità produttiva destinataria dellesospensioni.1.2. Secondo l’Istituto il Barelli, tanto alla data del verbaledi accordo (04/08/2011) quanto a quella del provvedimentoministeriale di autorizzazione alla corresponsione deltrattamento, non era affatto impegnato presso l’unità produttivadella Manzoni di Milano per essere stato collocato in distaccopresso [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 01/06/2011; tale circostanzarenderebbe irrilevante anche ogni considerazione sullaregolarità del disposto distacco. Afferma che nella fattispecienemmeno sarebbe applicabile l’art. 1-bis del d.l. n. 108 del2002, inserito in sede di conversione dalla l. n. 172 del 2002,tanto perché detta disposizione opererebbe solo in caso direvoca ministeriale del trattamento di CIGS e non anche nelleipotesi qui in rilievo nelle quali è in rilievo la diversa questionedel se il singolo lavoratore abbia o meno diritto ad avvalersi deltrattamento di CIGS.Numero registro generale 19615/2025Numero sezionale 2361/20262. Il motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza,N uinmfearot dti ir,a ccolta generale 17972/2026Data pubblicazione 04/06/2026non si confronta con la ratio della decisione e presuppone uninammissibile riesame dell’accertamento in fatto condotto dallaCorte di Appello.3. La Corte territoriale ha affermato che il lavoratore odiernoricorrente era in servizio presso una delle unità comunqueinteressate alla riorganizzazione. La sentenza impugnataafferma anche, a pagina 11, che il distacco si era concluso aseguito del provvedimento con cui la datrice di lavorocomunicava al Barelli la sospensione in cassa integrazione dal21/06/2012 al 27/06/2012 (cfr. pag. 12 in fondo della sentenzaimpugnata) perché – in ogni caso – con il provvedimento dicollocazione in cassa integrazione veniva revocato ilprovvedimento di distacco.4. La conseguenza di dette affermazioni è che la partericorrente era destinataria dei provvedimenti datoriali, adottatidi intesa con il sindacato e asseverati dal verbale in sedeministeriale: detti provvedimento riguardavano anche ilavoratori comunque coinvolti nel processo di ristrutturazione,anche se in precedenza distaccati, perché i distacchi eranofunzionali al superamento della crisi e alla ristrutturazionenonché al sostegno al reddito e all’occupazione dei lavoratori.5. Con il motivo di ricorso si fa, allora, valere una questionedi fatto, ovvero se l’odierno controricorrente fosse o meno tra ilavoratori inclusi nel provvedimento di autorizzazione alla CIGS,in base al testo del verbale di accordo siglato in sede ministerialeil 4.8.2011. La doglianza presuppone una rivalutazione in fattodella vicenda, già compiutamente ricostruita dalla Corteterritoriale nel senso innanzi specificato, ed è per questa viainammissibile.Numero registro generale 19615/20255.1. D’altra parte, la questione interpretativa dell’accordoN umero sezionale 2361/2026Numero di raccolta generale 17972/2026nemmeno viene dedotta per mezzo di violazione dei canoniData pubblicazione 04/06/2026interpretativi legali del contratto (artt.1362 ss. c.c.) risultando,anche per questa via, inammissibile.6. Con il secondo motivo è denunziata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21-noniesl. n. 241 del 1990 e dell’art. 52 l. n. 88 del 1989. L’INPSdenunzia l’erroneità della sentenza nella parte in cui haaffermato che la revoca della pensione anticipata giammaiavrebbe potuto essere disposta nel caso qui all’attenzione,stante il disposto normativo dell’art. 21-nonies della legge n.241 del 1990, laddove, nel caso di specie, la fattispecie restainvece regolata dalla disposizione di cui alla l. n. 88 del 1989,sicché, a differenza di quanto asserito nella pronunziaimpugnata, non vi sarebbe alcun termine entro il quale l’istitutopossa operare la revoca della prestazione pensionistica, salvonaturalmente l’eventuale prescrizione del diritto allarestituzione dei ratei già erogati.7. Il secondo motivo è inammissibile stante l’inammissibilitàdel primo, poiché presuppone la fondatezza del primo motivo etende ad attaccare le ulteriori affermazioni della sentenzaimpugnata a sostegno della decisione in caso di fondatezza delprimo motivo di ricorso.8. Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiaratoinammissibile.9. La parte ricorrente va condannata al pagamento dellespese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00Numero registro generale 19615/2025per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% eN umero sezionale 2361/2026Numero di raccolta generale 17972/2026accessori come per legge;Data pubblicazione 04/06/2026dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 13 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 17972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris