Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31844/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso ed inammissibile il ricorso del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena a lui inflitta in anni 5 di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 2, 5 n. 1 e 8 per l'omicidio stradale di quattro persone.

2. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale di Catanzaro e il difensore dell'imputato.

3. Il P.G catanzarese lamenta violazione di legge, per omessa indicazione del motivo per il quale l'aumento di pena per il reato di cui all'ultimo comma dell'art. 589-bis cod. pen. è stato determinato (partendo dalla pena di anni 3 di reclusione) nella misura di anni 4 e mesi 6 di reclusione e non nella misura massima prevista da detta disposizione (fino al triplo della pena più grave per la singola violazione) o, comunque, superiore a quella irrogata.

4. Il difensore del Salerno lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge, in relazione alla diminuzione di pena stabilita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di un quarto (da anni 6 di reclusione ad anni 4 e mesi 6) invece che di un terzo, anche in forza del divieto di reformatio in peius.

II) Mancanza di motivazione in relazione alle applicate pene accessorie e alla revoca della patente di guida, nonostante la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.

5. Il motivo proposto dal PG ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio applicato, avendo specificamente valorizzato (v. pag. 8) alcuni elementi oggettivi, favorevoli all'imputato, attinenti alla dinamica del sinistro nonché il comportamento processuale ed extraprocessuale del medesimo.

Quanto all'aumento per la continuazione, è appena il caso di rilevare che l'art. 81 cod. pen. lo prevede "fino al triplo", ponendo quindi un tetto massimo di pena che non deve essere necessariamente raggiunto dal giudice, il quale è libero di valutare un aumento inferiore al triplo sulla base di una valutazione discrezionale che, nella specie, risulta immune da vizi logico-giuridici, risultando pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità.6.

Il ricorso dell'imputato è privo di pregio.

6.1. Quanto al primo motivo, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del Salerno, nella specie non si è verificata alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Va qui ribadito, infatti, che nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (cfr. Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086 - 02; in motivazione la Corte ha sottolineato che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti).

6.2. Il secondo motivo non considera che i giudici di merito hanno offerto una motivazione in ordine alla gravità della violazione commessa dal prevenuto, elemento rilevante.ai fini della valutazione imposta dall'art. 218 cod. strada ai fini della revoca della patente, avendo accertato e dato atto del comportamento gravemente imprudente del Salerno, il quale nell'occorso violava di oltre 50 Km/h i limiti di velocità imposti sia dalla natura della strada urbana che dalle condizioni concrete di quel tratto: bagnato, curvilineo e pericoloso.

Il motivo sulle pene accessorie è stato solo genericamente prospettato e non può essere, pertanto, preso in considerazione in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso ed inammissibile il ricorso del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena a lui inflitta in anni 5 di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 2, 5 n. 1 e 8 per l'omicidio stradale di quattro persone. 2. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale di Catanzaro e il difensore dell'imputato. 3. Il P.G catanzarese lamenta violazione di legge, per omessa indicazione del motivo per il quale l'aumento di pena per il reato di cui all'ultimo comma dell'art. 589-bis cod. pen. è stato determinato (partendo dalla pena di anni 3 di reclusione) nella misura di anni 4 e mesi 6 di reclusione e non nella misura massima prevista da detta disposizione (fino al triplo della pena più grave per la singola violazione) o, comunque, superiore a quella irrogata. 4. Il difensore del Salerno lamenta quanto segue. I) Violazione di legge, in relazione alla diminuzione di pena stabilita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di un quarto (da anni 6 di reclusione ad anni 4 e mesi 6) invece che di un terzo, anche in forza del divieto di reformatio in peius. II) Mancanza di motivazione in relazione alle applicate pene accessorie e alla revoca della patente di guida, nonostante la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale. 5. Il motivo proposto dal PG ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio applicato, avendo specificamente valorizzato (v. pag. 8) alcuni elementi oggettivi, favorevoli all'imputato, attinenti alla dinamica del sinistro nonché il comportamento processuale ed extraprocessuale del medesimo. Quanto all'aumento per la continuazione, è appena il caso di rilevare che l'art. 81 cod. pen. lo prevede "fino al triplo", ponendo quindi un tetto massimo di pena che non deve essere necessariamente raggiunto dal giudice, il quale è libero di valutare un aumento inferiore al triplo sulla base di una valutazione discrezionale che, nella specie, risulta immune da vizi logico-giuridici, risultando pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità.6. Il ricorso dell'imputato è privo di pregio. 6.1. Quanto al primo motivo, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del Salerno, nella specie non si è verificata alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Va qui ribadito, infatti, che nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (cfr. Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086 - 02; in motivazione la Corte ha sottolineato che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti). 6.2. Il secondo motivo non considera che i giudici di merito hanno offerto una motivazione in ordine alla gravità della violazione commessa dal prevenuto, elemento rilevante.ai fini della valutazione imposta dall'art. 218 cod. strada ai fini della revoca della patente, avendo accertato e dato atto del comportamento gravemente imprudente del Salerno, il quale nell'occorso violava di oltre 50 Km/h i limiti di velocità imposti sia dalla natura della strada urbana che dalle condizioni concrete di quel tratto: bagnato, curvilineo e pericoloso. Il motivo sulle pene accessorie è stato solo genericamente prospettato e non può essere, pertanto, preso in considerazione in questa sede. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 maggi
Sentenza Cassazione n. 31844/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris