CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 24639/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p-c letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in parte, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (motivo n. 1 relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e, in altra parte, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (motivo n. 2 relativo alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., su cui la sentenza impugnata - pagina 3- contiene adeguata motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.