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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46550/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 26 settembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Verona il 15 febbraio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione illecita (capo A) e di cessione (capo B) di droga pesante, fatti commessi entrambi il 26 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con l'aumento per la continuazione tra i reati, alla pena stimata di giustizia, ha invece assolto l'imputato dall'accusa di cui al capo B) e in conseguenza ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta: 1) mancanza di motivazione quanto alla non applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; 2) eccessività della pena; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia impugnata è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, mentre il ricorso, redatto in forma estremamente vaga, si limita a mere contestazioni generiche del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle stesse.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 26 settembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Verona il 15 febbraio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione illecita (capo A) e di cessione (capo B) di droga pesante, fatti commessi entrambi il 26 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con l'aumento per la continuazione tra i reati, alla pena stimata di giustizia, ha invece assolto l'imputato dall'accusa di cui al capo B) e in conseguenza ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta: 1) mancanza di motivazione quanto alla non applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; 2) eccessività della pena; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia impugnata è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, mentre il ricorso, redatto in forma estremamente vaga, si limita a mere contestazioni generiche del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle stesse. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o
Sentenza Cassazione n. 46550/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris