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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 35506/2021

Testo disponibile della fonte

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e Sentenza sul ricorso iscritto al n. 4281/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e RGN 4281/14 con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n.4 per procura speciale a margine al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia n.80/13/12, depositata il 20.12.2012.

Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha Chiesto dichiararsi estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) impugnava un avviso di accertamento, emesso ai fini Iva per l'anno d'imposta 2000, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente, con riferimento alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia che la sostituzione dell'apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata per essere considerata non imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva. [OSCURATO:PERSONA] di Modena accoglieva il ricorso.

L'Ufficio impugnava la decisione e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, con sentenza n.80/13/12, depositata il 20.12.2012, conferma la decisione di primo grado.

La CTR rilevava l'assenza di anomalie e che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorchè il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorchè il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il RGN 4281/14 bene.

La CTR osservava, inoltre che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai miitari operanti.

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cessazione della sentenza, con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cessazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi dell'art. art. 6 di 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente....

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..

Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.

Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.RGN 4281/14 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.

Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente, peraltro parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato".

Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso nella Camera dì Consiglio del 29.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]. re relatore [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] L"--- [OSCURATO:PERSONA] C MACEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Sentenza sul ricorso iscritto al n. 4281/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e RGN 4281/14 con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n.4 per procura speciale a margine al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia n.80/13/12, depositata il 20.12.2012. Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha Chiesto dichiararsi estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) impugnava un avviso di accertamento, emesso ai fini Iva per l'anno d'imposta 2000, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente, con riferimento alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia che la sostituzione dell'apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata per essere considerata non imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva. [OSCURATO:PERSONA] di Modena accoglieva il ricorso. L'Ufficio impugnava la decisione e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, con sentenza n.80/13/12, depositata il 20.12.2012, conferma la decisione di primo grado. La CTR rilevava l'assenza di anomalie e che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorchè il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorchè il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il RGN 4281/14 bene. La CTR osservava, inoltre che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai miitari operanti. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cessazione della sentenza, con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cessazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi dell'art. art. 6 di 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.RGN 4281/14 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente, peraltro parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Camera dì Consiglio del 29.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]. re relatore [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] L"--- [OSCURATO:PERSONA] C MACEL
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