CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25460/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA] s.d.f.), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dal Ph.D. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Cagliari, giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, via Licia n. 44, presso lo Oggetto: Mutuo –Giudizio di rinvio –principio di diritto studio dell’ultimo difensore nonché agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P.I. 10810700152), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Cagliari, giusta procura speciale in calce controricorso e d ele ttivamente domiciliata in Roma, v iale di [OSCURATO:PERSONA] n . 15, presso lo studio dell'Avv . [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di a ppello di Cagliari n. 531/2018, pubblicata il 6 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - [OSCURATO:SOCIETA]. , con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 3 luglio 2001 dal Presidentedel Tribunale di Cagliari, su richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di £ 1.165.996.401, oltre interessimaturati successivamente al 26 aprile 2001, a titolo di rimborso dei finanziamenti di cui alle lettere contratto in data 29 maggio 1985 e 7 aprile 1987 e all'atto di consolidamento del debito del 15 novembre 1994 , che veniva respinta, salvo dichiarare la prescrizione degli interessi maturati nel periodo antecedente l'ultimo quinquennio anteriore alla domanda giudiziale. Dichiarò, per il resto, tardiva –in quanto formulata dagli opponenti soltanto in comparsa conclusionale - l'eccezione di difetto di titolarità del credito da parte della banca intimante, creditrice essendo invece la Regione Autonoma della Sardegna; confermò l'avvenuta stipula di due contratti di mutuo, per £ 287.610.000 e £ 61.140.000, con la [OSCURATO:SOCIETA], in favoredella quale erano stati anche eseguiti rimborsi parziali; confermò altresì la legittimità del tasso degliinteressi applicato; - in virtù di gravame interposto dalla banca (e per essa dalla procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte di appello di Cagliari , nella resistenza degli appellati, che propon evano anche appello incidentale,ha respinto l'appello principale c on il quale veniva contestata la statuita prescrizione, ed ha accolto l'appello incidentale degli originari opponenti, che avevano rinnovato innanzitutto la contestazione della titolarità d el credito da parte della banca intimante , ritenendo che gli opponenti, nel contestare che la banca potesse agire in via monitoria, non essendo titolare del credito, avesserosollevato una questione di difetto di legitimatio ad causam , rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. Nel merito ha poi ritenuto che effettivamente il credito in questione spettasse alla Regione, alla luce del disposto della leggeregionale sarda 18 marzo 1964, n. 8 sulla concessione di contributi regionali per le imprese alberghiere - in base alla quale erano stati erogati i finanziamenti - e in particolare dell'art. 1, in base al quale «E' costituito, presso uno o più istituti di credito abilitati od incaricati dell'esercizio del credito alberghiero e turistico, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna»; dell'art. 6, secondo cui «A favore di coloro che beneficiano delle provvidenze previste dalle leggi nazionali in materia di credito alberghiero e turistico, l'Amministrazione regionale può concedere un'anticipazione integrativa fino alla concorrenza massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile»; dell'art. 8, che prevedeva la presentazione delle relative d omande all'assessorato regionale al turismo; dell'art. 10, che prevedeva la concessione del contributo con decreto dell'assessore regionale al turismo di concerto con l'assessore alle finanze; e soprattutto dell'art. 14, che attribui va agli istituti di credito appositamente convenzionati con laRegione il solo controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e la destinazione delle sommeanticipate, mentre riservava agli assessori regionali predetti la decisione sulle azioni, anche giudiziarie, di recupero da intraprendere a carico dei beneficiari morosi. Per la Corte d'appello, i versamenti dei debitori ricevuti dalla banca si giustificavano con la qualità di quest'ultima di mandatariadella Regione, in nome e per conto della quale avevaerogato i finanziamenti; - l a [OSCURATO:SOCIETA]. propo neva ricorso per cassazione con due motivi, cui gli intimati resistevano con controricorso; - con sentenza n. 17385 del 2015 la Prima S ezione di questa Corte ha accolto il solo secondo mezzo affermando il principio di diritto secondo il quale «la legge regionale della Sardegna 18 marzo 1964, n. 8 non prevede che gli istituti di credito convenzionati con la Regione,per la gestione del fondo di cui all'art. 1, agiscano in rappresentanza della Regione stessa e che, pertanto, il credito di restituzione dei finanziamenti erogati spetti a quest'ultima e non ai primi» con conseguente rinvio al giudice del merito per la pronuncia; - riassunto il giudizio da entrambe le parti, in sede di rinvio, laCorte di appello di Cagliari ha in primo luogo ritenuto che, sulla base del principio affermato dalla Corte di legittimità, la banca andava riconosciuta legittimata a richiedere la restituzione delle somme erogate a mutuo e di cui gli originari opponenti si erano resi inadempienti, per cui andava riconosciuto l’importo ingiunto ai debitori di euro 180.114,34, indicando la documentazione allegata al giudizio monitorio la prova del credito, indicando il solo capitale scaduto, cui dovevano essere aggiunti gli interessi contrattuali, per avere i debitori effettuato versamenti a solo titolo di interessi e di preammortamento. Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato la prescrizione degli interessi maturati nel periodo antecedente al 17.07.1999, per avere la Banca nel fascicolo allegato al giudizio in Tribunale, sotto la numerazione doc. 6 e 8, le lettere interruttive della prescrizione, in particolare le raccomandate del 05.02.2001 e del 08.07.1999, tutte con unita cartolina di ricevimento della comunicazione; - anche quest’ultima decisione è stata impugnata da i [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a due motivi , cui ha resistito con controricorso la banca [OSCURATO:SOCIETA]., contenente anche un sostanziale unico motivo di ricorso incidentale; - in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 366 n. 2 c.p.c. per non essere stata indicata la sentenza impugnata o parti della medesima. Essa è infondata essendo la sentenza stessa chiaramente indicata sia nell'epigrafe del ricorso sia nello svolgimento dello stesso sia nell'elenco degli allegati che segue le conclusioni. Come questa Corte ha più volte affermato, "l'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione" (v. Cass., S ez . Un., 10 dicembre 2001 n. 15603), essendo questa "configurabile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata" (v. Cass. 8 gennaio 2016 n. 138; Cass. 24 marzo 2009 n. 7053; Cass. 2dicembre 2004 n. 22661;Cass. 2 aprile 2002 n. 4661) ; - venendo al merito, con il primo motivo i ricorrent i principali lamentano la violazione e la falsa applicazione d ell’art. 384 c.p.c. per avere il giudice del rinvio disatteso quanto statuito da codesta Corte di cassazione con la sentenza di parziale annullamento con rinvio della decisione di appello, omettendo totalmente di procedere all’esame della lex specialis contenuta nella Convenzione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Autonoma della Sardegna, limitandosi a riferire quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine all’interpretazione della legge regionale n. 8 del 1964. La censura non può trova ingresso. Come si ricava dalla lettura della motivazione della sentenza del giudice di rinvio, la Corte di appello, sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17385/2015, verificato che non vi era alcuna contestazione circa la esistenza del rapporto obbligatorio fra le parti in relazione ai due contratti di mutuo del 1985 e del 1987, ha riconosciuto la legittimazione attiva della Banca ed è passata all’esame nel merito delle questioni poste dalla difesa degli opponenti, essendo questo l'accertamento specificamente devoluto al giudice di rinvio, ed essenziale ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda monitoria, che si fondava sul presupposto che gli opponenti avesse ro concluso contratti di finanziamento facendo ricorso al credito agevolato destinato dalla Regione Sardegna alle aziende alberghiere ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964. Al riguardo va ricordato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza dicassazione (Cass. n. 15952 del 2006; Cass.n. 211564del 2005, secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere nésindacata né elusa dal giudice di rinvio, di guisa che non èpossibile compiere un nuovo e diverso accertamento dei fattiche siano stati acc ertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento). Inoltre , è stato ribadito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazionein ordine a punti decisivi della controversia, ovvero perentrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principiodi diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fat ti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata,ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applica zione del principio di diritto, può comportare lavalutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché lavalutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartit e dalla decisione di legittimità (Cass. n.448 del 2020; Cass. n. 17790 del 2014; Cass. n. 27737del 2019). Poste tali premesse, si rileva che la critica dei ricorrenti di cui al motiv o in esame non attinge quindi specificamente la conclusionecui è pervenuto il giudice del rinvio. Nella specie la sentenza di appello è stata evidentemente cassata per violazione di legge, e ciò in quanto, pur avendo riconosciuto che l’erogazione dei finanziamenti era avvenuta sulla base delle agevolazioni previste da legge regionale, il giudice dell’appello – andando di contrario avviso rispetto al giudice di prime cure – aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva della banca a chiedere il pagamento dei ratei e degli interessi, con ciò facendo venire meno anche le statuizioni di merito. Orbene, r ileva il Collegio che s ulla base d elle premesse del proprio iter argomentativo il giudice di rinvio ha correttamente individuato quale fosse l'oggetto dell 'accertamento demandatogli (l’esistenza del finanziamento e l’obbligazione della sua restituzione). I ricorrent i , infatti, impugnando tale capo, reitera no le medesime deduzioni difensive già svolte dinanzi alla Corte d'appello in sede di rinvio, e prima an cora con l’opposizione dinanzi al giudice di prime cure, e prospetta no una diversa valutazione delle risultanze interpretative della disciplina normativa invocata, più confacente alle proprie esigenze, ma contrastante con quella fatta propria dai giudici di merito, così riproponendo questioni fattuali che sono già statesottoposte al vaglio dei giudici di legittimità. Infatti, la Corte di cassazione ha esaminato la normativa ed ha disatteso le conclusioni interpretative formulate dai ricorrenti con riguardo alla legittimazione attiva della Banca , concludendo, in esito all'esame delle norme sulla base delle quali era stato erogato il finanziamento in questione, giungendo a concludere che il credito azionato fosse esistente e ricompreso traquelli erogati dalla Banca; - con il secondo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002 per avere il giudice del rinvio condannato alle spese di lite e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato la parte vittoriosa del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Il motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato in materia il seguente principio di diritto: «In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass., Sez.Un., n. 32096 del 2022). Unavolta chiarito che la vittoria nel giudizio di cassazione non solo non garantisce alla parte la ripetizione delle relative spese, il medesimo principio vale anche per la fase di rinvio, giacchè neanche la sottrae al rischio della condanna in favore della controparte. Invero, la cassazione con rinvio, qualora, come nel caso in esame, sia avvenuta per ragioni che non pregiudicano il potere del giudice di rinvio di decidere il merito della causa, non vale ad escludere l’iniziale manifesta infondatezza della pretesa e quindi del correlativo potere del giudice di rinvio di disporre la condanna alle spese secondo soccombenza. I l giudice di rinvio aveva il potere di decidere delle spese, sia di quel giudizio, che dei giudizi precedenti aventi il medesimo oggetto. E’ principio di diritto affermato da questa Corte che in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo (Cass. n. 1407del 2020). Nel caso presente la part e soccombent e ne l precedent e grad o di appello, ossia l a banca [OSCURATO:SOCIETA]., è risultat a vittoriosaall'esito del giudizio di rinvio; - passando all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, con lo stesso la Banca deduce la contraddittorietà della decisione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere ritenuto prescritti gli interessi maturati in epoca antecedente al 17.07.1999 pur riconoscendo l’invio di lettere interruttive del termine e considerato che i mutui erano stati stipulati nel maggio 1985 e nell’aprile 1987, il contratto di consolidamento solo nel novembre 1994, per cui le raccomandate del 08.07.1999 e del 05.02.2001 valevano ad interrompere tempestivamente una qualsiasi prescrizione. La modalità di esposizione de l motiv o ed i l suo contenut o determinano la necessità di fare alcune precisazioni. E' vero che questa Corte di cassazione ha fissato il principio secondo cui nel ricorso per cassazione il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assum ono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (v. Cass.n. 9470 del 2008; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 18021 del 2016). Tuttavia , è anche stato precisato (v. Cass. n. 976 del 2008; Cass., Sez. U n . , n. 7770 del 2009 ; Cass., Sez. Un., n. 9100 del 2015) ma è stato altresì affermato che va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi con l’unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fattoqualora, però, sia palesato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica. È quanto è avvenuto nel caso in esame, dove il ricorrente ha denunciato, innanzi tutto, la violazione di una regola di diritto dal medesimo ravvisata nell'interpretazione che la sentenza impugnata ha adottato delle norme applicabili quanto alla prescrizione degli interessi nel contratto di mutuo, tale da far ritenere che il precetto normativo invocato non sia compatibile con la fattispecie concreta. Concettualmente separata è, poi, la questione di fatto, sulla quale si incentra l'altra parte del motivo lamentando la motivazione apparente in ordine al tempo d i stipula dei contrat ti di mutuo e quello di consolidamento con le raccomandate inviate per interrompere la prescrizione. Deve, quindi, preliminarmente essere ravvisata nel motivo anche una denuncia di violazione di legge come sopra individuata. Tanto chiarito, va affrontata i n primo luogo la questione dell'applicabilità alla specie del termine breve, quinquennale, di prescrizione, stabilito nell'art. 2948 n. 4 c.c. Al riguardo, deve osservarsi, in generale, che secondo il costante orientamento di questa Corte, "la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo" (Cass. n. 4232 del 2023; Cass. n. 18951 del 2013; Cass. n. 12140 del 2006; Cass. n. 17197 del 2012). Peraltro, con riferimento al contratto di mutuo, deve rilevarsi che la rateizzazione dell'unico debito contratto con la banca non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa (v. in termini, Cass. n. 1110 del 1994). Passando, quindi, alla ulteriore questione sollevata nel motivo di ricorso, relativa alla carenza di motivazione, i giudici del merito, dopo avere ritenuto sussistente (e non prescritto) il diritto del creditore a conseguire gli interessi , stante l’allegazione al fascicolo di Tribunale da parte della Banca, sotto la numerazione doc.ti 6 e 8, di lettere interruttive della prescrizione “e segnatamente raccomandate del 5 febbraio 2001 e 8 luglio 1999, tutte con unita cartolina di ricevimento della comunicazione”, hanno affermato che la prescrizione si doveva fare risalire ad epoca anteriore al 17.07.1999, data di prima notifica della banca. Certamente la quantificazione degli interessi spettant i al creditore, anche in caso di mora debendidel debitore, contiene un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ma ciò non significa che sul punto il giudice del merito non incontri limiti di sorta e che la sua pronunzia non sia soggetta ad alcun vaglio di questa Corte regolatrice laddove, come nel caso di specie, la motivazione risulti apparente perché non consente di cogliere il riscontro del computo effettuato con riguardo all'enunciazione dei principi di diritto affermati. La deduzione in esame, peraltro, non solo - come sopra dimostrato -è ammissibile, ma è anche fondata. All’esito, il ricorso principale deve essere rigettato, accolto quello incidentale. La sentenza va cassata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, con rinvio alla stessa Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per il riesame della questione degli interessi alla luce dei principi sopra esposti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Poiché il ricorso p rincipale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei soli ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta to quello principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussist