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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11985/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO, nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 30/06/2022 quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 56, 629, 416-bis. / cod. pen. (capi 1), 4), 5) 6).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge, nonché illogicità e mancanza della motivazione quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato oggetto di imputazione provvisoria ex art. 416-bis cod. pen.; ricorre un'adesione del tutto acritica alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la chiamata in correità è del tutto generica ed aspecifica e il Tribunale ha omesso di motivare quanto alla ricorrenza di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni predette, non emergendo di fatto nulla quanto alla compartecipazione del Patanè alla consorteria criminale indagata e al suo ruolo di vertice; anche le attività di captazione telefonica ed ambientale sono del tutto irrilevanti quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]; sono state di fatto del tutto travisate nella loro portata dal Tribunale di Catania specialmente quanto al ruolo ricoperto dallo stesso (con particolare riferimento alla conversazione al progressivo 2891 e 2892 del 16/04/2019 ed alle dichiarazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è alcun elemento per poter sostenere la ricorrenza di una adeguata provvista indiziaria quanto al ruolo di promotore della associazione per delinquere indagata in capo al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 4); non risulta in concreto alcun elemento per poter ritenere la ricorrenza di una insistente attività di minaccia a fine di estorsione nei confronti dei fratelli Russo; dalle intercettazioni non si desume alcuna minaccia posta in essere dal Patanè e l'attività di indagine ha permesso di captare la presenza del Patané presso l'esercizio del Russo in due sole occasioni, tra l'altro a distanza di tre mesi l'una dall'altra come dimostrano le intercettazioni del 19/06/2019 e del 06/09/2019, mentre l'incontro in Piazza tra il Patanè e il [OSCURATO:PERSONA] si concretizza solo quattro giorni dopo in data 10/09/2019, senza che tuttavia siano emersi elementi sintomatici dell'estorsione contestata; anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e in particolare del Vinciguerra e del [OSCURATO:PERSONA], non si possono ritenere conferenti con la contestazione provvisoria.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 5) ai danni della ditta Costanzo, titolari della ditta di video giochi in assenza di elementi di riscontro e di due sole intercettazioni (progressivi 1774 e 1775 del 04707/2019) nell'ambito della quali il Patanè dialoga con tale Leonardi, titolare del bar dove sono posti i video giochi riferibili alla ditta Costanzo; il Patanè manifesta esclusivamente il suo disappunto nei confronti dei Costanzo per non averlo incontrato, ma non è dato desumere per quale ragione il Patanè meditasse di asportare i videogiochi al fine di convincere gli imprenditori in questione a dargli appuntamento; i toni accesi delle conversazioni, seppure riferibili ad una ideazione di natura illecita, si scontrano con la mancata realizzazione di qualsiasi azione in tal senso da parte del Patanè.

La contraddittorietà della motivazione emerge anche dal fatto che sarà altro soggetto, coindagato nel capo 5), tale Messina, che mai ha interloquito con il [OSCURATO:PERSONA], in assenza di ordini e indicazioni da parte dello stesso, ad incontrare in data 22/08/2019 presso il garage della sua abitazione uno dei Costanzo, senza alcun collegamento con il Patanè.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al capo 6) della rubrica; l'ipotizzata estorsione in danno dei Permisi; la ricostruzione della vicenda è affidata a due intercettazioni intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; seppure i toni tra il Patanè e il nipote Motta sembrino minacciosi e verosimilmente afferenti ad una richiesta illecita, tale dialogo non si manifesterà mai in concreto come una richiesta di pizzo, tanto che il Patanè non incontrerà mai la persona offesa; la motivazione è una congettura priva di riscontro.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni che sfociano per la loro modalità di articolazione nell'evidente genericità non essendo realmente correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare.

3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Patanè, in assenza di valide allegazioni in senso contrario.

Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle condotte imputate al Patanè, motivando esplicitamente in ordine all'identificazione dello stesso (effettuato in modo specifico dal Vinciguerra, Porto e [OSCURATO:PERSONA]), chiarendo il contesto nell'ambito del quale si concretizzava la sua condotta partecipativa con ruolo di vertice, il suo ruolo nella associazione dallo stesso capeggiata a livello locale (in tal senso in modo puntuale le dichiarazioni del Vinciguerra), il coinvolgimento del ricorrente in attività a carattere chiaramente estorsivo, caratterizzate dalla tipica forza di persuasione derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa di riferimento, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] era oggettivamente riconosciuto come vertice locale, gestore degli interessi della cosca, anche mediante una serie di attività delegate a soggetti a lui sottoposti, come il fratello Mario, il nipote Motta e il delegato Messina.

Nel considerare i rilevanti elementi, che vanno a comporre la provvista indiziaria a carico del ricorrente, il Tribunale del riesame articola un ragionamento ampio, supportato da dichiarazioni che si riscontrano tra loro, e trovano conferma nelle captazioni anche tra soggetti terzi, con collocazione temporale delle attività imputate assolutamente specifica ( si vedano in tal senso le dichiarazioni del Vinciguerra in ordine al coordinamento delle attività della consorteria criminale anche durante lo stato di detenzione da parte del Patanè mediante il coinvolgimento della moglie e del Brancato).

5. Si palesa in tal senso l'assoluta genericità del primo motivo di ricorso che nel sostenere l'appiattita considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la travisata considerazione degli esiti captativi, omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza, considerando gli elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valse ad identificare senza alcun dubbio il ricorrente come partecipe con ruolo di vertice a livello locale nel territorio oggetto di indagine dell'associazione, che la portata delle captazioni a conferma della sua funzione apicale, quale capo riconosciuto, anche considerato il tenore delle captazioni, ricostruito in modo logico e persuasivo dal Tribunale, con motivazione ampia, con la quale, di fatto, il ricorrente non si confronta limitandosi a reiterare i motivi già proposti in sede di riesame, senza reale confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso, ed anzi propone una lettura parcellizzata dell'ordinanza predetta.

Manca poi totalmente il richiamo, esplicitamente sottolineato in motivazione dal Tribunale del riesame, agli accertamenti definitivi a carico del Patanè, sempre per associazione per delinquere di stampo mafioso, oltre all'approfondita considerazione delle captazioni, estremamente significative, di soggetti terzi come il Leonardi e il Motta, nonché con il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Nell'articolare i propri motivi il Patanè non ha fatto che altro che proporre una lettura alternativa degli elementi ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale del riesame.

6. Il Tribunale, infatti, richiama e considera una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del Patanè nell'ambito dell'imputazione ascritta.

In tal senso, con coerenza anche metodologica, il Tribunale ha richiamato le articolate e complesse attività, anche tecniche, che portavano all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], oltre ad una serie di rilevanti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che hanno rappresentato compiuto riscontro del contesto criminale indagato e della particolare struttura dell'associazione per delinquere nell'ambito della quale doveva essere inquadrata la condotta posta in essere dal ricorrente con funzione di promotore.

Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell'odierno ricorrente.

La particolare rilevanza dell'elemento intenzionale, desumibile dalle condotte poste in essere per un arco di tempo rilevante, con particolare intensità e costanza, le allarmanti modalità della condotta emergenti dai dialoghi intercettati e di fatto riconosciute dalle stesse allegazioni difensive, sono tutti elementi che hanno portato il Tribunale del riesame, in coerenza con quanto già affermato nell'ordinanza genetica, a superare, con dovizia di argomenti e in base ad una piena ed esplicita considerazione, gli elementi oggetto di deduzione difensiva.

Il Tribunale, infatti, nel ricostruire adeguatamente il ruolo di promotore dell'associazione per delinquere del Patanè, tenuto conto degli esiti captativi, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890-01).

Il Tribunale del riesame, conformemente all'ordinanza genetica, ha con motivazione lineare e persuasiva ricostruito il costante interessamento del Patanè alle attività estorsive nell'interesse della cosca di riferimento, l'organizzazione delle attività poste in essere da altri a tal fine, il ruolo di risolutore delle problematiche nell'interesse della consorteria criminale, come emerso non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori, ma anche dalle captazioni relative a soggetti terzi, come il Leonardi e il Quattrocchi.

In concreto, dunque, sul punto la difesa, contestando la portata delle captazioni tra questi soggetti si è limitata a proporre una mera lettura in senso alternativo delle stesse.

Ciò posto, è opportuno ricordare, allora, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).

E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01).

Il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-01, in motivazione; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414- 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398-01).

Avuto specifico riguardo al reato ex art. 416- bis cod. pen., è stato da ultimo ribadito che «i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati [...] sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria» (così Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590).

6.1. Deve essere, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso in tema di gravità indiziaria atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sopra richiamati, acquisite in sede d'indagine, e con riferimento alla documentazione acquisita e all'attività d'indagine espletata, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato, senza alcuna illogicità, il contesto e il ruolo del Patanè, le modalità con le quali si giungeva all'identificazione dello stesso, nonché la costanza e protrazione della condotta nel tempo, attesa la portata e ampiezza, oltre che capillare diffusività delle attività illecite poste in essere.

Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva di illogicità, dal Tribunale del riesame.

6.2. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha lamentato ancora una volta la genericità degli elementi posti a base delle imputazioni provvisorie a titolo di estorsione tentata aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. di cui ai capi 4),5),6).

Appaiono, in tal senso, estremamente espliciti ed indicativi gli elementi, logicamente ricostruiti dal Tribunale del riesame sulla base delle captazioni, che hanno coinvolto il Patanè, il Quattrocchi, il Leonardi ed il Motta.

Nelle proprie argomentazioni il ricorrente, in modo del tutto reiterativo, tra l'altro, non fa altro che proporre una lettura alternativa dell'esito di tali attività rispetto a quella realizzata dal Tribunale del riesame, attività non consentita in questa sede.

Nel ricostruire i singoli episodi contestati, con argomentazioni logiche e persuasive, Il Tribunale del riesame ha richiamato compiutamente una serie di elementi estremamente significativi, ha sottolineato come ciascuno dei collaboratori ha riconosciuto il ricorrente, attribuendogli un ruolo di assoluto rilievo, caratterizzato dall'assumere egli stesso le determinazioni relative all'organizzazione interna dell'associazione nel suo territorio di competenza, con suddivisione dei ruoli e comminatoria di sanzioni, attività svolta dallo stesso anche durante la propria detenzione e riattivata pienamente una volta scarcerato, come dimostravano le attività coordinate dallo stesso al fine di consolidare l'ambito delle estorsioni, con argomentazioni esplicite emerse durante le captazioni sia con riferimento ai Russo, che ai Costanzo che al Pennisi.

Dunque, un insieme di attività reiterate, articolate organizzate, poste in essere in un periodo temporale ampio ricostruito sia atteso il significato delle dichiarazioni dei collaboratori che ad esito della logica valutazione delle captazioni.

E d'altra parte nella considerazione articolata del Tribunale, sono le parole stesse del Patanè (nella conversazione del 04/07/2019 progr. 1776) a rendere evidente, manifesto, il potere dello stesso, la violenza minacciata e l'intimidazione, conseguente al suo inserimento, con funzione di vertice, nella consorteria criminale indagata.

Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, dando una lettura parziale e parcellizzata della motivazione, tanto da non citare l'insieme di decisioni giudiziarie dalle quali il ricorrente è stato già ampiamente interessato proprio in considerazione della sua partecipazione con ruolo di vertice nella consorteria criminale di riferimento (anche in considerazione della cautele dallo stesso assunte per non essere intercettato, e al tenere un ruolo defilato).

8. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano, in conclusione, la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzate da evidente intensità, organizzate e coordinate nell'ambito dell'associazione per delinquere contestata.9.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO, nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 30/06/2022 quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 56, 629, 416-bis. / cod. pen. (capi 1), 4), 5) 6). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge, nonché illogicità e mancanza della motivazione quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato oggetto di imputazione provvisoria ex art. 416-bis cod. pen.; ricorre un'adesione del tutto acritica alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la chiamata in correità è del tutto generica ed aspecifica e il Tribunale ha omesso di motivare quanto alla ricorrenza di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni predette, non emergendo di fatto nulla quanto alla compartecipazione del Patanè alla consorteria criminale indagata e al suo ruolo di vertice; anche le attività di captazione telefonica ed ambientale sono del tutto irrilevanti quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]; sono state di fatto del tutto travisate nella loro portata dal Tribunale di Catania specialmente quanto al ruolo ricoperto dallo stesso (con particolare riferimento alla conversazione al progressivo 2891 e 2892 del 16/04/2019 ed alle dichiarazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è alcun elemento per poter sostenere la ricorrenza di una adeguata provvista indiziaria quanto al ruolo di promotore della associazione per delinquere indagata in capo al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 4); non risulta in concreto alcun elemento per poter ritenere la ricorrenza di una insistente attività di minaccia a fine di estorsione nei confronti dei fratelli Russo; dalle intercettazioni non si desume alcuna minaccia posta in essere dal Patanè e l'attività di indagine ha permesso di captare la presenza del Patané presso l'esercizio del Russo in due sole occasioni, tra l'altro a distanza di tre mesi l'una dall'altra come dimostrano le intercettazioni del 19/06/2019 e del 06/09/2019, mentre l'incontro in Piazza tra il Patanè e il [OSCURATO:PERSONA] si concretizza solo quattro giorni dopo in data 10/09/2019, senza che tuttavia siano emersi elementi sintomatici dell'estorsione contestata; anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e in particolare del Vinciguerra e del [OSCURATO:PERSONA], non si possono ritenere conferenti con la contestazione provvisoria. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 5) ai danni della ditta Costanzo, titolari della ditta di video giochi in assenza di elementi di riscontro e di due sole intercettazioni (progressivi 1774 e 1775 del 04707/2019) nell'ambito della quali il Patanè dialoga con tale Leonardi, titolare del bar dove sono posti i video giochi riferibili alla ditta Costanzo; il Patanè manifesta esclusivamente il suo disappunto nei confronti dei Costanzo per non averlo incontrato, ma non è dato desumere per quale ragione il Patanè meditasse di asportare i videogiochi al fine di convincere gli imprenditori in questione a dargli appuntamento; i toni accesi delle conversazioni, seppure riferibili ad una ideazione di natura illecita, si scontrano con la mancata realizzazione di qualsiasi azione in tal senso da parte del Patanè. La contraddittorietà della motivazione emerge anche dal fatto che sarà altro soggetto, coindagato nel capo 5), tale Messina, che mai ha interloquito con il [OSCURATO:PERSONA], in assenza di ordini e indicazioni da parte dello stesso, ad incontrare in data 22/08/2019 presso il garage della sua abitazione uno dei Costanzo, senza alcun collegamento con il Patanè. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al capo 6) della rubrica; l'ipotizzata estorsione in danno dei Permisi; la ricostruzione della vicenda è affidata a due intercettazioni intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; seppure i toni tra il Patanè e il nipote Motta sembrino minacciosi e verosimilmente afferenti ad una richiesta illecita, tale dialogo non si manifesterà mai in concreto come una richiesta di pizzo, tanto che il Patanè non incontrerà mai la persona offesa; la motivazione è una congettura priva di riscontro. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni che sfociano per la loro modalità di articolazione nell'evidente genericità non essendo realmente correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare. 3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Patanè, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle condotte imputate al Patanè, motivando esplicitamente in ordine all'identificazione dello stesso (effettuato in modo specifico dal Vinciguerra, Porto e [OSCURATO:PERSONA]), chiarendo il contesto nell'ambito del quale si concretizzava la sua condotta partecipativa con ruolo di vertice, il suo ruolo nella associazione dallo stesso capeggiata a livello locale (in tal senso in modo puntuale le dichiarazioni del Vinciguerra), il coinvolgimento del ricorrente in attività a carattere chiaramente estorsivo, caratterizzate dalla tipica forza di persuasione derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa di riferimento, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] era oggettivamente riconosciuto come vertice locale, gestore degli interessi della cosca, anche mediante una serie di attività delegate a soggetti a lui sottoposti, come il fratello Mario, il nipote Motta e il delegato Messina. Nel considerare i rilevanti elementi, che vanno a comporre la provvista indiziaria a carico del ricorrente, il Tribunale del riesame articola un ragionamento ampio, supportato da dichiarazioni che si riscontrano tra loro, e trovano conferma nelle captazioni anche tra soggetti terzi, con collocazione temporale delle attività imputate assolutamente specifica ( si vedano in tal senso le dichiarazioni del Vinciguerra in ordine al coordinamento delle attività della consorteria criminale anche durante lo stato di detenzione da parte del Patanè mediante il coinvolgimento della moglie e del Brancato). 5. Si palesa in tal senso l'assoluta genericità del primo motivo di ricorso che nel sostenere l'appiattita considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la travisata considerazione degli esiti captativi, omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza, considerando gli elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valse ad identificare senza alcun dubbio il ricorrente come partecipe con ruolo di vertice a livello locale nel territorio oggetto di indagine dell'associazione, che la portata delle captazioni a conferma della sua funzione apicale, quale capo riconosciuto, anche considerato il tenore delle captazioni, ricostruito in modo logico e persuasivo dal Tribunale, con motivazione ampia, con la quale, di fatto, il ricorrente non si confronta limitandosi a reiterare i motivi già proposti in sede di riesame, senza reale confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso, ed anzi propone una lettura parcellizzata dell'ordinanza predetta. Manca poi totalmente il richiamo, esplicitamente sottolineato in motivazione dal Tribunale del riesame, agli accertamenti definitivi a carico del Patanè, sempre per associazione per delinquere di stampo mafioso, oltre all'approfondita considerazione delle captazioni, estremamente significative, di soggetti terzi come il Leonardi e il Motta, nonché con il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Nell'articolare i propri motivi il Patanè non ha fatto che altro che proporre una lettura alternativa degli elementi ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale del riesame. 6. Il Tribunale, infatti, richiama e considera una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del Patanè nell'ambito dell'imputazione ascritta. In tal senso, con coerenza anche metodologica, il Tribunale ha richiamato le articolate e complesse attività, anche tecniche, che portavano all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], oltre ad una serie di rilevanti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che hanno rappresentato compiuto riscontro del contesto criminale indagato e della particolare struttura dell'associazione per delinquere nell'ambito della quale doveva essere inquadrata la condotta posta in essere dal ricorrente con funzione di promotore. Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell'odierno ricorrente. La particolare rilevanza dell'elemento intenzionale, desumibile dalle condotte poste in essere per un arco di tempo rilevante, con particolare intensità e costanza, le allarmanti modalità della condotta emergenti dai dialoghi intercettati e di fatto riconosciute dalle stesse allegazioni difensive, sono tutti elementi che hanno portato il Tribunale del riesame, in coerenza con quanto già affermato nell'ordinanza genetica, a superare, con dovizia di argomenti e in base ad una piena ed esplicita considerazione, gli elementi oggetto di deduzione difensiva. Il Tribunale, infatti, nel ricostruire adeguatamente il ruolo di promotore dell'associazione per delinquere del Patanè, tenuto conto degli esiti captativi, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890-01). Il Tribunale del riesame, conformemente all'ordinanza genetica, ha con motivazione lineare e persuasiva ricostruito il costante interessamento del Patanè alle attività estorsive nell'interesse della cosca di riferimento, l'organizzazione delle attività poste in essere da altri a tal fine, il ruolo di risolutore delle problematiche nell'interesse della consorteria criminale, come emerso non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori, ma anche dalle captazioni relative a soggetti terzi, come il Leonardi e il Quattrocchi. In concreto, dunque, sul punto la difesa, contestando la portata delle captazioni tra questi soggetti si è limitata a proporre una mera lettura in senso alternativo delle stesse. Ciò posto, è opportuno ricordare, allora, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). Il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-01, in motivazione; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414- 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398-01). Avuto specifico riguardo al reato ex art. 416- bis cod. pen., è stato da ultimo ribadito che «i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati [...] sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria» (così Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590). 6.1. Deve essere, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso in tema di gravità indiziaria atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sopra richiamati, acquisite in sede d'indagine, e con riferimento alla documentazione acquisita e all'attività d'indagine espletata, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato, senza alcuna illogicità, il contesto e il ruolo del Patanè, le modalità con le quali si giungeva all'identificazione dello stesso, nonché la costanza e protrazione della condotta nel tempo, attesa la portata e ampiezza, oltre che capillare diffusività delle attività illecite poste in essere. Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva di illogicità, dal Tribunale del riesame. 6.2. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente ha lamentato ancora una volta la genericità degli elementi posti a base delle imputazioni provvisorie a titolo di estorsione tentata aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. di cui ai capi 4),5),6). Appaiono, in tal senso, estremamente espliciti ed indicativi gli elementi, logicamente ricostruiti dal Tribunale del riesame sulla base delle captazioni, che hanno coinvolto il Patanè, il Quattrocchi, il Leonardi ed il Motta. Nelle proprie argomentazioni il ricorrente, in modo del tutto reiterativo, tra l'altro, non fa altro che proporre una lettura alternativa dell'esito di tali attività rispetto a quella realizzata dal Tribunale del riesame, attività non consentita in questa sede. Nel ricostruire i singoli episodi contestati, con argomentazioni logiche e persuasive, Il Tribunale del riesame ha richiamato compiutamente una serie di elementi estremamente significativi, ha sottolineato come ciascuno dei collaboratori ha riconosciuto il ricorrente, attribuendogli un ruolo di assoluto rilievo, caratterizzato dall'assumere egli stesso le determinazioni relative all'organizzazione interna dell'associazione nel suo territorio di competenza, con suddivisione dei ruoli e comminatoria di sanzioni, attività svolta dallo stesso anche durante la propria detenzione e riattivata pienamente una volta scarcerato, come dimostravano le attività coordinate dallo stesso al fine di consolidare l'ambito delle estorsioni, con argomentazioni esplicite emerse durante le captazioni sia con riferimento ai Russo, che ai Costanzo che al Pennisi. Dunque, un insieme di attività reiterate, articolate organizzate, poste in essere in un periodo temporale ampio ricostruito sia atteso il significato delle dichiarazioni dei collaboratori che ad esito della logica valutazione delle captazioni. E d'altra parte nella considerazione articolata del Tribunale, sono le parole stesse del Patanè (nella conversazione del 04/07/2019 progr. 1776) a rendere evidente, manifesto, il potere dello stesso, la violenza minacciata e l'intimidazione, conseguente al suo inserimento, con funzione di vertice, nella consorteria criminale indagata. Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, dando una lettura parziale e parcellizzata della motivazione, tanto da non citare l'insieme di decisioni giudiziarie dalle quali il ricorrente è stato già ampiamente interessato proprio in considerazione della sua partecipazione con ruolo di vertice nella consorteria criminale di riferimento (anche in considerazione della cautele dallo stesso assunte per non essere intercettato, e al tenere un ruolo defilato). 8. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano, in conclusione, la manifesta infondatezza dei motivi proposti. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzate da evidente intensità, organizzate e coordinate nell'ambito dell'associazione per delinquere contestata.9. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 11985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris