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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 02031/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18201/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 10517/2018 depositata il 12/11/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di pagamento TARI 2016 relativamente ad un immobile ubicato all’interno dell’area interportuale di Nola. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con conseguente riduzione del tributo nella misura percentuale dell’85%, ma rigettato all’esito dell’appello del Comune.

Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che “il Comune di Nola ha provato di effettuare il servizio di raccolta rifiuti su tutte le strade pubbliche del territorio comunale….lo svolgimento del suddetto servizio è comprovato anche dal capitolato speciale di appalto”, da cui si evince che tra le strade dove il servizio è previsto sono comprese “tutte le strade di collegamento per zona Asl-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi. 4.Nonostante la proroga (di cui all’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022) della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, la causa è stata decisa all'udienza pubblica del 12 gennaio 2023, celebrata secondo il regime ordinario, in considerazione dell’impossibilità delle parti di fruire del termine per la formulazione dell’istanza di trattazione orale. 5.La Procura Generale ha rilevato la mancata prova della notifica, concludendo, comunque, per il rigetto del ricorso.

La contribuente ha depositato memoria, ma ha, comunque, chiesto un breve termine per la prova della notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso si è lamentata la violazione del giudicato esterno formatosi relativamente alle sentenze della Commissione tributaria provinciale n. 13979/23/2015 e 8585/5/2016, relative all’acconto ed al saldo della TARI relativamente all’annualità 2014. 2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657, della l. n. 147 del 2013, 14 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, e del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n. 72 del 2014 e 75 del 2013, della delibera del Consiglio comunale n. 66 del 1998, della determina dirigenziale del Comune di Nola del 18 maggio 2010, prospettando, inoltre, l’eccesso di potere per presupposto erroneo, il contrasto con i precedenti, la contraddittorietà, l’illogicità e lo sviamento di potere.

Di fondo, la ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto decisivo e, cioè, all’effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali e alla disciplina contrattuale degli anni 2012-2017 (dal contratto di appalto, difatti, si apprende che il servizio è svolto solo nelle strade di collegamento, ma non nelle aree interportuali), evidenziando l’inconciliabilità dello svolgimento del servizio nel 2015 con le sentenze passate in giudicato in ordine al mancato espletamento del servizio per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la persistenza della stessa situazione di fatto sottesa l’accordo transattivo concluso con il Comune per gli anni 2006-2009. 3.Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, l. n. 147 del 2013, risultando dal piano finanziario la previsione del sistema di raccolta stradale dei rifiuti e non di quello porta a porta, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, e non avendo il Comune provato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, peraltro, incompatibile con il contenuto economico- finanziario del nuovo contratto stipulato con una società privata (di importi pari a quello delle annualità in cui si è escluso lo svolgimento del servizio ed inadeguato all’ampiezza dell’area interportuale). 4.Il presente ricorso non può essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato inammissibile, non avendone la società ricorrente provato il perfezionamento della notificazione, effettuata a mezzo posta da parte dell’avvocato ai sensi dell’art. 7 della l. 53 del 1994, visto che è stata prodotta solo la cartolina di spedizione, mentre né nel fascicolo di parte, né in quello di ufficio è rinvenibile la cartolina di ricezione.

In proposito va ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 -5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 –01; v. anche Se z. 5, n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531 – 01, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso). 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18201/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10517/2018 depositata il 12/11/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di pagamento TARI 2016 relativamente ad un immobile ubicato all’interno dell’area interportuale di Nola. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con conseguente riduzione del tributo nella misura percentuale dell’85%, ma rigettato all’esito dell’appello del Comune. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che “il Comune di Nola ha provato di effettuare il servizio di raccolta rifiuti su tutte le strade pubbliche del territorio comunale….lo svolgimento del suddetto servizio è comprovato anche dal capitolato speciale di appalto”, da cui si evince che tra le strade dove il servizio è previsto sono comprese “tutte le strade di collegamento per zona Asl-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi. 4.Nonostante la proroga (di cui all’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022) della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, la causa è stata decisa all'udienza pubblica del 12 gennaio 2023, celebrata secondo il regime ordinario, in considerazione dell’impossibilità delle parti di fruire del termine per la formulazione dell’istanza di trattazione orale. 5.La Procura Generale ha rilevato la mancata prova della notifica, concludendo, comunque, per il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria, ma ha, comunque, chiesto un breve termine per la prova della notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso si è lamentata la violazione del giudicato esterno formatosi relativamente alle sentenze della Commissione tributaria provinciale n. 13979/23/2015 e 8585/5/2016, relative all’acconto ed al saldo della TARI relativamente all’annualità 2014. 2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657, della l. n. 147 del 2013, 14 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, e del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n. 72 del 2014 e 75 del 2013, della delibera del Consiglio comunale n. 66 del 1998, della determina dirigenziale del Comune di Nola del 18 maggio 2010, prospettando, inoltre, l’eccesso di potere per presupposto erroneo, il contrasto con i precedenti, la contraddittorietà, l’illogicità e lo sviamento di potere. Di fondo, la ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto decisivo e, cioè, all’effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali e alla disciplina contrattuale degli anni 2012-2017 (dal contratto di appalto, difatti, si apprende che il servizio è svolto solo nelle strade di collegamento, ma non nelle aree interportuali), evidenziando l’inconciliabilità dello svolgimento del servizio nel 2015 con le sentenze passate in giudicato in ordine al mancato espletamento del servizio per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la persistenza della stessa situazione di fatto sottesa l’accordo transattivo concluso con il Comune per gli anni 2006-2009. 3.Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, l. n. 147 del 2013, risultando dal piano finanziario la previsione del sistema di raccolta stradale dei rifiuti e non di quello porta a porta, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, e non avendo il Comune provato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, peraltro, incompatibile con il contenuto economico- finanziario del nuovo contratto stipulato con una società privata (di importi pari a quello delle annualità in cui si è escluso lo svolgimento del servizio ed inadeguato all’ampiezza dell’area interportuale). 4.Il presente ricorso non può essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato inammissibile, non avendone la società ricorrente provato il perfezionamento della notificazione, effettuata a mezzo posta da parte dell’avvocato ai sensi dell’art. 7 della l. 53 del 1994, visto che è stata prodotta solo la cartolina di spedizione, mentre né nel fascicolo di parte, né in quello di ufficio è rinvenibile la cartolina di ricezione. In proposito va ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 -5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 –01; v. anche Se z. 5, n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531 – 01, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso). 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in
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