CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 09467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ....o.-~9rilt•._ lette/sentite le conclusioni del PG C t(A_ 1,»COIA 43» [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c), comma 2-bis, cod. strada e del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada, ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona. 2. Con un unico motivo, deduce errata applicazione della legge penale e conseguente contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena comminata. Nel caso di specie, il Gip ha disposto che la sospensione della pena debba essere subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Si tratta di errore perché vi è incompatibilità tra sospensione condizionale della pena e lavoro di pubblica utilità , come insegna la Corte Suprema. Anche la pretesa "mancanza di opposizione dell'imputato" si pone in contrasto con l'orientamento della Corte di cassazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. A mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie, il Tribunale non ha proceduto alla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, così dando origine ad una questione che potrebbe astrattamente costituire oggetto di ricorso per cassazione, ma, più semplicemente, ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen., ha disposto la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Secondo l'orientamento maggioritario della Corte di legittimità, comunque, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 medesimo articolo, qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio (ex multis: Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taher, Rv. 278725; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, P., P.v. 276248). Occorre poi osservare che l'art. 165 comma 1, cod. pen., non richiede alcun consenso espresso da parte dell'imputato che ha invocato l'applicazione del beneficio a che lo stesso venga condizionato agli obblighi previsti dalla stessa disposizione, ma semplicemente che egli non si opponga alla subordinazione alla prestazione del lavoro non retribuito. La "non opposizione", pertanto, può essere implicitamente desunta anche dal comportamento dell'imputato e, innanzi tutto, dalla circostanza che egli abbia invocato incondizionatamente il riconoscimento del beneficio pur sapendo che, avendone già usufruito, gli poteva essere accordato per legge solo in maniera condizionata ed anche imponendogli la prestazione dell'attività lavorativa. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere